Corte dei conti e stop al Ponte sullo Stretto: cosa non ha funzionato davvero

Perché la delibera CIPESS n. 41/2025 non è stata dichiarata conforme a legge e quali criticità ambientali, contrattuali e procedurali hanno portato alla ricusazione del visto

di Gianluca Oreto - 28/11/2025

Dopo giorni di attesa e con un clima di crescente curiosità, proprio allo scadere del termine è arrivata la deliberazione n. 19/2025/PREV della Corte dei Conti. Un documento corposo, molto tecnico, che finalmente mette nero su bianco le motivazioni puntuali che hanno portato, il 29 ottobre scorso, alla ricusazione del visto sulla delibera CIPESS n. 41/2025.

Si tratta dell’atto che avrebbe dovuto approvare il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto, gli atti connessi e la relativa copertura finanziaria. Nei giorni precedenti erano circolate ricostruzioni imprecise, spesso superficiali, che alimentavano una narrazione sbagliata. Proprio per questo, ora che il testo è disponibile, diventa indispensabile spiegare cosa i giudici contabili abbiano realmente valutato e quali siano i nodi che hanno reso la delibera CIPESS non conforme a legge.

Politica o controllo di legittimità?

Prima ancora di affrontare i contenuti tecnici della deliberazione, è necessario mettere ordine nel dibattito pubblico. Non siamo di fronte a un giudizio sull’opportunità strategica dell’opera né a una presa di posizione “pro” o “contro” il Ponte. La Corte dei Conti svolge un compito molto preciso: verifica se un atto del Governo rispetta le norme nazionali e quelle europee, applicando un controllo di legittimità previsto dall’art. 100 della Costituzione e dalla legge n. 20/1994.

Ridurre questa vicenda a uno scontro politico è fuorviante. Eppure molta stampa generalista ha fatto proprio questo, con titoli che parlavano di “bocciatura del Ponte”, senza distinguere tra opera e delibera, tra politica e legalità. La Corte non ha il potere di valutare l’opera in sé, e infatti non lo fa: si limita a verificare se il procedimento seguito dal CIPESS sia giuridicamente corretto.

Dire che si tratti di una decisione politica significa non aver letto la deliberazione o, peggio, scegliere di ignorare il contenuto reale del provvedimento. In questo approfondimento proveremo ad entrare nel dettaglio di ogni singola criticità che ha portato alla decisione dei giudici contabili.

Le criticità ambientali: perché la procedura IROPI non ha retto alla prova del diritto europeo

Il primo grande fronte su cui si concentra la Corte riguarda la procedura ambientale. La Commissione VIA-VAS del MASE aveva espresso parere favorevole sulla VIA, ma aveva reso VIncA negativa per tre siti Natura 2000, evidenziando criticità significative sugli habitat coinvolti dall’opera.

Per superare questo ostacolo, il MIT ha attivato la procedura IROPI (Interventi Rilevanti di Interesse Pubblico Imperativo) – una delle verifiche più delicate dell’intero sistema della Valutazione di Incidenza (VIncA) previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – dichiarando la sussistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, l’assenza di alternative ragionevoli e la possibilità di compensare gli impatti.

Ricordiamo che la procedura IROPI è prevista quando un progetto incide in modo negativo e significativo su un sito della rete Natura 2000 e non esiste alcuna alternativa possibile. È un livello di valutazione eccezionale e solo in casi estremi può essere utilizzato per superare una VIncA negativa.

La Corte, tuttavia, ha rilevato che questa impostazione non era sostenuta da un’istruttoria adeguata. L’analisi delle alternative è risultata poco approfondita, basata su valutazioni sommarie che non dimostravano perché altre soluzioni – comprese varianti, tecnologie o sistemi multimodali – non fossero praticabili. Anche i motivi imperativi sono stati esposti più come affermazioni di principio che come un quadro istruttorio concreto e documentato. Le misure compensative sono state recepite dalla documentazione del proponente senza un vero esame autonomo e il dialogo con la Commissione europea si è ridotto a scambi formali.

E poiché la VIncA negativa non poteva essere superata senza una procedura IROPI impeccabile, ogni lacuna istruttoria su questo fronte diventava automaticamente determinante: un punto debole in questa fase significa la non conformità dell’intero impianto. Per la Corte, quindi, il superamento della VIncA negativa è apparso fragile, non rispettoso della direttiva Habitat e privo di quegli approfondimenti tecnici che avrebbero dovuto sostenere la scelta.

