Abusi edilizi e Fiscalizzazione: il calcolo della sanzione alternativa alla demolizione post Salva Casa
Il TAR Veneto (sentenza n. 763/2025) chiarisce quando si applica la fiscalizzazione e come si determina la sanzione alternativa alla demolizione dopo la riforma del Testo Unico Edilizia.
Quando un abuso edilizio non può essere demolito senza compromettere parti pienamente legittime, come deve comportarsi il Comune? Qual è il momento corretto per calcolare la sanzione alternativa alla demolizione? E, soprattutto, dopo che il Salva Casa ha aumentato l’importo della sanzione, ha ancora senso invocare il favor rei?
Abusi edilizi e calcolo sanzione alternativa alla demolizione: la sentenza del TAR
Sono interrogativi che, dopo la riforma del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) introdotta dal D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) - convertito con modificazioni dalla Legge n. 105/2024 – stanno emergendo sempre più spesso. Soprattutto perché con il Salva Casa – benché si sia provato a dare un potere sanante alla fiscalizzazione degli abusi edilizi (e non è affatto certo che l’obiettivo sia stato davvero centrato) – il legislatore ha cambiato l’impianto delle sanzioni e innalzato in modo significativo l’importo previsto in caso di fiscalizzazione dell’abuso.
Per le parziali difformità dal permesso di costruire (art. 34, comma 2, TUE), infatti, la sanzione è passata dal doppio al triplo del costo di produzione per i fabbricati residenziali e al triplo del valore venale per gli immobili con destinazione diversa. Si tratta di un incremento rilevante, che naturalmente incide sul momento in cui la sanzione viene irrogata.
Questo è esattamente lo scenario affrontato dal TAR Veneto con la sentenza n. 763 del 20 maggio 2025, che offre l’occasione per fare chiarezza sul criterio di calcolo della sanzione pecuniaria ex art. 34 TUE.
La vicenda
Il caso oggetto della sentenza nasce da una situazione molto comune nella pratica tecnica. Dopo il diniego di sanatoria, la ricorrente aveva presentato nel novembre 2024 una memoria volta a ricondurre le difformità a un quadro sanzionatorio più favorevole.
In particolare, la ricorrente:
- per una parte degli abusi contestati sosteneva che le irregolarità fossero parziali – inferiori a un quinto della superficie assentita – e che quindi si dovesse applicare l’art. 34 TUE e non l’art. 31;
- per il vano tecnico preannunciava una futura istanza di sanatoria;
- per altri abusi chiedeva la fiscalizzazione ai sensi dell’art. 33.
La ricorrente, inoltre, sollecitava la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, ritenendo che il ripristino avrebbe compromesso parti conformi. Da qui la richiesta di applicare il regime previgente al Salva Casa, con sanzione pari al doppio del valore venale, invece del più oneroso triplo introdotto dal D.L. n. 69/2024.
Il Comune, prima di pronunciarsi, ha chiesto documentazione integrativa: una individuazione puntuale degli interventi e una perizia strutturale che attestasse l’impossibilità della demolizione senza pregiudicare le parti conformi.
Ricevuto il materiale tecnico, con un’ordinanza di gennaio 2025 l’amministrazione ha:
- sospeso il procedimento per il vano tecnico, in attesa della relativa istanza di sanatoria;
- riconosciuto l’impossibilità di ripristino per una parte delle opere, applicando l’art. 33;
- disposto la fiscalizzazione delle restanti porzioni ai sensi dell’art. 34, comma 2.
La ricorrente ha, quindi, impugnato il provvedimento nella parte relativa all’art. 34, contestando l’applicazione della disciplina vigente al momento della determinazione della sanzione (che comportava il triplo del valore venale) e chiedendo invece quella precedente, più favorevole.
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la decisione del TAR, è necessario tornare al contenuto dell’art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. La sanzione alternativa alla demolizione si applica solo quando la rimozione delle parti abusive metterebbe a rischio la stabilità o la fruibilità delle parti legittime.
In questi casi il Comune può sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria che, dopo il Salva Casa, è determinata:
- per gli immobili residenziali, in misura pari al triplo del costo di produzione;
- per gli immobili a uso diverso, al triplo del valore venale.
Prima della riforma, come noto, tali importi erano fissati al doppio.
Il punto decisivo – e spesso trascurato – riguarda il momento al quale parametrare quel valore. Per chiarire questo aspetto, il TAR ha richiamato le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 1, 2 e 3 del 2024, che hanno spiegato in modo efficace perché il valore vada sempre aggiornato alla data della determinazione: il legislatore ha voluto una sanzione realmente proporzionata, capace di sostituire in modo coerente la demolizione. Utilizzare valori storici significherebbe, di fatto, abbassare l’effettività della risposta amministrativa.
