Conto Termico 3.0 vs Detrazioni Fiscali 2026: cosa conviene per gli edifici residenziali

Interventi ammessi, calcolo degli incentivi, ruolo delle ESCo e confronto con le detrazioni fiscali: quale soluzione garantisce il maggiore risparmio nel 2026

di Luciano Ficarelli - 26/11/2025

Il Conto Termico 3.0 di cui al Decreto MASE del 7 agosto 2025 (G.U. n. 224 del 26 settembre 2025) è una misura incentivante sugli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni che entrerà in vigore il 25 dicembre 2025.

Oltre alle imprese (ambito Terziario), agli Enti Pubblici e agli Enti del Terzo Settore (entrambi nell’ambito delle Amministrazioni Pubbliche), ai sensi dell’art. 7 del Decreto MASE tra i soggetti ammessi rientrano i privati che realizzano interventi sugli edifici o sulle unità immobiliari residenziali di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10 (quest’ultima classe è ammessa agli incentivi ma trattata diversamente rispetto agli edifici residenziali in quanto appartenente all’ambito Terziario).

Agli interventi realizzati su interi edifici o parti comuni di edifici caratterizzati da categorie catastali miste (residenziale e terziario), è attribuito l’ambito catastale prevalente per l’edificio, calcolato in base ai millesimi.

Gli interventi nel residenziale

Gli interventi incentivabili per il residenziale riguardano gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, dotati di impianto di climatizzazione (Titolo III art. 8). In particolare:

a. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche o a gas (aerotermiche, geotermiche o idrotermiche), con contabilizzazione obbligatoria per impianti >200 kW;

b. sostituzione di impianti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con contabilizzazione per potenze >200 kW;

c. sostituzione di impianti esistenti con generatori a biomassa, anche in sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con contabilizzazione per potenze >200 kW;

d. installazione di impianti solari termici per ACS, riscaldamento, solar cooling, processi produttivi o reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento (contabilizzazione per campi solari >100 m²);

e. sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore;

f. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

g. sostituzione totale, parziale o funzionale di impianti con unità di microcogenerazione a FER.

Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell’accesso agli incentivi, i soggetti ammessi devono avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare ove l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento. Ciò significa che chiunque abbia il possesso di un immobile adibito ad uso residenziale a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, nuda proprietà, diritto di abitazione, locazione, comodato) può ottenere l’incentivo. Da sottolineare che l’immobile deve essere nella disponibilità del soggetto ammesso prima del 25 dicembre 2025.

Altra condizione è che gli edifici o le unità immobiliari devono essere dotati di impianto di climatizzazione invernale esistenti alla data del 25 dicembre 2025.

Metodologia di calcolo degli incentivi per gli interventi di cui all’art. 8.

Il calcolo degli incentivi non è immediato e di facile lettura, come il contribuente è abituato a rilevare dalla normativa a disposizione nel campo fiscale. Infatti, deriva da formule complesse e diverse in base alla tipologia di intervento.

Solo a titolo di esempio, si riporta il calcolo dell’incentivo riferito alla pompa di calore elettrica, che è dato da:

Investimento annuo = Ei x Ci

dove:

Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht, definito in tabella 9 dell’Allegato 2 al Decreto e distinto per tecnologia installata. Nei casi di interventi che prevedono più generatori della stessa tipologia il coefficiente è individuato sulla base della somma delle potenze dei generatori di tipologia analoga;

Ei è l’energia termica incentivata prodotta da ciascun generatore in un anno ed è calcolata come segue:

Ei = Qu x [1 – 1/SCOP] x kp

dove:

SCOP è il coefficiente di prestazione stagionale della pompa di calore installata, come dedotto dai dati forniti dal produttore, in zona climatica average, nel rispetto dei requisiti minimi e delle condizioni di temperatura stabiliti dai Regolamenti Ecodesign vigenti riportati nelle tabelle 3 e 4 dell’allegato I.

Qu è il calore totale prodotto dall’impianto espresso in kWht ed è calcolato come segue:

Qu = Prated x Quf

Prated è la potenza della pompa di calore alle condizioni standard di riferimento, espressa in kW, così come definita e dichiarata dai fabbricanti nella Scheda Prodotto ai fini del rispetto degli obblighi di informazione dei Regolamenti Ecodesign;

Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica, come indicato nella tabella 8 dell’Allegato 2 al Decreto.

kp è un coefficiente di premialità dato dal rapporto tra l’efficienza energetica stagionale della pompa di calore considerata e quella minima per l’immissione sul mercato prevista dal regolamento ecodesign applicato:

kp = Ƞs/Ƞs,min Ecodesign

 

Si comprende facilmente che un calcolo di questo tipo possa essere elaborato con immediatezza solo con l’utilizzo di appositi software che permettono di individuare con estrema precisione l’incentivo ammesso.

