Accertamento di conformità: il Consiglio di Stato chiarisce gli effetti della DIA sulla sanatoria

In una recente sentenza, Palazzo Spada ribadisce che il rigetto della sanatoria ex art. 36 rende vincolato l’ordine di demolizione e irrilevante una DIA precedente

di Redazione tecnica - 24/11/2025

Quando un titolo dichiarativo, come una DIA, può essere considerato irrilevante ai fini della legittimità di un intervento edilizio?

E cosa accade quando, a distanza di anni, il privato invoca una vecchia DIA per contrastare un ordine di demolizione fondato sul diniego dell’accertamento di conformità?

Infine, fino a che punto il tempo trascorso può incidere sull’affidamento del proprietario e sulle valutazioni della pubblica amministrazione?

Sono interrogativi che trovano una risposta chiara nella sentenza del Consiglio di Stato del 21 novembre 2025, n. 9128, chiamata a valutare la legittimità di un ordine di demolizione adottato dopo il rigetto delle istanze di accertamento di conformità.

Ordine di demolizione e accertamento di conformità: il Consiglio di Stato chiarisce perché una DIA non produce effetti

La controversia ha riguardato un immobile per il quale il proprietario aveva presentato nel 2013 due istanze di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, relative alla trasformazione del secondo piano da rustico/deposito in abitazione e alla trasformazione del sottotetto da volume tecnico in mansarda abitabile e alla trasformazione del piano terra da volume tecnico in abitazione e alla chiusura della scala esterna con creazione di nuova volumetria.

Il Comune aveva rigettato entrambe le istanze e il TAR aveva confermato la legittimità dei dinieghi. Parallelamente, era rimasta pendente l’ordinanza di demolizione n. 3/2016.

Gli eredi del proprietario avevano proposto appello sostenendo che le opere avrebbero dovuto considerarsi coperte da una DIA del 2004, relativa a lavori di completamento, redistribuzione interna, cambio di destinazione d’uso e sistemazioni esterne. Avevano inoltre lamentato il lungo lasso temporale trascorso e un difetto di motivazione in relazione all’interesse pubblico concreto.

Dopo che le censure erano state respinte in primo grado, i ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato.

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere realmente la portata della decisione del Consiglio di Stato, è necessario ripartire dai principi che governano la sanatoria edilizia e gli effetti dell’abusivismo. Al centro c’è l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, lo strumento con cui il legislatore ha previsto la possibilità di “recuperare” un intervento già realizzato, a condizione però che ricorrano due elementi imprescindibili: la conformità urbanistica al momento della realizzazione e quella al momento della presentazione dell’istanza. Senza questa doppia conformità – lo sappiamo bene – non c’è margine per nessuna forma di sanatoria.

Accanto all’art. 36 opera l’art. 31 del Testo Unico, che disciplina l’ordine di demolizione nei casi di opere eseguite senza titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali. È una norma che non lascia molto spazio a valutazioni discrezionali: quando un intervento viene riconosciuto abusivo e non sanabile, la demolizione diventa un atto dovuto, rigidamente vincolato.

A completare il quadro interviene la giurisprudenza, che in modo costante ribadisce un principio tanto semplice quanto spesso frainteso: il passare del tempo non attenua l’illegittimità dell’opera né genera affidamento tutelabile in capo al proprietario. L’abuso rimane tale anche se l’immobile è stato utilizzato per anni, anche se amministrazioni diverse non sono intervenute e anche se nel frattempo sono state presentate dichiarazioni o titoli di natura diversa.

È proprio questa architettura normativa – doppia conformità, natura vincolata dell’ordine di demolizione e irrilevanza del fattore temporale – che il Consiglio di Stato utilizza come chiave di lettura per valutare la rilevanza (o meglio, l’irrilevanza) della DIA del 2004 rispetto alle trasformazioni oggetto dell’accertamento di conformità e del successivo provvedimento repressivo.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ricostruito la vicenda partendo dalle due sentenze di primo grado che avevano confermato la legittimità del diniego di sanatoria edilizia.

Sulla base di tali precedenti, i giudici hanno evidenziato alcuni punti decisivi:

  • i dinieghi ex art. 36 risultavano tuttora pienamente efficaci e validi, essendo stati confermati in giudizio;
  • tali dinieghi accertavano l’incompatibilità urbanistica delle trasformazioni, escludendo in radice la possibilità di considerarle legittimabili;
  • proprio per questo, l’ordinanza di demolizione aveva natura vincolata e costituiva atto dovuto;
  • la DIA del 2004 non poteva assumere alcuna rilevanza, perché il contenuto dei provvedimenti di diniego e delle sentenze del TAR implicava necessariamente che le opere non potessero ritenersi coperte da quel titolo dichiarativo;
  • il decorso del tempo non comportava alcun obbligo motivazionale aggiuntivo e non generava affidamento tutelabile, in linea con la giurisprudenza più recente.

Punto centrale del ragionamento del Consiglio di Stato riguarda il rapporto fra l’efficacia della DIA e i successivi provvedimenti di diniego delle sanatorie.

Come già ribadito nelle due sentenze del TAR le opere abusive non costituivano l’oggetto della DIA presentata nel 2004, per cui essa non poteva essere richiamata per “coprire” interventi sui quali è stata accertata la non conformità urbanistica.

Dalla natura abusiva dell’opera deriva l’automatismo dell’ordine di demolizione, provvedimento che non richiede motivazione ulteriore, non impone una comparazione fra interessi pubblici e privati, e non è condizionato dal tempo trascorso. Per altro, il decorso del tempo non limita il potere repressivo e non fa sorgere affidamento legittimo in capo al privato.

L'appello è stato quindi respinto, confermando la piena legittimità dell’ordine di demolizione conseguente al diniego di sanatoria: una decisione ribadisce la centralità del principio di conformità urbanistica e la natura rigorosamente vincolata del potere repressivo edilizio.

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