Compensi dei collaudatori esterni e incentivi: il MIT su criteri, ripartizione e applicazione temporale
Il Ministero conferma la distinzione tra incentivi interni e compensi esterni e definisce come ripartire le somme e quale disciplina applicare ai collaudi non ancora insediati
Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, la distinzione tra attività svolte dal personale interno e attività svolte da personale appartenente ad altre amministrazioni non è solo funzionale ma anche contabile.
L’art. 45 disciplina gli incentivi tecnici, l’art. 116, comma 4-bis, delimita la loro portata, mentre l’art. 29 dell’Allegato II.14 richiama espressamente criteri tariffari esterni e obblighi di riversamento previsti dall’art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008.
La questione non riguarda solo il “quanto”, ma anche il “come” e il “dove” devono essere destinate le somme corrisposte ai collaudatori esterni.
Compensi ai collaudatori esterni alla SA: i chiarimenti del MIT
Ne possono derivare quindi dubbi operativi rilevanti, come quelli proposti da una SA al supporto giuridico del MIT nel parere del 19 novembre 2025, n. 3786: quando un collaudo viene affidato a personale di un’altra amministrazione, come devono essere determinati i compensi?
La parte di incentivo non riconoscibile a chi non appartiene alla stazione appaltante può essere considerata economia?
E cosa accade alle commissioni di collaudo nominate prima del 1° gennaio 2025 ma non ancora insediate?
Nello specifico l’Amministrazione ha chiesto se sia corretto che per il personale appartenente alla stessa stazione appaltante, gli oneri vanno individuati tra gli incentivi di cui all'art. 45 del Codice, mentre per il personale appartenente ad altre stazioni appaltanti, i compensi vanno calcolati secondo quanto previsto dall'art. 29 dell'allegato II.14 del Codice. Inoltre, in quest'ultimo caso, si chiede se sia corretta l'interpretazione per cui la quota parte di incentivi non liquidabili ai collaudatori di altre stazioni appaltanti costituisca economia.
Infine, se l'art. 29 citato vada applicato anche a commissioni di collaudo nominate prima del 1° gennaio 2025 ma ancora non insediate.
Le norme di riferimento
Il punto di partenza del MIT è l’art. 116, comma 4-bis, del d.lgs. 36/2023, che stabilisce che il compenso per il collaudo è ricompreso nell’incentivo dell’art. 45 quando riguarda personale della stessa amministrazione, mentre è determinato secondo l’art. 29 dell’Allegato II.14 quando l’attività è svolta da dipendenti di altre PA.
L’art. 29 richiama il DM Giustizia 17 giugno 2016, che contiene le tabelle dei corrispettivi parametrati alla qualità delle prestazioni, e rinvia all’art. 61, comma 9, del d.l. 112/2008, norma che impone la ripartizione del compenso: il 50% all’amministrazione di appartenenza del dipendente incaricato e il restante 50% al dipendente stesso.
Nel tempo, la Corte dei conti (sezioni riunite, delib. n. 58/2010) e il MEF (circolare RGS n. 2/2010) hanno chiarito che tali disposizioni trovano applicazione anche per gli enti locali, e la giurisprudenza più recente (Corte dei conti Veneto, sent. n. 100/2023) ha ribadito che è la stazione appaltante erogante a dover garantire la corretta ripartizione del compenso.
Analisi tecnica
L’art. 116, comma 4-bis, sancisce di fatto la netta separazione tra incentivi interni e compensi per collaudatori esterni. Nel primo caso il compenso è incluso nell’art. 45; nel secondo caso, invece, la stazione appaltante deve applicare l’art. 29 dell’Allegato II.14, che individua criteri di calcolo esterni ai propri sistemi incentivanti e richiama le tabelle del DM 17 giugno 2016.
A questo si aggiunge la disciplina vincolante dell’art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008 che impone che il 50% del compenso venga versato all’amministrazione di appartenenza del dipendente incaricato, mentre l’altro 50% sia riconosciuto al dipendente stesso.
Il MIT richiama coerentemente la posizione della Corte dei Conti e del MEF, confermando che non può formarsi alcuna economia: la parte “non liquidabile” come incentivo non resta nelle disponibilità della stazione appaltante, ma deve essere destinata agli istituti di trattamento accessorio dell’ente di appartenenza, secondo le modalità interne allo stesso ente.
Sotto il profilo temporale, il MIT risolve un tema particolarmente sentito: l’art. 29 si applica anche quando la commissione è stata nominata prima del 1° gennaio 2025 ma non si è ancora insediata. La distinzione non è quindi sulla data di adozione dell’atto di nomina, bensì sull’avvio effettivo dell’attività. Se l’insediamento non è avvenuto, si applica il nuovo regime, evitando sovrapposizioni tra vecchie e nuove discipline.
Il parere del MIT
Il MIT conferma integralmente l’impostazione proposta dalla SA, con precisazioni sulla destinazione delle somme e sulla disciplina applicabile ai collaudi non ancora avviati.
Da un punto di vista operativo va considerato che:
- per il personale della stessa stazione appaltante, il compenso per il collaudo rientra nell’incentivo dell’art. 45;
- per i dipendenti di altre amministrazioni, si applica l’art. 29 dell’Allegato II.14, che rinvia al DM Giustizia 17 giugno 2016 e alla disciplina del riversamento del 50% prevista dall’art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008;
- la quota non liquidabile come incentivo non costituisce economia ma deve essere ripartita secondo le regole dettate dalla normativa sul trattamento accessorio;
- la disciplina dell’art. 29 trova applicazione anche ai collaudi nominati prima del 2025 quando la commissione non si è ancora insediata.
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Parere