Sconto in fattura o cessione del credito: quando l’errore non è più rettificabile

La Risposta 295/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce natura e limiti degli errori sostanziali nelle comunicazioni ex art. 121 del d.l. 34/2020

di Redazione tecnica - 26/11/2025

Il meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione (sconto in fattura e cessione del credito), disciplinato dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020, continua a rappresentare uno dei terreni più insidiosi sul piano operativo e la commissione di alcuni errori materiali è potenzialmente irreversibile.

Conferma ne è la Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2025, n. 295/E, con cui il Fisco ha ribadito in quali circostanze l’opzione errata per la cessione del credito al posto dello sconto in fattura costituisce un errore non più rettificabile, fermo restando il diritto del cessionario di utilizzare il credito in compensazione o di cederlo a soggetti qualificati.

Sconto in fattura o cessione del credito: quando l’errore non è più rettificabile

Il caso riguarda l’esecuzione di interventi agevolati bonus facciate e Superbonus, con applicazione dall’impresa dell sconto in fattura sulle fatture emesse nel 2023 e nel 2024. La volontà contrattuale era, dunque, chiara e documentata.

Il problema era sorto perché, nella trasmissione delle comunicazioni ex art. 121 d.l. 34/2020, l’intermediario del condominio aveva barrato erroneamente la casella della “cessione del credito” anziché quella dello sconto in fattura.

La società aveva inoltre:

  • accettato il credito relativo alle fatture 2023 e compensato la prima quota nel 2024;
  • non ancora accettato il credito delle fatture 2024, dopo essersi accorta dell’errore.

Da qui la richiesta dell’impresa se l’errore potesse essere considerato formale e se si potesse rettificare la comunicazione trasformando la cessione in sconto in fattura.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina è quella dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, che consente - in alternativa alla detrazione diretta - di optare per:

  • sconto in fattura, recuperato dal fornitore come credito d’imposta;
  • cessione del credito d’imposta.

Le comunicazioni devono essere trasmesse entro il 16 marzo dell’anno successivo alla spesa, utilizzando il modello approvato dal direttore dell’Agenzia.

La prassi consolidata distingue due categorie di errori:

  • errori formali, che non incidono su elementi essenziali della detrazione o del credito;
  • errori sostanziali, che riguardano dati essenziali (percentuale, limite di spesa, tipologia di opzione, codice fiscale del cedente, ecc.) e che richiedono l’invio di una nuova comunicazione, possibile solo entro i termini di legge.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, n. 33/E aveva ammesso la rettifica anche oltre la scadenza, tramite remissione in bonis, ma tale possibilità è stata abrogata dal D.L. n. 39/2024.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha ricostruito il caso distinguendo i due livelli di errore:

  • errore formale, rettificabile, tra cui rientrano gli errori che non incidono sulla spettanza della detrazione o sull’ammontare del credito. In questi casi è sufficiente una segnalazione PEC al Fisco;
  • errore sostanziale, non più rettificabile dopo la scadenza.

Tra questi rientra la scelta dell’opzione nel modello, perché determina:

  • la diversa natura del rapporto tra committente e fornitore;
  • la diversa modalità di circolazione del credito;
  • il differente regime di ulteriori cessioni.

Per l’Agenzia, quindi, il barramento errato della casella rappresenta un errore sostanziale, che avrebbe potuto essere corretto solo con una nuova comunicazione entro il 16 marzo.

Nel caso in esame, l’errore non è rimediabile in quanto la comunicazione non è stata rettificata per tempo, il credito 2023 è stato addirittura accettato e utilizzato in compensazione e la remissione in bonis non è più applicabile.

Conclusioni

Si ribadisce così il principio secondo cui l’opzione errata tra sconto in fattura e cessione del credito è un errore sostanziale e non è più sanabile se non si interviene entro il termine perentorio del 16 marzo.

In ogni caso, pur non potendo rimediare all’errore, spiega il Fisco, resta valida la rinuncia alla detrazione effettuata dal condominio e resta valida la cessione del credito.

Per questo motivo, nel caso in esame, il cessionario mantiene il diritto di usare il credito in compensazione o di cederlo a soggetti qualificati, ma non può tuttavia ottenere i benefici dello sconto in fattura (5 rate) in luogo della cessione (10 rate).

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