Impianti FER e aree idonee: il TAR chiarisce i limiti del potere comunale
No a divieti generali e astratti di installazione di impianti da FER da parte delle amministrazioni comunali quando la legge statale qualifica quelle aree come idonee, né quando le aree siano state dichiarate inidonee dalla stessa legge
I Comuni non possono introdurre divieti generali e astratti di installazione di impianti da FER quando la legge statale qualifica quelle aree come idonee, né possono farlo nelle aree dichiarate inidonee dalla stessa legge.
Interviene sul complesso rapporto tra pianificazione urbanistica e disciplina delle energie rinnovabili la sentenza del TAR Lombardia del 27 ottobre 2025, n. 950, ribadendo alcuni principi sull’applicazione delle previsioni dell’art. 20 del d.Lgs. n. 199/2021.
Impianti FER e pianificazione urbanistica: il TAR Lombardia chiarisce i limiti del potere comunale
La controversia è nata da una variante al PGT, che aveva introdotto il divieto assoluto di realizzare campi fotovoltaici a terra né campi agrivoltaici in un’area del territorio comunale.
Il divieto, recepito nelle NTA, è stato poi utilizzato dal Comune per emanare un ordine di non eseguire le opere, bloccando la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato da 4 MW, per il quale era già stata avviata una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e ottenuta l’ammissione agli incentivi PNRR.
Le ricorrenti hanno quindi impugnato sia l’articolo del PGT sia l’ordine comunale, sostenendo che quel divieto si ponesse in contrasto, appunto, con l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021.
Quadro normativo: l’art. 20 d.lgs. 199/2021 e il sistema delle aree idonee
Nella motivazione, il TAR ha richiamato integralmente la logica dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, che delinea una scansione molto precisa dei poteri:
- le Regioni, conformemente ai criteri stabiliti dai decreti ministeriali, individuano le aree idonee e non idonee all’installazione degli impianti FER (comma 4);
- nelle more, sono considerate idonee le aree rientranti nelle categorie elencate al comma 8, lettere da a) a c-quater);
- i Comuni non hanno alcun potere di introdurre, tramite la pianificazione territoriale, limitazioni generalizzate che si traducano in una deroga al sistema normativo statale.
In questo contesto si inserisce anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 134/2025, ha ribadito che nemmeno le Regioni possono introdurre divieti assoluti nelle aree dichiarate inidonee, ma devono limitarsi a richiedere una motivazione rafforzata nel singolo procedimento.
Ne deriva che un divieto generalizzato difficilmente possa essere imposto da un Comune in sede di PGT.
I principi espressi nella sentenza
Anzitutto il giudice amministrativo ribadisce che l’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 ha una funzione fortemente acceleratoria: definisce aree idonee in modo automatico, semplifica l’iter e limita la discrezionalità locale.
La sentenza dedica una lunga parte alla corretta interpretazione della norma e mette alcuni punti fermi che hanno valore generale.
I Comuni non possono vietare in via generale impianti FER in aree idonee ex lege
Il TAR afferma in modo esplicito che “Un piano urbanistico comunale non può introdurre un divieto generale e astratto di installazione di impianti FER in aree che la legge considera idonee”.
Tale divieto costituirebbe una deroga illegittima alla disciplina primaria, sottraendo competenze attribuite al legislatore statale e alla Regione.
I Comuni non possono imporre divieti generalizzati neppure nelle aree dichiarate inidonee
Il TAR recepisce integralmente il principio della Corte costituzionale n. 134/2025: anche nelle aree classificate come non idonee dalla legge, l’inidoneità non si traduce in un divieto assoluto. Il progetto può essere comunque autorizzato, previa istruttoria rafforzata.
Ne discende che nemmeno un Comune può imporre, su tali aree, un divieto a priori.
La lettera c-quater non è un “requisito aggiuntivo” ma un’ulteriore categoria di aree idonee
Questo è uno dei passaggi più rilevanti della sentenza: secondo il TAR, la lettera c-quater, introdotta dalD.L. n. 50/2022 per ampliare il novero delle aree idonee, non può essere letta come condizione aggiuntiva per tutte le ipotesi precedenti.
La sua funzione è diversa:
- individuare un’ulteriore fattispecie autonoma di area idonea, relativa ai casi in cui l’area non ricade nel perimetro o nella fascia di rispetto dei beni culturali vincolati;
- ampliare, non restringere, l’ambito di applicazione dell’art. 20.
Il giudice amministrativo sottolinea che, se il legislatore avesse voluto introdurre un requisito aggiuntivo, non lo avrebbe collocato all’interno dell’elenco, ma al di fuori.
Conclusioni
Il ricorso è stato accolto, con annullamento sia della NTA del PGT sia dell’ordine di non eseguire le opere, riconoscendo che il Comune aveva introdotto un divieto contrario all’art. 20 d.lgs. n. 199/2021.
L’area oggetto del giudizio ricadeva inoltre tra quelle idonee ex lege ai sensi della lettera c-ter): area agricola, distanza inferiore a 500 metri da zone produttive e assenza di vincoli ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali. Il TAR ha rilevato che tali requisiti erano pienamente soddisfatti.
Il Comune dovrà quindi riaprire la PAS e procedere all’acquisizione degli atti di assenso mancanti.
Quando un Comune introduce un divieto generalizzato attraverso le NTA, non limita soltanto la localizzazione degli impianti ma contrasta con la disciplina statale che ha la competenza esclusiva in materia di energia, altera il principio di neutralità tecnologica e rende impossibile il ricorso a strumenti semplificati come la PAS, generando un aggravio procedimentale contrario alle finalità di legge.
In conclusione, la pianificazione comunale non può sostituirsi agli strumenti nazionali di individuazione delle aree idonee, né può anticiparne o contraddirne le conclusioni.
Documenti Allegati
Sentenza