Sanatoria edilizia e Salva Casa: il TAR sugli effetti del silenzio-assenso
Il TAR Toscana (sentenza n. 973/2025) scioglie i dubbi sul silenzio-assenso nelle sanatorie ex art. 36-bis TUE, chiarendo quando il titolo si forma e quali margini restano all’amministrazione dopo la scadenza dei termini.
Che cosa accade quando un Comune lascia trascorrere i 45 giorni previsti dal nuovo art. 36-bis del Testo Unico Edilizia senza adottare alcuna decisione sulla domanda di sanatoria? Il silenzio equivale davvero a un titolo abilitativo, anche quando l’intervento presenta delle non conformità? E, soprattutto, quali margini restano all’amministrazione per intervenire dopo la scadenza del termine?
Sanatoria edilizia, silenzio-assenso e Salva Casa: la sentenza del TAR Toscana
Dalla conversione in Legge n. 105/2024 del D.L. n. 69/2024 (Decreto Salva Casa) – che ha copiosamente modificato il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) – sono ormai trascorsi 487 giorni. Un tempo che avrebbe dovuto essere sufficiente per colmare quei comprensibili e naturali vuoti che ogni novità normativa si porta in dote.
Eppure, nel caso delle modifiche arrivate dal Salva Casa, sono ancora tanti gli interrogativi che non sono riusciti a trovare una risposta univoca né dai numerosi confronti tra i tecnici che questa norma devono farla “atterrare” nel mondo reale, né dalla giurisprudenza amministrativa che, pur con la consueta e dovuta dovizia, ha fornito indirizzi in alcuni casi contrastanti.
Sulle domande in premessa, invece, la risposta dovrebbe ormai essere univoca e l’ha ribadita il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che, con la sentenza n. 973 del 3 giugno 2025 (per la quale ringrazio il collega ing. Pietro Maio per la segnalazione), è intervenuto proprio su questo terreno, chiarendo un punto che il nuovo assetto normativo del Salva Casa ha reso decisivo.
Il caso affrontato dai giudici riguarda un’istanza di sanatoria semplificata presentata ai sensi del nuovo art. 36-bis per regolarizzare alcune difformità edilizie. Il Comune non aveva risposto entro i 45 giorni previsti dal comma 6 del citato art. 36-bis e, spirato il termine, aveva poi adottato un provvedimento negativo ritenendo l’intervento non conforme. Il richiedente aveva quindi contestato l’atto, sostenendo che il titolo si fosse ormai formato per silentium e che qualsiasi decisione tardiva fosse priva di efficacia.
Per comprendere la decisione del TAR, come sempre, è utile riepilogare il quadro normativo di riferimento.
Quadro normativo di riferimento
Il nuovo art. 36-bis, introdotto dal Decreto Salva Casa, costruisce una sanatoria che si fonda su due parametri di conformità:
- quello urbanistico al momento della domanda;
- quello edilizio al momento della realizzazione.
È un accertamento delicato, che richiede una valutazione istruttoria completa, ma che deve avvenire entro un termine stringente.
Il comma 6 della norma è chiaro e prevede che se il Comune non si pronuncia entro 45 giorni, la richiesta “si intende accolta” e “eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci”.
È evidente come la riforma abbia voluto eliminare una zona grigia che per anni ha alimentato contenziosi: una sanatoria in cui il Comune può rimanere inerte senza conseguenze è una sanatoria che non funziona. Con il Salva Casa, il tempo diventa un elemento costitutivo del procedimento.
Principi espressi dalla sentenza
La decisione del TAR Toscana muove da un presupposto preciso: il silenzio-assenso, nelle sanatorie ex art. 36-bis, si forma in modo indipendente dalla conformità sostanziale dell’intervento. Non è la “bontà” del progetto a far scattare il titolo tacito, ma il semplice decorso del termine procedimentale.
Sul punto, i giudici di primo grado hanno richiamato un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’inerzia dell’amministrazione produce gli stessi effetti di un provvedimento di accoglimento, e questi effetti non possono essere rimessi in discussione dopo lo spirare del termine. Se così non fosse, il silenzio-assenso diventerebbe un istituto inutile, l’ufficio potrebbe sempre negare la sanatoria a proprio piacimento, anche tardivamente, e il privato si troverebbe di nuovo in un limbo normativo.
Partendo da questa impostazione, il TAR arriva ad una conclusione lineare: il titolo si era formato e il provvedimento tardivo era inefficace. L’amministrazione avrebbe potuto intervenire solo nei modi e nei limiti dell’autotutela, dimostrando un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo, cosa che non era avvenuta. La sentenza non si limita, quindi, a ribadire l’effetto legale del silenzio, ma mette in luce il senso profondo del nuovo art. 36-bis: costringere gli uffici ad assumere decisioni tempestive, evitando che ritardi e incertezze ricadano sui cittadini e sui professionisti.
Analisi tecnica: gli effetti del silenzio sulle sanatorie ex art. 36-bis
L’assetto delineato dal Salva Casa attribuisce al silenzio un peso maggiore rispetto al passato. Se l’amministrazione non interviene nei 45 giorni, il suo potere primario si consuma: non può più rigettare la domanda, né rimettere in moto il procedimento come se nulla fosse accaduto.
Il risultato è un titolo vero e proprio, immediatamente efficace e che può essere contestato solo con un provvedimento di annullamento d’ufficio conforme ai requisiti dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990: interesse pubblico prevalente, ragionevolezza del termine, valutazione dell’affidamento maturato.
In altre parole, il silenzio-assenso non è un “quasi titolo”, ma un titolo assolutamente pieno sul quale il privato può contare senza d’ombra di dubbio. Ciò significa che i Comuni, invece, dovranno anche assumersi la responsabilità dell’inerzia.
Conclusioni operative
La sentenza del TAR Toscana conferma una lettura coerente con la logica del Salva Casa. Quando il Comune lascia decorrere i 45 giorni senza muovere rilievi puntuali e tempestivi, il procedimento di sanatoria si considera concluso a favore dell’istante. Il titolo che si forma non è precario, non è condizionato e non può essere annullato con un semplice provvedimento tardivo.
Questo approccio offre un messaggio chiaro all’intero sistema: i procedimenti edilizi non possono più essere lasciati sospesi. Il silenzio produce effetti e li produce in modo pieno. Per i tecnici si traduce nella necessità di preparare istanze solide, sapendo che saranno le loro dichiarazioni a sostenere un titolo che, se formato, entra stabilmente nell’ordinamento. Per le amministrazioni rappresenta, invece, un invito a organizzare l’istruttoria con tempi certi, evitando che ritardi o inefficienze determinino effetti che poi possono essere modificati solo con l’autotutela. Un’ulteriore riflessione riguarda l’organizzazione degli uffici: senza personale sufficiente, il rischio che l’inerzia produca effetti non voluti resta concreto.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Toscana 3 giugno 2025, n. 973