Decreto FER: tutte le novità su impianti e semplificazioni in Gazzetta Ufficiale

Dai regimi amministrativi alla semplificazione edilizia, fino alla definizione delle aree idonee, ecco cosa cambia dopo il correttivo al D.Lgs. n. 190/2024

di Redazione tecnica - 28/11/2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2025, n. 265, il decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) ,
della legge 5 agosto 2022, n. 118".

Il provvedimento interviene in modo profondo sul d.Lgs. n. 190/2024, rivedendo una parte consistente dell’impianto normativo dedicato ai regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Decreto FER: in Gazzetta Ufficiale tutte le modifiche

Il provvedimento modifica definizioni, ricalibra gli ambiti applicativi, rafforza il ruolo della digitalizzazione, chiarisce il rapporto con gli strumenti urbanistici, riscrive intere sezioni della Procedura Abilitativa Semplificata e dell’Autorizzazione Unica, e introduce persino un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Ne emerge un quadro più stabile, più coerente e più aderente agli obiettivi europei di accelerazione delle rinnovabili.

Questa la struttura del Decreto:

  • Art. 1 – Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 2 – Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 3 – Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 4 – Sostituzione dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 5 – Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 6 – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 7 – Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 8 – Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 9 – Inserimento dell’articolo 9-bis nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 10 – Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 11 – Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 12 – Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 13 – Inserimento dell’articolo 12-ter nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 14 – Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 15 – Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 16 – Modifiche all’Allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 17 – Modifiche all’Allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 18 – Modifiche all’Allegato C e all’Allegato D al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 19 – Disposizioni finali

Le disposizioni entreranno in vigore l'11 dicembre 2025.

Impianti di accumulo ed elettrolizzatori

Una delle prime modifiche di rilievo introdotte dal D.Lgs. 178/2025 riguarda la definizione del perimetro applicativo del Testo Unico FER.

L’articolo 1 del D.Lgs. 190/2024 include adesso espressamente gli impianti di accumulo e gli elettrolizzatori tra le tipologie soggette ai regimi amministrativi previsti dal decreto.

Questa precisazione chiarisce definitivamente che l’intero ecosistema delle infrastrutture energetiche riconducibili alle fonti rinnovabili, non solo gli impianti di produzione, ma anche le tecnologie di flessibilità e gli apparati destinati alla produzione di idrogeno, rientra nel medesimo impianto autorizzativo.

Aggiornamento delle definizioni tecniche 

Uno dei contributi più importanti riguarda la riscrittura di diverse definizioni, indispensabili per attribuire agli interventi il corretto regime amministrativo.

Viene chiarito concetto di impianto ibrido, includendo esplicitamente accumuli ed elettrolizzatori; si introduce la definizione di interventi edilizi, richiamando direttamente il Testo Unico Edilizia (artt. 6, 6-bis, 10, 22 e 23 d.P.R. 380/2001), delimitando così il perimetro delle attività soggette a titolo edilizio.

Sono poi definiti in modo distinto:

  • le opere connesse, riferite alle connessioni elettriche e ai collegamenti alla rete gas o idrogeno;
  • le infrastrutture indispensabili, cioè opere temporanee o permanenti necessarie alla costruzione o all’esercizio dell’impianto;
  • la revisione della potenza, così da distinguere in modo chiaro gli interventi di repowering o rifacimento.

 

Aree idonee e zone di accelerazione 

Il decreto interviene poi sull’articolo 3 del Testo Unico FER, chiarendo un principio che negli ultimi mesi aveva generato letture differenziate sul territorio: le semplificazioni previste dal d.Lgs. n. 190/2024 si applicano solo agli impianti collocati nelle aree idonee o nelle zone di accelerazione definite dall’articolo 12.

La formula originaria, troppo generica, aveva richiesto più volte l’intervento di interpretazioni regionali e aveva portato alcuni enti locali a ritenere applicabili le semplificazioni anche in contesti non coerenti con la pianificazione territoriale.

Il correttivo chiude il cerchio: nelle aree idonee e nelle zone di accelerazione la semplificazione è piena e questo permette una più agevole valutazione degli interventi e una programmazione più affidabile delle attività autorizzative.

