ESCO e Conto Termico 3.0: ruolo, requisiti e nuove regole per l’accesso agli incentivi
Una guida tecnica sul funzionamento delle ESCO nel DM 7 agosto 2025, tra certificazioni UNI CEI 11352:2014, contratti EPC e modalità di accesso agli incentivi
Nell’ambito del Conto Termico 3.0 di cui al DM 7 agosto 2025 di prossima attivazione, le ESCO rappresentano un punto chiave rilevante e, probabilmente, determinante per l’ottenimento degli incentivi.
Prima di entrare nel merito, facciamo un sintetico richiamo alla normativa.
Energy Service Company: il ruolo delle ESCO nel Conto Termico 3.0
La ESCO è una “persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”.
Così recita la lettera i) comma 1 dell’art. 2 Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Gli elementi principali che caratterizzano le ESCO sono individuate dalla Norma UNI CEI 11352:2014:
- a) offrire la garanzia al cliente, tramite un Contratto a Garanzia di Risultato (Energy Performance Contract - EPC), del miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari stabiliti contrattualmente connessi con l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati;
- b) ottenere il pagamento, stabilito contrattualmente, dei servizi forniti basati, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento;
- c) poter fornire il finanziamento degli interventi, sia in proprio che tramite terzi, quando previsto contrattualmente.
In sostanza, la ESCO migliora l’immobile dal punto di vista energetico, assume in proprio il rischio tecnico dell’iniziativa, condivide con il cliente i risparmi economici ottenuti, gestisce l’intervento negli anni per l’interesse comune di ottimizzarne il rendimento.
Esempio di una delle attività della ESCO
Un’azienda metalmeccanica fa un contratto con una ESCO in cui è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento, con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della ESCO. L’impianto resta di proprietà della ESCO per un periodo contrattuale di 10 anni, in funzione delle previsioni di rendimento dell’impianto stesso.
La produzione energetica dell’impianto è ceduta dalla ESCO all’azienda ad una tariffa calmierata rispetto alla tariffa di bolletta e, allo scadere del contratto, l’impianto diventa proprietà dell’azienda metalmeccanica che incassa l’intero corrispettivo della produzione energetica. La ESCO ha nel frattempo ammortizzato fiscalmente l’investimento, ha coperto il costo del capitale investito con l’energia prodotta e ha marginato il giusto utile d’impresa.
La ESCO e la certificazione
Il D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, al punto 1 dell’art. 12, ha previsto la certificazione delle ESCO a fronte della UNI CEI 11352. Possono certificarsi sia persone fisiche che giuridiche. In entrambi i casi è previsto che parti delle attività possano essere affidate a terzi, fermo restando l’assunzione di responsabilità e l’obbligo di dichiararlo contrattualmente al cliente (primo e secondo comma del punto 4.2 della Norma UNI CEI 11352:2014).
La norma UNI CEI 11352:2014 definisce i requisiti generali e una lista di controllo per la verifica dei requisiti delle ESCO che forniscono ai propri clienti servizi di efficienza energetica conformi alla UNI CEI EN 15900, con garanzia dei risultati. In particolare, descrive i requisiti generali e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCO deve possedere per poter offrire i servizi di efficienza energetica e le attività peculiari, presso i propri clienti.
Ricorrere a una ESCO: pro e contro
La doverosa premessa normativa consente di comprendere, con largo margine di certezza, che l’ente a cui si appaltano le attività di efficientamento energetico dei nostri immobili è sostanzialmente affidabile.
In particolare, le certificazioni che le ESCO devono obbligatoriamente ottenere sono già di per sé una garanzia.
Per questi motivi, già nella elaborazione del Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0) le ESCO hanno rappresentato un punto di riferimento per le amministrazioni pubbliche e per i privati che, proprio ai fini dell’accesso agli incentivi, potevano avvalersi dell’intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di servizio energia. Evidentemente, la motivazione principale è stata quella di elevare qualitativamente gli interventi, dal punto di vista economico, finanziario e gestionale, in modo che gli appalti non fossero finiti nelle mani sbagliate.
Di contro, la definizione di ESCO di cui alla lett. i) c. 1 dell’art. 2 D. Lgs. 115/2008 è insufficiente per individuare con chiarezza operatori che rispondono alla definizione stessa. Alcuni soggetti non offrono servizi energetici integrati, in quanto specializzati in una tecnologia o tipologia di intervento particolare, mentre altri non operano in un’ottica di finanziamento tramite terzi.
Le ESCO in Italia
Per i motivi sopra considerati, in Italia si contano numerosissime ESCO, più di mille, eterogenee tra di loro per i servizi complementari offerti, per numero di occupati e per volumi d’affari, ma tutte con l’unico scopo di rendere più agevole l’accesso ai servizi di efficientamento energetico assumendo su di sé il rischio tecnico dell’iniziativa e liberando il cliente finale da ogni onere organizzativo e di investimento.
