Soccorso istruttorio e sottoscrizione dell’offerta: cosa chiarisce il TAR
Il TAR Lazio (sentenza n. 21458/2025) entra nel merito di una clausola del disciplinare che amplia il soccorso istruttorio e di una firma mancante nell’offerta economica: ricostruito il perimetro dell’istituto alla luce dell’art. 101 del Codice dei contratti
La lex specialis può spingersi oltre l’art. 101 del Codice dei contratti e prevedere un soccorso istruttorio più ampio? E se stabilisce, nero su bianco, che “il difetto di sottoscrizione dell’offerta è sanabile”, questa scelta diventa vincolante per tutti i concorrenti? Cosa succede quando un operatore contesta l’applicazione di quella clausola senza averla prima impugnata?
Soccorso istruttorio e sottoscrizione dell’offerta: la sentenza del TAR Lazio
Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con la sentenza n. 21458 del 28 novembre 2025, è intervenuto in merito all’applicazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), fornendo una lettura chiara dell’istituto, soprattutto alla luce dei principi del risultato (art. 1) e di massima partecipazione (art. 10).
In questo caso, la controversia nasce nell’ambito di una gara piuttosto articolata, avviata dall’Agenzia del Demanio per affidare congiuntamente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riconversione di un immobile pubblico. Il raggruppamento ricorrente, arrivato secondo, ha contestato l’aggiudicazione sostenendo che la stazione appaltante avrebbe fatto un uso scorretto del soccorso istruttorio. In particolare, secondo i ricorrenti, non si sarebbe potuto sanare:
- la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte della mandataria dell’RTI aggiudicatario;
- la mancata presentazione dei patti di integrità, che il disciplinare richiedeva come documentazione amministrativa.
Una visione molto restrittiva dell’istituto, che però non ha trovato accoglimento e che merita di essere analizzato, soprattutto alla luce delle previsioni contenute nel disciplinare di gara.
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere il ragionamento del TAR occorre preliminarmente partire dall’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, una norma che ha ridisegnato l’intero perimetro del soccorso istruttorio, rendendolo più chiaro e soprattutto più coerente rispetto all’esperienza maturata negli anni.
Il Codice attribuisce alla stazione appaltante un ruolo attivo e collaborativo: l’amministrazione non deve limitarsi a prendere atto delle carenze formali, ma deve intervenire – nei limiti consentiti – per evitare esclusioni inutili, purché non si alteri l’offerta e non si comprometta la par condicio.
Le casistiche sono quattro:
- integrazione di documentazione mancante nella domanda o nel DGUE (lett. a);
- sanatoria di omissioni e irregolarità che non mettano in dubbio l’identità del concorrente (lett. b);
- chiarimenti sull’offerta tecnica o economica senza modificarne il contenuto (comma 3);
- rettifica di errori materiali dell’offerta, fino all’apertura delle buste, purché non si trasformi l’offerta in una nuova proposta (comma 4).
La giurisprudenza (es. sentenza Consiglio di Stato n. 7870/2023) aveva chiarito che il soccorso istruttorio risponde a una vocazione antiformalistica: non è un modo per “salvare” offerte non conformi, ma un presidio a tutela della sostanza, quando la procedura rischia di inciampare su un dettaglio formale.
È in questo quadro che deve essere letta la clausola della lex specialis che permette di sanare il difetto di sottoscrizione dell’offerta. Una clausola chiara, pensata per consentire una gestione più pragmatica delle irregolarità formali e, soprattutto, mai impugnata dal concorrente ricorrente.
Decisione del TAR e Analisi tecnica
Alla luce del delineato quadro normativo e giurisprudenziale, il TAR ha chiarito subito che la clausola del disciplinare dedicata al soccorso istruttorio rappresenta un punto di partenza imprescindibile.
Nel caso di specie, l’art. 19.3 stabiliva infatti che “il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile”. Una previsione ampia, che consentiva una regolarizzazione laddove non vi fosse alcun rischio di alterare l’offerta o l’identità del concorrente.
Secondo i giudici di primo grado, questa clausola ha natura vincolante e, non essendo stata impugnata, non può essere messa in discussione a posteriori. È un principio processuale semplice ma decisivo: se un concorrente ritiene illegittima una previsione del disciplinare, deve contestarla subito e non può attendere l’esito della gara e poi lamentarne l’applicazione.
Quanto alla sottoscrizione dell’offerta economica, il TAR ha considerato pienamente legittimo l’intervento correttivo della stazione appaltante. Dalla documentazione e dalle modalità di invio tramite piattaforma telematica emergeva chiaramente la volontà del raggruppamento nel suo insieme, senza alcuna incertezza sulla provenienza dell’offerta. La firma mancante della mandataria non modificava il contenuto dell’offerta e non incideva sulla parità di trattamento tra i concorrenti. Si trattava di un’irregolarità formale, non di un difetto sostanziale.
Più lineare ancora il tema dei patti di integrità. Il TAR li inquadra correttamente nella documentazione amministrativa (busta A): elementi che non hanno alcun impatto sul contenuto tecnico o economico dell’offerta. Una loro omissione rientra quindi a pieno titolo tra le ipotesi integrabili ai sensi dell’art. 101, co. 1, lett. a). Prima di escludere un concorrente, la stazione appaltante deve accertare se la mancata allegazione sia una dimenticanza o un rifiuto sostanziale di assumere un impegno. In questo caso, l’invito a completare la documentazione era non solo legittimo, ma doveroso.
Un passaggio interessante della sentenza riguarda, inoltre, la coerenza dell’azione amministrativa: anche il concorrente ricorrente, in un’altra fase della procedura, aveva beneficiato del soccorso istruttorio per regolarizzare la propria documentazione tecnica. Un elemento che rafforza la conclusione del TAR: l’amministrazione ha applicato l’istituto in modo coerente, equilibrato e non discriminatorio.
Nel complesso, il TAR segue perfettamente il solco tracciato dal Consiglio di Stato: il soccorso istruttorio non può alterare l’offerta, ma deve essere utilizzato per evitare esclusioni fondate su aspetti meramente formali, soprattutto quando la volontà del concorrente è chiara e ricostruibile.
Conclusioni operative
In definitiva, il TAR Lazio ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell’aggiudicazione, ritenendo corretto l’utilizzo del soccorso istruttorio sia per la firma mancante sia per i patti di integrità.
Una pronuncia che ribadisce alcuni principi consolidati e che vale la pena riassumere:
- una clausola della lex specialis che amplifica il soccorso istruttorio è perfettamente legittima, se non viola i principi generali e se resta entro l’ambito delle irregolarità formali;
- in presenza di tale clausola, la stazione appaltante è tenuta ad applicarla, salvo che sia stata impugnata;
- la ricostruzione della volontà del raggruppamento attraverso la piattaforma telematica è un elemento dirimente nei casi di firme mancanti.
Altri aspetti, utili soprattutto agli operatori economici, riguardano:
- le clausole che disciplinano le modalità di sanatoria: non vanno sottovalutate e se appaiono troppo ampie o poco chiare, devono essere contestate prima della presentazione dell’offerta.
- la distinzione tra requisiti sostanziali e semplici irregolarità documentali: il soccorso istruttorio può intervenire solo su queste ultime;
- la piattaforma telematica che, nell’era dell’e-procurement, diventa parte integrante della ricostruzione della volontà negoziale.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 28 novembre 2025, n. 21458