Contratti, PEF e art. 72 della direttiva Appalti: le verifiche che non sono state fatte

Il secondo fronte riguarda gli aspetti economico-finanziari e i contratti che derivano dal D.L. n. 35/2023. Il progetto del Ponte si basa su rapporti complessi con il contraente generale e su una ridefinizione dei corrispettivi che, complessivamente, movimentano valori miliardari. Proprio per questo il legislatore aveva richiamato l’art. 72 (Modifica di contratti durante il periodo di validità) della Direttiva 2014/24/UE, norma chiave che disciplina le modifiche dei contratti in corso di esecuzione.

Secondo la Corte, la delibera CIPESS avrebbe dovuto motivare in modo puntuale perché l’aggiornamento dei costi e dei rapporti contrattuali non configurasse una modifica sostanziale, perché non alterasse l’equilibrio economico del contratto e perché non violasse il principio di concorrenza. Invece la delibera si è limitata a recepire i nuovi importi senza alcuna valutazione esplicita sul rispetto delle condizioni imposte dal diritto europeo.

Un’omissione grave, perché la verifica dell’art. 72 non è un dettaglio procedurale ma un presupposto indispensabile per evitare che un contratto già affidato venga alterato in modo tale da incidere sulla parità di trattamento tra gli operatori economici.

In questo senso, la Corte non ha valutato il costo del Ponte o la sua convenienza economica ma solo che la mancanza della motivazione richiesta rende la delibera giuridicamente incompleta.

Pedaggi, pareri mancanti e ulteriori rilievi che hanno pesato nella decisione finale

C’è poi un terzo blocco di osservazioni che, pur non essendo isolatamente determinanti, ha contribuito a indebolire ulteriormente il quadro. Il primo riguarda la natura dell’infrastruttura: non esiste un provvedimento formale di classificazione, ma il Piano Economico-Finanziario utilizza parametri tipici delle autostrade, mentre in adunanza era stato sostenuto che il Ponte non dovesse essere considerato tale. Un’incongruenza che ha ricadute dirette sulla regolazione dei pedaggi.

Proprio su questo punto la Corte ha evidenziato l’assenza dei pareri NARS e ART, organismi fondamentali nella definizione dei sistemi tariffari e nella tutela dell’utenza. Anche in questo caso, la normativa speciale del D.L. n. 35/2023 non basta a superare l’obbligo di coinvolgere i soggetti regolatori.

A ciò si aggiungono ulteriori criticità procedurali: documentazione trasmessa in modo frammentario, atti reperiti tramite repository privati, una condizione sospensiva legata a un decreto MIT-MEF ancora non registrato e una motivazione complessiva giudicata non proporzionata alla complessità e alla portata derogatoria della disciplina speciale. Per la Corte, un’opera straordinaria che muove risorse ingenti e applica un regime eccezionale richiede un livello di rigore istruttorio molto più elevato.

Conclusioni: la vicenda non riguarda il Ponte, ma la correttezza dell’iter

Al termine del suo ragionamento, la Corte dei conti conclude che la delibera CIPESS n. 41/2025 non può essere dichiarata conforme a legge.

Ed è questa la ragione – l’unica – per cui il visto è stato ricusato.

Il messaggio che emerge dalla deliberazione è perfettamente coerente con quanto anticipato: chi trasforma questa vicenda in un confronto politico sta completamente sbagliando bersaglio.

La Corte non ha fermato il Ponte ma solo questa delibera, perché costruita su un’istruttoria insufficiente, lacunosa rispetto alle norme ambientali e non allineata alle prescrizioni del diritto europeo sugli appalti e sulle modifiche contrattuali.

Il progetto potrà continuare, ma solo se l’Amministrazione sarà in grado di ripresentare un atto motivato in modo più robusto e pienamente coerente con tutti i parametri normativi richiamati.

Ed è qui che il cerchio si chiude: dopo giorni di attese, congetture e letture sommarie, la deliberazione chiarisce definitivamente che non si tratta di una battaglia sul Ponte, ma di pura legalità. Per opere di questa portata non bastano scorciatoie narrative ma un livello di accuratezza capace di reggere ogni controllo.

È proprio questo – e non la politica – il cuore della decisione.

© Riproduzione riservata