Pertanto, per ovvi motivi di concretezza nell’ambito di questo contributo, possiamo limitarci a dire che per gli interventi sugli edifici o sulle unità immobiliari residenziali l’ammontare dell’incentivo erogato non può eccedere il 65% delle spese sostenute.

Come ridurre immediatamente il costo dell’intervento

Ai fini dell’accesso agli incentivi, oltre che direttamente, i soggetti privati possono avvalersi di una ESCo (Energy Service Company) in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validità, mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica.

In questo caso, la ESCo, in qualità di soggetto responsabile, anticipa i costi e cura la pratica tecnica e amministrativa. In tal modo, si consente al soggetto privato di ottenere già da subito la riduzione del costo dell’intervento. In sostanza, si applica una sorta di “sconto in fattura”, da non confondere con la procedura maldestramente abolita dal Decreto-legge 39/2024 e che riguardava la cessione al fornitore del credito maturato sull’acquisto della spesa agevolata.

Dunque, sempre prendendo ad esempio la pompa di calore elettrica, la sua sostituzione consentirebbe al possessore dell’appartamento di ottenere un risparmio in fattura nel limite massimo del 65% del costo della pompa di calore (tenendo sempre in considerazione tutti i parametri sopra visti che potrebbero ridurre la percentuale dell’incentivo).

Pertanto, ipotizzando un costo di 6.000 euro, il committente potrebbe risparmiare 3.900 euro e pagare la pompa di calore solo 2.100 euro.

Confronto con le detrazioni fiscali

Considerata la non cumulabilità degli incentivi del Conto Termico 3.0 con le detrazioni fiscali per il recupero edilizio disciplinate dall'art. 16-bis del D.P.R. 917/86 o per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) disciplinate dall'art. 14 del DL 63/2013, il confronto con le detrazioni fiscali va fatta anche tenendo presente le riduzioni delle aliquote entrate in vigore dal 2025 con la Legge di Bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, vale a dire 50% per tutti gli interventi realizzati dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 36% su tutti gli altri immobili, percentuali che dovrebbero essere confermate anche per il 2026. Altra norma da considerare per completare il quadro complessivo è il nuovo articolo 16-ter del TUIR il quale prevede per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro che gli oneri e le spese sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare.

Con riferimento all’esempio della pompa di calore dal costo di 6.000 euro, ipotizzando il caso di un contribuente che ha un reddito inferiore a 75 mila euro e che deve realizzare l’intervento nella sua abitazione principale di proprietà, la detrazione sarà pari a 3.000 euro.

La detrazione, però, non è immediata come per lo sconto fatto dalla ESCo a cui abbiamo affidato la pratica del Conto Termico 3.0 e l’installazione della pompa di calore, bensì frazionata in dieci rate annuali di 300 euro l’una.

È evidente che, in questo caso, e a maggior ragione in tutti gli altri casi in cui l’aliquota di detrazione è inferiore o, peggio, quando i limiti reddituali non permettono di portare in detrazione l’intero importo della spesa, vince il Conto Termico.

Nel caso limite in cui lo sconto nel Conto Termico 3.0 si riduca al 40% a causa di parametri poco performanti (zona climatica, coefficiente di premialità, performance della pompa di calore, e così via), l’immediatezza del rimborso dell’incentivo potrebbe risultare ancora una volta più conveniente rispetto alla detrazione del 50%. In verità, dipende da tanti altri fattori (inflazione, aspetti finanziari del contribuente, superamento dei limiti di reddito, modifiche normative retroattive, assenza di reddito tassabile da cui detrarre le rate). Anche un calcolo preciso del valore attuale delle rate che, con alta probabilità, potrebbe far propendere per la detrazione fiscale, non consentirà di far prendere la decisione giusta, viste le numerose variabili soggettive e oggettive che influiscono in modo determinante sul valore futuro del rimborso.

Quale la scelta migliore?

Possiamo anticipare che le perplessità sulle variabili future incidono sulla scelta:

  • il Conto Termico 3.0 è una chance valida per tutti (abbienti e meno abbienti, proprietari e non, persone fisiche e imprese), consente di pagare un importo ridotto, non ci sono adempimenti fiscali per gli anni successivi;
  • la detrazione fiscale non è per tutti, obbliga a versare tutto l’importo, costringe ad indicare sempre in dichiarazione dei redditi l’importo della rata per dieci anni, potrebbe diminuire per superamento della soglia reddituale o annullarsi per incapienza fiscale.

Non ci sono dubbi che il Conto Termico 3.0 risulti la migliore occasione per efficientare le proprie abitazioni a costi contenuti.

A cura di Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
www.solenixitalia.it
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Consulente per l’efficientamento energetico

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