Le ESCO italiane sono accreditate presso Accredia, un’associazione senza scopo di lucro che rappresenta l'unico ente di accreditamento in Italia e che ha il compito di attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura.
È stata designata dal governo italiano in applicazione del Regolamento europeo 765/2008 e in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17011, ed opera sotto la vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy.
Le ESCO nel Conto Termico
Nel Conto Termico 3.0 le ESCO sono state confermate tra i soggetti abilitati all’accesso agli incentivi in qualità di soggetti responsabili.
Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di una ESCO in qualità di soggetto responsabile mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica allo scopo di ottenere le anticipazioni per il suo tramite. A garanzia dell’erogazione degli acconti, è richiesta una formale obbligazione solidale tra le parti.
Anche i privati, sia imprese che persone fisiche, possono avvalersi di una ESCO mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica.
Limitatamente agli interventi realizzati in ambito residenziale che prevedono una sostituzione impiantistica, il contratto di prestazione energetica o di servizio energia stipulato con una ESCO deve avere ad oggetto:
- interventi di dimensioni superiori a 70 kW, in caso di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
- interventi superiori a 20 metri quadri, in caso di installazione di impianti solari termici.
In pratica, questa norma non consente al singolo contribuente privato, in possesso di un edificio residenziale e che realizza uno degli interventi sopra indicati al di sotto di questi limiti, di utilizzare la ESCO, con la conseguenza che l’intervento (la pompa di calore o i pannelli del solare termico) non potrà risultare già “scontato” del contributo previsto dalla normativa ab initio ma dovrà necessariamente seguire l’iter tradizionale, vale a dire il pagamento per intero della fornitura e della posa in opera con successivo rimborso, entro i limiti temporali previsti dalla legge, poiché la spesa totale ammissibile per la realizzazione dell’intervento è calcolata a consuntivo.
Come già accennato, le amministrazioni pubbliche possono optare per la procedura di accesso con prenotazione per il tramite di una ESCO che sosterrà le spese dell’intervento. In tal caso, possono richiedere l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell’intervento. La rata di acconto è pari ai due quinti del beneficio complessivamente riconosciuto, se la durata dell’incentivo è di cinque anni, ovvero al 50%, nel caso in cui la durata sia di due anni. La restante quota è distribuita uniformemente tra la rata intermedia e la rata a saldo.
Se, invece, l’amministrazione pubblica opti per l’accesso diretto agli incentivi, l’erogazione dell’incentivo viene effettuato in un’unica rata.
Le ESCO che fanno da tramite di Amministrazioni Pubbliche e di Privati possono presentare al GSE la richiesta di concessione dell’incentivo anche:
- a) in qualità di società mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI) ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 alla quale sia stato conferito, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto;
- b) in qualità di consorziata di un consorzio stabile, nei casi di consorzi stabili ai sensi degli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) in qualità di società di scopo di cui all’art. 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che sottoscrive il contratto.
I contratti sottoscritti con le Amministrazioni Pubbliche e con i Privati devono prevedere, oltre ai requisiti insiti negli Energy Performance Contract (EPC), anche:
- a) una durata e delle clausole rescissorie che devono garantire il rispetto delle previsioni di cui all’art. 10, comma 5 del Decreto MISE (“Gli interventi incentivati devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata. Rientra tra le cause di decadenza dagli incentivi e recupero delle somme già erogate l’accertamento del mancato rispetto di tali condizioni”);
- b) un quadro economico finanziario che preveda fra le entrate anche gli incentivi di cui al decreto da trasmettere nella documentazione richiesta nella scheda-domanda.
Quest’ultima previsione normativa permette anche ai commercialisti o agli esperti contabili di partecipare attivamente alla predisposizione degli elaborati al fine di certificare le spese previste nel quadro economico finanziario da inviare al GSE.
Le prospettive future
In una recente intervista, il Presidente di AssoEsco, Giacomo Cantarella, ha dichiarato che la priorità assoluta è quella di avere un quadro normativo chiaro e stabile, con regole durevoli, strumenti adeguati, procedure snelle. Le ESCO non fanno solo impianti, mettono insieme progettazione, finanziamento, tecnologia, gestione e manutenzione; fanno progetti su misura per le esigenze di decarbonizzazione dei clienti integrando tecnologie più efficienti e fonti rinnovabili. Le ESCO sono in grado di offrire una soluzione completa, adattabile al contesto e scalabile. Possono, dunque, essere visti, afferma Cantarella, come system integrator del percorso di transizione.
I recenti tagli ai fondi europei maldestramente eseguiti dal governo italiano (Transizione 5.0 e Comunità Energetiche sono un esempio drammaticamente attuale) non vanno in questa direzione e non consentono alle ESCO di mettere pienamente in campo le competenze, i modelli e la capacità industriale per dare un cambio di passo nella transizione energetica. Oggi serve una visione sistemica che possa funzionare come leva strategica per l’Italia e come esempio per le altre nazioni energeticamente evolute.
A cura di Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Consulente per l’efficientamento energetico