Illeciti professionali e dichiarazioni reticenti: il Consiglio di Stato conferma l’esclusione dell'OE

La sentenza n. 9140/2025 ribadisce il ruolo dell’obbligo informativo e della trasparenza dichiarativa da parte del concorrente. L'omissione dichiarativa comporta la rottura del vincolo fiduciario con l'Amministrazione

di Redazione tecnica - 25/11/2025

Una stazione appaltante può fondare l’esclusione di un operatore economico sulla base di una condanna penale non definitiva?

Quando le dichiarazioni rese in gara possono essere qualificate come reticenti o idonee a ledere il vincolo fiduciario? E, soprattutto, in quali casi il contraddittorio non può essere invocato dall’operatore che abbia taciuto fatti rilevanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici?

Sono tanti gli interrogativi affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza del 24 novembre 2025, n. 9140 e che offrono diversi spunti operativi sulle cause di esclusione non automatica, sulle misure di self-cleaning e sul ruolo dell’obbligo informativo nella verifica dei requisiti a carico dell’OE.

Esclusione per illecito professionale e dichiarazioni reticenti: il Consiglio di Stato conferma la rottura del vincolo fiduciario

L’appello era stato proposto da un’impresa esclusa da una procedura di gara per l’affidamento triennale di un servizio, ritenendo integrate le condizioni dell’illecito professionale rilevante.

Il provvedimento era stato fondato sulla conoscenza di:

  • una sentenza penale di condanna del legale rappresentante per il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), pronunciata il 23 ottobre 2024;
  • un precedente provvedimento di decadenza adottato da altro Comune per gravi inadempimenti nello stesso tipo di servizio;
  • la conferma della legittimità di tale decadenza da parte del TAR e dello stesso Consiglio di Stato.

Nella dichiarazione resa ai fini della conferma dei requisiti, l’operatore aveva affermato che non esisteva alcuna condanna e che non aveva potuto ancora esercitare il proprio diritto di difesa. In realtà, la condanna era già stata pronunciata in pubblica udienza e l’operatore l’aveva contestualmente impugnata.

Il TAR aveva quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione.

L’OE aveva impugnato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo - tra l’altro - che la stazione appaltante avrebbe confuso una richiesta di rinvio a giudizio con una condanna e che non avrebbe instaurato il contraddittorio.

Quadro normativo di riferimento

La sentenza si colloca nel perimetro applicativo del d.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento a tre disposizioni:

  • art. 94, comma 1, lett. b), che prevede le cause di esclusione automatica, riferite alle condanne per determinati reati quando definitive;
  • art. 95, comma 1, lett. e), che qualifica come causa di esclusione l’illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico;
  • art. 96 che disciplina le misure di self-cleaning e richiede all’operatore di dimostrare l’adozione di provvedimenti concreti e tempestivi per prevenire ulteriori illeciti.

Completa il quadro l’art. 21-octies della l. n. 241/1990, richiamato per valutare la rilevanza di eventuali vizi procedimentali, e il principio - elaborato dall’Adunanza Plenaria n. 16/2020 - secondo cui la valutazione sulla rottura del vincolo fiduciario appartiene alla discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo per illogicità manifesta.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio ha ritenuto l’appello infondato sotto più profili, tutti strettamente connessi tra di loro.

Il primo elemento valorizzato dai giudici riguarda la natura del reato contestato: la frode nelle pubbliche forniture è una fattispecie che incide direttamente sul rapporto fiduciario con l’amministrazione.

La sentenza richiama anche precedenti dello stesso Collegio (tra cui la n. 5954/2025), che avevano già messo in luce l’estrema gravità delle condotte contestate all’operatore. Proprio per questo, il collegamento fra il fatto penalmente rilevante e il servizio oggetto di gara ha reso particolarmente forte la valutazione di inaffidabilità.

Un secondo passaggio di particolare rilevanza riguarda la dichiarazione resa dall’operatore, che non soltanto non aveva menzionato la condanna, ma aveva presentato la vicenda come se il procedimento fosse ancora in una fase iniziale, parlando di un rinvio a giudizio e sostenendo di non aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa.

Per i giudici di Palazzo Spada, si tratta di una condotta incompatibile con l’obbligo di trasparenza e con i principi di affidamento reciproco che informano le procedure ad evidenza pubblica. L’omissione non è stata considerata un mero errore formale, ma un comportamento idoneo a recidere il vincolo fiduciario, aggravato dalla circostanza che l’appellante aveva già impugnato la condanna davanti allo stesso Consiglio di Stato.

Proprio per questo, diversamente da quanto sostenuto dall’operatore, l’amministrazione non era tenuta a instaurare un contraddittorio, che non può essere invocato da chi ha reso dichiarazioni incomplete o reticenti.

In riferimento alle misure di self-cleaning, il Collegio ha rilevato che nessuna misura correttiva risultava adottata al momento della verifica dei requisiti e che le iniziative successive, introdotte solo nel giudizio di primo grado, non potevano incidere sulla valutazione dell’amministrazione.

In particolare, l’operatore non aveva rimosso il legale rappresentante condannato, né fornito elementi concreti idonei a ristabilire l’affidabilità dell’impresa.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la legittimità dell’esclusione e la valutazione della SA, riaffermando che il giudizio di inaffidabilità può basarsi anche su una condanna non definitiva quando il fatto è grave e strettamente attinente all’oggetto della gara.

Dalla pronuncia emergono alcune indicazioni utili:

  • la trasparenza dichiarativa è essenziale nelle verifiche ex artt. 95 e 96 del Codice;
  • la violazione dell’obbligo informativo può costituire un autonomo motivo di esclusione;
  • il contraddittorio non può essere utilizzato per sanare dichiarazioni reticenti;
  • la valutazione sul vincolo fiduciario rientra nella discrezionalità della SA;
  • le misure di self-cleaning devono essere tempestive, concrete e documentate.
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