Superbonus e crediti d’imposta fittizi: le Sezioni Unite chiamate a decidere sulla qualificazione del reato

Due ordinanze della Corte di Cassazione affrontano il contrasto sulla qualificazione penale dei crediti d’imposta fittizi da Superbonus e rimettono la questione alle Sezioni Unite

di Redazione tecnica - 03/12/2025

Le tradizionali categorie del diritto penale non sembrano essere sufficienti, o quanto meno dirimenti quando si parla di frodi legate ai bonus edilizi, e in particolare al Superbonus 110%. Negli ultimi anni giudici e operatori hanno dovuto confrontarsi con il meccanismo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette che, con la monetizzazione dei crediti ceduti, ha lasciato campo (soprattutto prima dei freni introdotti con il Decreto Antifrodi e con il Decreto Sostegni-ter) a possibili condotte fraudolente.

Individuare quindi l’esatta natura del reato diventa un passaggio decisivo per stabilire non solo la responsabilità penale dell’autore, ma anche la portata delle misure cautelari e patrimoniali che possono essere adottate.

La Corte di Cassazione, con le due ordinanze “gemelle” del 17 novembre 2025, n. 37421 e n. 37423, mette a fuoco questo problema con grande lucidità e rimette alle Sezioni Unite una questione che presenta ricadute enormi: la qualificazione penale della creazione di crediti d’imposta fittizi destinati alla cessione, riconducibile alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, prevista dall’art. 640-bis c.p., oppure all’indebita percezione di erogazioni pubbliche, disciplinata dall’art. 316-ter c.p., fattispecie residuale e caratterizzata dall’assenza dell’induzione in errore dell’amministrazione.

Crediti Superbonus fittizi: alle Sezioni Unite la questione sulla qualificazione del reato

I casi ruotano attorno alla creazione artificiosa di crediti d’imposta derivanti da interventi Superbonus, ottenuti attraverso fatture per lavori mai eseguiti. Il Tribunale del riesame aveva riconosciuto il meccanismo fraudolento, ritenendo però configurabile solo una truffa tentata, perché il credito non era stato ancora utilizzato né compensato.

Il Procuratore della Repubblica ha contestato questa conclusione sostenendo che, già nel momento della creazione del credito fittizio, lo Stato si sarebbe “riconosciuto immediatamente debitore nei confronti di un terzo, con le conseguenti iscrizioni in bilancio e (…) effetti nocivi” derivanti dall’attribuzione di un credito inesistente.

La Cassazione prende atto dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale profondo e rileva che la questione non può essere risolta senza un intervento delle Sezioni Unite, poiché coinvolge non solo il momento consumativo del reato, ma prima ancora la sua qualificazione.

Il quadro normativo e il discrimine tra 640-bis e 316-ter

Le ordinanze ripercorrono con cura i principi stratificati negli anni secondo cui la truffa aggravata richiede l’uso di artifici e raggiri, mentre l’indebita percezione punisce condotte che non inducono realmente in errore l’amministrazione. La Cassazione richiama espressamente la natura “residuale e sussidiaria” dell’art. 316-ter rispetto alla truffa, evidenziando che tale norma è destinata a coprire “situazioni del tutto marginali” nelle quali manca l’inganno dell’ente erogatore.

La distinzione, apparentemente netta, diventa molto più fragile nel campo del Superbonus. L’Agenzia delle Entrate si limita, nella maggior parte dei casi, a prendere atto delle comunicazioni inviate dal contribuente, rinviando le verifiche a una fase successiva. La Cassazione ricorda che, nel regime originario, “il controllo dell’Agenzia delle Entrate è successivo all’erogazione”, con la conseguenza che l’amministrazione non viene realmente indotta in errore ma si limita a registrare la comunicazione del contribuente.

Questo assetto ha spinto alcune sezioni a collocare la condotta nell’art. 316-ter. Al contrario, quando la frode si basa sulla predisposizione di documenti falsi – SAL, asseverazioni, fatture – altre sentenze hanno riconosciuto la sussistenza dell’elemento decettivo tipico della truffa, osservando che il credito nasce da un procedimento “idoneo ad indurre in errore lo Stato” proprio grazie alla documentazione artificiosa utilizzata per giustificarlo.

Il nodo dell’art. 122-bis: il controllo preventivo che cambia tutto

La situazione si complica ulteriormente con l’introduzione dell’art. 122-bis D.L. 34/2020, che consente all’Agenzia delle Entrate di sospendere, per un massimo di 30 giorni, le comunicazioni considerate a rischio.

La Cassazione sottolinea che l’attivazione di questa procedura non è un semplice automatismo amministrativo, ma configura “un’autonoma attività di accertamento che va ben oltre la mera presa d’atto della dichiarazione del contribuente” e che viene svolta “in una fase precedente alla cessione e monetizzazione” del credito.