Da tenere sullo sfondo c’è poi un altro tema: la diversa natura della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, ovvero la sanzione applicata in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione. Qui sì che ci troviamo davanti a una sanzione afflittiva, come ha riconosciuto la Plenaria n. 16/2023. E infatti – sottolinea il TAR – favor rei e irretroattività trovano spazio solo in quella disciplina, non nell’ambito della fiscalizzazione ex art. 34.
Principi espressi dalla sentenza
Ricostruito il quadro normativo e la natura delle citate sanzioni, i giudici di primo grado hanno evidenziato alcuni punti chiave.
1. La regola del “tempus regit actum”
Il TAR chiarisce che il Comune non ha applicato retroattivamente la norma: ha semplicemente utilizzato il quadro normativo vigente nel momento in cui ha definito la sanzione.
È una conseguenza della natura dell’abuso edilizio, qualificato da tempo come illecito permanente: la violazione permane fino alla rimozione dell’abuso o alla sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria.
2. La natura della fiscalizzazione
La fiscalizzazione è una misura sostitutiva della demolizione, non una sanzione punitiva. Non è pensata per “colpire” l’autore dell’abuso, ma per ripristinare – in forma monetaria – il pregiudizio arrecato al territorio. Di conseguenza, non si applicano le garanzie del diritto penale, tra cui il favor rei.
3. Il calcolo della sanzione
Per garantire coerenza tra demolizione e misura pecuniaria che la sostituisce, la sanzione deve essere parametrata al valore attuale dell’opera abusiva. In caso contrario, si creerebbe una distorsione evidente: due casi identici, demoliti oggi, avrebbero effetti diversi solo perché l’abuso è stato realizzato vent’anni prima.
Analisi tecnica
Dai principi espressi dai giudici di primo grado emergono alcune considerazioni operative in tema di fiscalizzazione, tema che è tornato prepotentemente all’ordine del giorno dopo che il Salva Casa ha riconosciuto che il pagamento della sanzione alternativa alla demolizione “concorre” allo stato legittimo dell’immobile.
Preliminarmente, a valle del procedimento demolitorio (quindi dopo l’ordinanza), il Comune deve sempre verificare la possibilità di demolire, soprattutto se sollecitato dal privato. Solo quando l’intervento inciderebbe sulle parti legittime è possibile aprire alla sanzione sostitutiva.
E questa valutazione tecnica non è affatto scontata: richiede relazioni strutturali chiare, sopralluoghi approfonditi e un quadro aggiornato dello stato dei luoghi.
Per quanto concerne il calcolo della sanzione, il TAR Veneto è chiaro: determinarla sulla base del valore storico significherebbe svuotare di contenuto la misura. Confermare che la data di riferimento è quella della determinazione non solo è logico, ma consente anche di mantenere omogeneità tra demolizione reale e demolizione “monetizzata”.
Altro punto che non deve generare fraintendimenti è la “natura” della sanzione alternativa, che non ha alcuna finalità punitiva, a differenza di quella prevista in caso di inottemperanza alla demolizione (art. 31, comma 4-bis, TUE).
Proprio perché la sanzione alternativa non ha finalità punitiva, non si applica il favor rei. L’art. 34, comma 2, non punisce ma sostituisce alla demolizione di un intervento che non poteva essere eseguito il pagamento di una somma monetaria a compensazione del danno. La tutela del privato sta altrove: nella verifica tecnica dell’impossibilità della demolizione, non nella ricerca della disciplina economica più conveniente.
Conclusioni operative
La sentenza, al di là dell’esito, ha un valore pratico rilevante perché conferma la legittimità della sanzione pecuniaria determinata in base alla normativa vigente al momento della sua applicazione.
Un punto fermo che si aggiunge alla disciplina relativa alla sanzione alternativa alla demolizione sulla quale occorre ricordare che:
- non è automatica e si attiva solo dopo un accertamento rigoroso dell’impossibilità di demolizione;
- va calcolata sulla base dei valori attuali dell’opera, non su quelli storici;
- non si applicano né irretroattività né favor rei: la fiscalizzazione non ha natura punitiva;
- la tempistica del Comune è irrilevante perché l’abuso è un illecito permanente.
Per quanto riguarda i professionisti a supporto del privato, per l’attivazione della sanzione alternativa alla demolizione occorre procedere con una documentazione strutturale e tecnica completa, senza dare per scontato che il Comune debba “concedere” la fiscalizzazione. Oltretutto, la motivazione dell’Ente in merito a un eventuale diniego della sanzione alternativa non richiede formule solenni.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Veneto 20 maggio 2025, n. 763