Digitalizzazione delle procedure tramite piattaforma SUER

Il nuovo articolo 5 rappresenta uno dei punti di maggiore innovazione dell’intero decreto.

La piattaforma SUER (Sportello Unico per le Energie Rinnovabili), istituita dal d.Lgs. n. 199/2021 ma rimasta in una fase di operatività limitata, diventa ora il canale telematico unico nazionale attraverso il quale dovranno transitare gli interventi soggetti a attività libera, PAS e Autorizzazione Unica.

La piattaforma dovrà garantire funzioni di guida, assistenza, interoperabilità con sistemi regionali e comunali e gestione dei modelli unici. È previsto anche un periodo transitorio, durante il quale i procedimenti continueranno ad essere gestiti con gli strumenti già utilizzati dalle amministrazioni competenti.

In prospettiva, ogni progetto FER avrà un percorso digitale unificato, con maggiori garanzie in termini di trasparenza, tracciabilità e certezza dei tempi.

Interventi in attività libera

L’articolo 6 del decreto correttivo interviene in modo ampio sull’articolo 7 del D.Lgs. 190/2024, ridefinendo diversi aspetti della disciplina degli interventi ritenuti in attività libera e introducendo modifiche che incidono direttamente sulla relazione tra fonti rinnovabili, strumenti urbanistici e tutela dei vincoli.

Il primo punto riguarda la collocazione territoriale degli interventi. Il correttivo stabilisce che gli interventi dell’Allegato A ricadenti in aree idonee o zone di accelerazione sono da considerarsi automaticamente non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati e compatibili con quelli approvati.

Questo chiarimento è di notevole importanza, perché fino a ora non era raro che le amministrazioni qualificassero tali interventi come potenzialmente in conflitto con il quadro urbanistico, imponendo iter più onerosi di quanto previsto dal Testo Unico FER. Con la nuova formulazione la compatibilità urbanistica discende direttamente dalla legge, eliminando margini interpretativi eccessivamente discrezionali e favorendo un’applicazione uniforme sul territorio.

Sempre nell’ambito dell’attività libera, il correttivo inserisce un riferimento esplicito alle Norme Tecniche per le Costruzioni, rafforzando l’idea che, anche in caso di interventi semplificati, il rispetto delle norme tecniche rimane imprescindibile. 

Il legislatore interviene poi sul rapporto tra attività libera e presenza di vincoli. Il nuovo testo prevede che, qualora gli interventi dell’Allegato A insistano su beni o aree vincolate — ambientali, paesaggistiche, idrogeologiche, sismiche, vulcaniche o legate alla prevenzione incendi - il regime dell’attività libera non èsia più sufficiente: in questi casi si applica la PAS.

Di particolare rilevanza è anche la parte dedicata ai termini e alle integrazioni documentali:

  • l’autorità preposta alla tutela del vincolo può richiedere chiarimenti o documenti aggiuntivi e, su istanza del proponente, può concedere una proroga fino a quindici giorni;
  • parallelamente, viene perfezionato il meccanismo del silenzio-assenso per l’acquisizione dei pareri, rendendolo più allineato ai tempi e alle modalità effettive dell’istruttoria.

Un altro intervento significativo riguarda la tempistica di inizio lavori, con l'estensione del termine a due anni, specificando che non si tiene conto degli impedimenti derivanti da cause di forza maggiore. 

Infine, il correttivo interviene sul raccordo tra attività libera e titolo edilizio: quando per la realizzazione dell’intervento è necessario un titolo edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001, questo deve essere preventivamente acquisito.

Revisione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

L’articolo 7 del decreto correttivo interviene in modo esteso sull’articolo 8 del D.Lgs. 190/2024, riformulando diversi passaggi della Procedura Abilitativa Semplificata e ridefinendone il perimetro applicativo, la relazione con gli strumenti urbanistici, il ruolo del Comune procedente e la gestione delle fasi istruttorie.

Il primo elemento chiarito riguarda proprio il rapporto tra semplificazioni FER e pianificazione territoriale.

Il nuovo testo stabilisce che gli interventi soggetti a PAS e localizzati in aree idonee o zone di accelerazione sono considerati non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati e compatibili con quelli approvati.