Proprio per questo, afferma la Corte, tale dinamica “lascia spazio alla qualificazione della condotta in termini di truffa, delineandosi in essa l’elemento decettivo”.

È un passaggio fondamentale, perché introduce una variabile procedurale che può spostare la condotta dall’indebita percezione alla truffa aggravata.

Le due correnti giurisprudenziali: truffa o indebita percezione?

Due dunque gli orientamenti che si contrappongono.

Il primo ritiene che la creazione del credito fittizio integri la truffa aggravata. Le sentenze che seguono questa linea osservano che il meccanismo fraudolento si perfeziona già con la predisposizione dei documenti falsi e che il danno per lo Stato non coincide necessariamente con l’uscita effettiva di cassa, potendo derivare anche dalla “creazione di un debito inesistente” e dallo sviamento delle risorse fiscali dalla loro corretta destinazione.

Il secondo orientamento, invece, sostiene che la condotta resti nell’ambito dell’indebita percezione perché mancherebbe l’inganno dell’amministrazione: “la concessione del contributo pubblico è avvenuta sulla base della mera autodichiarazione mendace del committente dei lavori”, e il danno patrimoniale si realizza solo quando i crediti sono effettivamente compensati o riscossi, evento “successivo ed eventuale” rispetto alla creazione del credito stesso.

La Cassazione osserva come entrambe le impostazioni abbiano basi giurisprudenziali solide, il che rende indispensabile un intervento chiarificatore.

Il momento consumativo: un’altra frattura interpretativa

Il dibattito si sposta poi sul momento in cui la truffa eventuale dovrebbe considerarsi consumata. Secondo una prima lettura, la truffa rimane allo stadio di tentativo finché il credito non viene compensato o monetizzato: solo allora si verifica la “concreta perdita patrimoniale” e può dirsi perfezionato l’ingiusto profitto.

Una lettura opposta ritiene invece che la consumazione avvenga molto prima, ossia già con la creazione del credito o, al massimo, con la sua prima cessione. In questa prospettiva, “la semplice creazione del credito d’imposta sostitutivo della detrazione fiscale prevista e non fruita” sarebbe sufficiente a integrare l’evento della truffa, perché lo Stato viene immediatamente esposto al rischio di utilizzo del credito da parte di terzi ignari.

La Corte riconosce che il meccanismo dei crediti edilizi, con la loro immediata circolazione, sfugge ai modelli tradizionali della truffa contrattuale e richiede un adattamento interpretativo.

Conclusioni

Da qui la remissione della questione alle Sezioni Unite, che saranno chiamate a stabilire:

  • «se, in materia di cosiddetti Superbonus 110%, di cui al decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, la creazione di un credito di imposta fittizio (in quanto basato su lavori mai eseguiti o eseguiti per un valore inferiore), documentato da fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, è condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all’art. 640-bis cod.pen. ovvero in quella di cui all’art. 316-ter cod.pen.»;
  • «se, nell’ipotesi in cui la condotta dovesse essere definita giuridicamente ai sensi dell’art. 640-bis cod.pen., la sola creazione del credito di imposta fittizio con la sua successiva cessione a terzi possa integrare il reato in forma consumata (indipendentemente dalla compensazione o materiale riscossione del credito da parte del cessionario) ovvero in forma tentata.».

Quindi la Corte in plenaria dovrà decidere se la creazione del credito fittizio sia da ricondurre alla truffa aggravata o all’indebita percezione e, nel primo caso, quando il reato deve considerarsi consumato.

Si tratta di un passaggio decisivo, perché permetterà di definire in modo uniforme le responsabilità penali legate ai bonus edilizi e di riportare chiarezza in un settore che, a distanza di anni dall’introduzione del Superbonus, continua a mostrare zone grigie non irrilevanti e dove la linea di confine tra asseverazione, controllo e responsabilità penale si è dimostrata molto più fragile di quanto inizialmente ipotizzato.

Chi lavora nel mondo delle detrazioni edilizie conosce bene la complessità del sistema dei crediti e delle asseverazioni. Ben oltre le questioni accademiche, la distinzione tra truffa e indebita percezione incide direttamente sulle responsabilità dei tecnici, sulla possibile estensione delle misure cautelari, sulla posizione dei cessionari in buona fede e sulla stabilità del mercato dei crediti fiscali.

Il fatto che la Corte abbia scelto di rimettere la questione alle Sezioni Unite dimostra che il sistema presenta margini interpretativi non risolti e che la giurisprudenza, fino a oggi, ha faticato a trovare una linea comune.

© Riproduzione riservata