Principio di rotazione negli affidamenti diretti: l’applicazione non va motivata
La sentenza n. 489/2025 del TAR Emilia Romagna: è l’eventuale deroga al principio di rotazione a richiedere una motivazione rafforzata, non la scelta di un nuovo operatore
Quando un’amministrazione decide di cambiare operatore in un affidamento diretto sotto soglia, deve motivare in modo specifico la scelta? E il principio di rotazione opera anche quando il precedente gestore aveva ottenuto l’incarico tramite una procedura comparativa? Infine: in quali casi la stazione appaltante deve invece motivare espressamente la decisione?
Non ha alcun dubbioin proposito il TAR Emilia Romagna che, con la sentenza del 9 maggio 2025, n. 489, ha ribadito che l’applicazione del principio di rotazione - e quindi la decisione di non invitare il gestore uscente - non richiede alcuna motivazione ulteriore, nemmeno quando il precedente affidamento era avvenuto tramite comparazione di offerte.
Principio di rotazione e affidamento diretto: la SAnon deve motivare la scelta del nuovo operatore
La controversia trae origine dall’affidamento diretto per l’organizzazione di due manifestazioni. Il servizio era stato svolto nel biennio precedente da un operatore economico selezionato tramite procedura comparativa, ma la pandemia ne aveva consentito solo l’esecuzione parziale.
Alla scadenza, l’amministrazione ha deciso di procedere con affidamento diretto tramite trattativa MEPA in favore di un operatore diverso, anch’esso già accreditato e partecipante alla gara precedente.
La società uscente ha impugnato gli atti sostenendo:
- la mancata sospensione e proroga del precedente contratto;
- una presunta commistione tra affidamento diretto e procedura negoziata;
- la violazione del principio di rotazione;
- la carenza di motivazione nella scelta del nuovo operatore.
Tesi che non hanno convinto il TAR, che ha richiamato le previsioni del Codice Appalti per motivare la propria decisione.
Quadro normativo di riferimento
La vicenda si muove nel perimetro del “vecchio” Codice Appalti (d.Lgs. n. 50/2016) che, all’art. 36 stabilisce che, per gli appalti sottosoglia, l’amministrazione può ricorrere all’affidamento diretto, senza necessità di consultazione di più operatori e senza l’obbligo di motivare la scelta dell’affidatario, salvo il rispetto dei principi generali di trasparenza e correttezza.
A rilevare è il principio di rotazione, che oggi trova la sua compiuta definizione nell’art. 49 del d.Lgs. n. 36/2023, presentando le stesse caratteristiche:
- evita la formazione di rendite di posizione derivanti dall’aver già svolto il servizio;
- tutela la concorrenza aprendo il mercato a micro e piccole imprese;
- impone alla PA, di norma, di non riaffidare al gestore uscente.
Il TAR richiama la giurisprudenza consolidata, secondo cui non è richiesta motivazione quando l’amministrazione applica la rotazione; è invece necessaria quando decide di non applicarla.
Non solo: l’accreditamento al mercato elettronico costituisce elemento sufficiente a dimostrare la qualificazione dell’operatore, senza ulteriori verifiche da parte della PA, coerentemente con le logiche di semplificazione proprie degli affidamenti sotto soglia.
In riferimento invece a proroghe e sospensioni contrattuali, ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.lgs. n. 50/2016, il Codice dispone che:
- la proroga è ammessa solo se prevista negli atti di gara e può essere utilizzata solo per il tempo necessario alla nuova selezione;
- la sospensione presuppone richiesta dell’appaltatore e non risultava mai formulata nel caso di specie.
La decisione del TAR
Applicando queste coordinate normative al caso in esame, il TAR ha ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione sotto tre profili.
In primo luogo, nessun diritto alla proroga matura in capo all’OE uscente. L’impresa ricorrente non aveva titolo per chiedere la prosecuzione contrattuale, poiché la proroga non era prevista e la sospensione non era mai stata domandata.
In seconda battuta, l’amministrazione ha correttamente utilizzato l’affidamento diretto, senza che si potesse rilevare alcuna commistione tra procedura negoziata e affidamento diretto: il valore era sotto soglia e non occorrevano più offerte né motivazioni particolari.
Infine, applicare la rotazione non richiede motivazione. L’amministrazione non era tenuta a motivare la scelta di non invitare il gestore uscente, perché l’applicazione del principio di rotazione è di per sé conforme ai principi pro-concorrenziali del sistema.
Solo la decisione opposta avrebbe richiesto spiegazioni. In tal caso, la motivazione deve dimostrare:
- l’assenza di rischio di consolidamento di posizione dominante;
- l’esistenza di ragioni tecniche, economiche o funzionali che rendono opportuno mantenere lo stesso operatore.
Come spiega il TAR, la rotazione non è una sanzione per l’uscente, subordinata alla valutazione della qualità della prestazione pregressa, ma una misura pro-concorrenziale che persegue l’obiettivo di evitare la cristallizzazione del mercato.
Per questo, la PA che la applica agisce nel solco della legge e non necessita di motivazioni integrative.
Non solo: anche se il gestore uscente era stato scelto con una procedura competitiva, la rotazione continua ad applicarsi. La ragione è semplice: aver gestito il servizio attribuisce un vantaggio competitivo di fatto che giustifica la turnazione.
Conclusioni
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’affidamento diretto basato su una corretta l’applicazione del principio di rotazione ed evidenziando come negli affidamenti sotto soglia il principio di rotazione non sia un vincolo formale, ma rappresenti un vero presidio di concorrenza a tutela della trasparenza e dell’imparzialità.
Si ribadiscono alcune linee operative utili per tecnici e RUP:
- applicare la rotazione non richiede motivazione, ma è una scelta fisiologica nel caso di affidamenti sotto soglia;
- solo la deroga alla rotazione richiede motivazione puntuale, soprattutto sul rischio di consolidamento del precedente affidatario;
- l’accreditamento MEPA è sufficiente a dimostrare la qualificazione dell’operatore nel caso di affidamento diretto;
- proroghe e sospensioni occorrono presupposti normativi e, per la sospensione, una richiesta dell’appaltatore.
Documenti Allegati
Sentenza