Detrazione barriere 75% nel 2025: quale titolo edilizio serve?

Il Fisco chiarisce i requisiti tecnici e documentali per accedere alla detrazione del 75% per gli interventi agevolati dall’art. 119-ter del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 27/11/2025

L’eliminazione delle barriere architettoniche è uno degli interventi che gode, nel sistema delle agevolazioni edilizie, di una delle maggiori percentuali di detrazione.

Come previsto infatti dall’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), l’aliquota è pari al 75% delle spese sostenute, purchè si rispettino alcune condizioni, previste dalla norma e che Fisco Oggi ha ribadito a un contribuente.

Bonus barriere: il Fisco sui titoli necessari

La domanda posta alla rivista online dell’Agenzia delle Entrate riguarda, nello specifico, l’individuazione del titolo necessario per gli interventi agevolabili destinati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti nel 2025.

Il dubbio nasce dalla varietà delle opere potenzialmente rientranti nel bonus Barriere, comprendente la sostituzione di ascensori, l’installazione di elevatori, adeguamenti di percorsi pedonali, rampe, servizi igienici accessibili, opere interne e lavori che, in alcuni casi, possono avvicinarsi alla manutenzione straordinaria pesante.

Sebbene la risposta del Fisco non chiarisca in maniera diretta quale titolo edilizio sia necessario, ricorda però le condizioni a cui spetta la detrazione.

Bonus barriere: la disciplina di riferimento

Il Bonus Barriere è disciplinato dall’art. 119-ter del DL n. 34/2020, che ha previsto una detrazione del 75% per gli interventi destinati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti.

Nel dettaglio, la norma richiede due condizioni tecniche fondamentali:

  • il rispetto dei requisiti del DM 236/1989;
  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la conformità dell’intervento realizzato.

A ciò si aggiunge, per i lavori avviati dal 28 maggio 2022, un’ulteriore condizione per gli interventi di importo complessivo superiore a 70mila euro, ovvero che negli atti di affidamento dei lavori stipulati a partire dal 27 maggio 2022 deve risultare che le opere siano eseguite da imprese che applicano i CCNL edili sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

Le altre detrazioni disponibili per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Accanto alla detrazione del 75%, gli interventi finalizzati all’accessibilità possono rientrare in altre agevolazioni fiscali, applicabili nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni specifiche dell’art. 119-ter.

Detrazione per ristrutturazioni edilizie (art. 16-bis TUIR)

È la misura “classica” per gli interventi di accessibilità, disciplinata all’art. 16-bis, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986.

L’agevolazione, pari al 50% su un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (nel caso di abitazioni principali, con la percentuale che scende al 36% in tutti gli altri casi), include le seguenti tipologie di intervento:

  • installazione o sostituzione di ascensori e montacarichi;
  • realizzazione di rampe;
  • adeguamento dei servizi igienici;
  • opere interne per migliorare la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria.

Non è richiesto il rispetto del DM n. 236/1989 né un’asseverazione specifica.

Interventi “trainati” nei casi residui di Superbonus

Nel perimetro ristretto del Superbonus ancora applicabile nel 2025 (ad esempio in ambito sismico o per interventi avviati negli anni precedenti), le opere per l’accessibilità possono essere agevolate come interventi trainati, purché rispettino i requisiti di conformità al DM 236/1989 e la presentazione dell’asseverazione tecnica.

Si tratta però di un ambito residuale, considerato che il Superbonus ormai è destinato ad esaurirsi.

Titolo edilizio: come orientarsi operativamente

Sebbene non entri nel dettaglio delle singole fattispecie edilizie, la risposta fornita dal Fisco permette di ricavare un orientamento pratico, distinguendo tra varie tipologie di interventi.

Interventi senza rilevanza urbanistica

Molte opere sono qualificabili come edilizia libera: rampe amovibili, piccoli adeguamenti interni, corrimano, ausili e dispositivi tecnologici. In questi casi non serve alcun titolo edilizio, ma resta obbligatoria l’asseverazione di conformità al DM 236/1989 ai fini della detrazione.

Manutenzione straordinaria non strutturale

Rientrano in questo ambito opere interne e modifiche distributive, adeguamenti di servizi igienici, sostituzione di ascensori senza interventi su strutture portanti. In questi casi è sufficiente una CILA.

Interventi strutturali o che incidono su sagoma e prospetti

La realizzazione di nuove rampe in c.a., elevatori esterni, modifiche ai prospetti o opere che interessano elementi strutturali richiedono una SCIA alternativa al permesso di costruire, oppure, nei casi più rilevanti, il permesso di costruire.

Conclusioni

Dalla risposta di FiscoOggi si ricava che non esiste un titolo edilizio “proprio” del bonus barriere: esso dipende dalla reale natura dell’opera qualificata secondo le previsioni del Testo Unico Edilizia, mentre la detrazione rimane ancorata a questi parametri:

  • conformità al DM 236/1989;
  • asseverazione tecnica;
  • rispetto dei CCNL edili per lavori oltre 70mila euro avviati dopo il 28 maggio 2022.

Di fatto, l'agevolazione non può quindi essere negata per motivi edilizi, se il titolo presentato è quello corretto per la tipologia di intervento.

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