La previsione è del tutto analoga a quella introdotta per l’attività libera e si traduce in una certezza applicativa molto rilevante: nelle aree individuate come idonee o accelerate, gli strumenti urbanistici non possono essere utilizzati per frapporre ostacoli procedurali. 

Accanto al tema urbanistico, il correttivo riorganizza la parte dedicata ai vincoli. Viene confermato che, quando un intervento soggetto a PAS interessa beni o aree tutelate occorre comunque acquisire gli atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti, secondo il meccanismo già previsto dal comma 8.

Altro punto rilevante è l’introduzione e la definizione del Comune procedente. Il decreto chiarisce che il Comune competente per la PAS è quello sul cui territorio insiste la maggior parte dell’impianto, e diventa automaticamente punto di contatto ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001. Quando l’intervento coinvolge più Comuni, la scelta dell’amministrazione procedente deve basarsi sulla porzione prevalente dell’impianto rispetto all’unità fondiaria disponibile al proponente.

Il decreto interviene anche sui contenuti della PAS, specificando con maggiore nettezza quali documenti devono essere allegati e chiarendo che la comunicazione o segnalazione edilizia eventualmente necessaria deve essere presentata contestualmente. In questo modo si rafforza l’unitarietà del procedimento e si evitano percorsi paralleli che avrebbero potuto rallentare l’iter o generare contrasti tra amministrazioni.

Molto significativa è la parte dedicata ai termini e alle integrazioni istruttorie, che passano da quindici a trenta giorni, prorogabili una sola volta per ulteriori trenta giorni. Anche il meccanismo del silenzio-assenso viene adattato alle nuove tempistiche.

Infine, viene modificato anche il termine per l’avvio dei lavori: da uno a due anni, analogamente a quanto previsto per l’attività libera. Viene inoltre inserita una regola specifica per i progetti che richiedono un titolo edilizio ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. 380/2001: in tali casi, il titolo deve essere acquisito prima della presentazione della PAS.

Riorganizzazione dell’Autorizzazione Unica 

L’articolo 8 del decreto riscrive in profondità l’articolo 9 del D.Lgs.n. 190/2024, ridefinendo la struttura dell’Autorizzazione Unica e rendendola più coerente con le esigenze operative dei procedimenti FER.

La prima innovazione riguarda la sequenza procedurale: la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione di Incidenza diventano fasi preliminari e devono essere concluse prima dell’avvio dell’Autorizzazione Unica, con la verifica di assoggettabilità che deve chiudersi entro novanta giorni. 

Un’altra modifica molto rilevante riguarda la disponibilità delle aree, che può essere dimostrata anche tramite contratto preliminare: una novità che rispecchia la realtà del settore, in cui la contrattualizzazione definitiva avviene spesso solo dopo il rilascio dell’autorizzazione. 

Il funzionamento della conferenza di servizi viene ripensato per adattarla alla complessità degli impianti FER. I termini istruttori diventano più realistici - fino a 120 giorni - mentre le sospensioni dei termini vengono calibrate in base alla presenza di VIA o VINCA.

La durata dell’autorizzazione passa da quattro a cinque anni, includendo esplicitamente la fase espropriativa. Proprio su questo punto, il correttivo introduce la possibilità di apporre direttamente nella AU il vincolo preordinato all’esproprio e stabilisce che il decreto di esproprio debba essere eseguito entro un anno dalla sua adozione.

Infine, il decreto struttura in modo più rigoroso gli obblighi economici a carico del proponente, introducendo garanzie finanziarie e compensazioni territoriali. Questi elementi sono oggi parte integrante dell’autorizzazione e devono essere prestati entro un termine certo, pena la decadenza del provvedimento.

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

Una delle innovazioni più rilevanti del decreto è l’introduzione della risoluzione extragiudiziale delle controversie affidata ad ARERA e gestita dall’Acquirente Unico.

L'art. 13 introduce infatti al d.Lgs. n. 190/2024 il nuovo articolo 12-ter, che consente di risolvere in via decisoria alcune tipologie di contenziosi, tra cui la verifica documentale, la qualificazione dell’intervento e l’applicazione delle semplificazioni, tramite procedura gratuita, digitale e tempestiva.

Il provvedimento può essere impugnato al TAR, garantendo comunque un controllo giurisdizionale.

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