Perdita della qualificazione e gestione dei contratti in corso: il chiarimento del MIT

Il MIT (parere n. 3808/2025) chiarisce che la perdita della qualificazione non ferma l’esecuzione dei contratti già affidati: cosa prevedono l’art. 63 del Codice dei contratti e il comunicato ANAC

di Redazione tecnica - 28/11/2025

Cosa accade ai contratti già in esecuzione se una stazione appaltante perde la qualificazione? È necessario trasferire la gestione a un soggetto qualificato oppure la continuità esecutiva resta in capo all’amministrazione che ha affidato il contratto? E, soprattutto, come si intrecciano le previsioni dell’art. 63 del Codice dei contratti con i chiarimenti già resi da ANAC all’avvio del nuovo sistema?

Perdita della qualificazione e gestione dei contratti in corso: il parere del MIT

Ha risposto a questi quesiti il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3808 del 19 novembre 2025, ha confermato alcuni chiarimenti già resi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il comunicato del Presidente 30 giugno 2025.

Entrando nel dettaglio, viene posto al MIT un quesito che nasce da una situazione concreta oltre che ricorrente: una stazione appaltante che non aveva ottenuto la qualificazione per il biennio 2025-2027 chiedeva se, nonostante tale mancato conseguimento, potesse continuare a gestire autonomamente l’esecuzione dei contratti affidati prima del 30 giugno 2025, data di avvio del nuovo sistema.

L’amministrazione chiedeva quindi un chiarimento puntuale: la perdita della qualificazione incide o no sui contratti in esecuzione?

Il MIT ha confermato la ricostruzione della stazione appaltante, richiamando integralmente il citato comunicato del Presidente ANAC, che già si era espresso sul punto in modo inequivoco.

Quadro normativo di riferimento

Il perno della disciplina è l’art. 63, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), secondo cui:

Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento”.

Una disposizione già chiara che opera in combinazione con l’art. 62, che disciplina gli effetti della non qualificazione rispetto all’avvio di nuove procedure e alle eccezioni oggettive legate agli affidamenti sotto-soglia.

Un ruolo decisivo è svolto anche dal Comunicato ANAC del 30 giugno 2025, che ribadisce due concetti cardine:

  • la perdita, anche temporanea, della qualificazione non produce effetti sulle procedure già affidate e in corso di esecuzione, che possono proseguire sino alla conclusione;
  • non si determina alcun blocco del CIG per le procedure sottosoglia avviate da soggetti non qualificati (fermo il rispetto delle condizioni dell’art. 62).

Il quadro è completato dall’Allegato II.4, che individua gli ambiti della qualificazione (progettazione, affidamento, esecuzione) e i requisiti richiesti per ciascuno.

Nel complesso, la norma e gli atti applicativi disegnano un sistema pensato per garantire continuità amministrativa, evitando vuoti gestionali e scongiurando effetti retroattivi sull’operato delle stazioni appaltanti.

Le conferme del MIT

Alla luce del delineato quadro normativo, il MIT conferma che:

  • la perdita della qualificazione non incide sui contratti già affidati e in corso di esecuzione;
  • la stazione appaltante può quindi portare a termine l’esecuzione senza necessità di delegare o trasferire le funzioni a un soggetto qualificato;
  • tale interpretazione è perfettamente coerente con il quadro normativo vigente e con i chiarimenti forniti da ANAC.

In altri termini, il venir meno della qualificazione non spezza il rapporto contrattuale né altera la corretta prosecuzione delle obbligazioni reciproche tra stazione appaltante ed esecutore.

Analisi tecnica: perché la continuità è garantita

Il principio che emerge dal sistema è chiaro: la qualificazione è un requisito per avviare nuove procedure, non per gestire quelle già avviate.

Tre elementi tecnici lo confermano:

  • il dato testuale dell’art. 63, comma 12 mediante il quale il legislatore ha voluto escludere qualsiasi effetto interruttivo, prevedendo espressamente la prosecuzione delle procedure in corso. L’obiettivo è evitare un vuoto di responsabilità gestionale che potrebbe compromettere la regolarità dell’esecuzione;
  • la natura non retroattiva del sistema di qualificazione: il sistema introdotto dal Codice non può incidere su procedimenti già perfezionati. Il contratto affidato prima della perdita della qualificazione si regge sul regime vigente al momento dell’aggiudicazione e della stipula;
  • i chiarimenti ANAC che, nel comunicato del 30 giugno 2025, ha esplicitato il concetto in modo inequivoco, circoscrivendo gli effetti della perdita di qualificazione al solo avvio di nuove procedure.

Tra l’altro, ANAC aveva già confermato che:

  • non vi è blocco CIG per le procedure sottosoglia;
  • per le procedure sopra-soglia occorre avvalersi di soggetti qualificati, ma solo per le nuove gare, non per l’esecuzione di contratti pregressi.

Il MIT, nel parere, si limita a ribadire e consolidare questa linea interpretativa.

Conclusioni operative

Concludendo, nulla di nuovo all’orizzonte. Il MIT conferma un principio fondamentale disegnato dal legislatore per la stabilità del sistema e secondo il quale la perdita della qualificazione non incide sui contratti già affidati e in corso di esecuzione e la stazione appaltante mantiene la piena legittimazione a proseguire la gestione fino alla conclusione del contratto.

Operativamente, il parere conferma alcune indicazioni pratiche per RUP e stazioni appaltanti

  • prosecuzione senza interruzioni: i contratti affidati prima del 30 giugno 2025 possono essere gestiti fino alla fine, anche in assenza di qualificazione successiva;
  • monitoraggio della qualificazione: la perdita incide solo sull’avvio di nuove procedure; occorre quindi programmare in modo accurato le future gare;
  • verifica delle soglie: per i sottosoglia non qualificati non è previsto alcun blocco CIG, mentre per i sopra-soglia occorre avvalersi di stazioni appaltanti qualificate;
  • trasparenza delle comunicazioni verso ANAC: la mancata comunicazione di variazioni rilevanti nella qualificazione può determinare responsabilità ai sensi dell’art. 63, comma 11.
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