Decreto Requisiti Minimi 2025: ecco il nuovo decreto del MASE che cambia l’APE

Il Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE che aggiorna il Decreto Requisiti Minimi 2015: novità su prestazioni energetiche, calcolo, APE e Legge 10

di Redazione tecnica - 07/12/2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 ottobre 2025 recante “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»”.

Prestazioni energetiche e APE: in Gazzetta il Decreto Requisiti Minimi 2025

Si tratta di un aggiornamento atteso da tempo, perché interviene su un impianto normativo ormai datato rispetto all’evoluzione delle tecnologie, delle norme UNI/CTI e delle direttive europee. Con questo provvedimento, il MASE punta a riorganizzare la metodologia con cui si calcolano le prestazioni energetiche degli edifici e a rendere più chiari i requisiti minimi da applicare nelle diverse tipologie di intervento. È un passaggio che tocca il lavoro quotidiano dei tecnici: dalla progettazione alla redazione dell’APE, fino alla compilazione della relazione tecnica ex Legge 10.

Il Decreto entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione, quindi sarà pienamente operativo dal 3 giugno 2026.

Il MASE motiva l’intervento con la necessità di aggiornare e integrare il DM 26 giugno 2015 alla luce di un contesto profondamente mutato: efficienza energetica, rinnovabili, qualità dell’aria interna, sicurezza, digitalizzazione e mobilità elettrica sono oggi elementi centrali in qualsiasi progetto. Lo scopo è quindi quello di costruire un quadro più coerente, capace di rispondere alle esigenze del mercato e agli obblighi della direttiva 2018/844/UE.

Accanto alla ridefinizione delle metodologie di calcolo, il Decreto amplia il perimetro normativo includendo il benessere termo-igrometrico, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all’attività sismica e, soprattutto, l’integrazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Struttura del provvedimento

Il Decreto si compone di undici articoli che modificano, aggiornano o sostituiscono parti significative del DM 26 giugno 2015 e 2 allegati:

  • Art. 1. Modifiche all’art. 1 «Ambito di intervento e finalità» del decreto ministeriale 26 giugno 2015
  • Art. 2. Modifiche all’art. 2 «Definizioni» del decreto ministeriale 26 giugno 2015
  • Art. 3. Modifiche all’art. 3 «Criteri e metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici» del decreto ministeriale 26 giugno 2015
  • Art. 4. Modifiche all’art. 4 «Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.
  • Art. 5. Modifiche all’art. 5 «Criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.
  • Art. 6. Modifiche all’art. 6 «Funzioni delle Regioni e delle Province autonome» del decreto ministeriale 26 giugno 2015.
  • Art. 7. Modifiche all’art. 7 «Strumenti di calcolo» del decreto ministeriale 26 giugno 2015
  • Art. 8. Modifiche all’Allegato 1 (Articoli 3 e 4) - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici, del decreto ministeriale 26 giugno 2015.
  • Art. 9. Modifiche all’Allegato 2 (Articolo 3) - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, del decreto ministeriale 26 giugno 2015.
  • Art. 10. Modifiche all’Allegato A (Articolo 2) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
  • Art. 11. Entrata in vigore
  • Allegato 1 (Articoli 3 e 4) - Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici
    • Appendice A (Allegato 1, Capitolo 3) - Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica
    • Appendice B (Allegato 1, Capitolo 4) - Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello o a riqualificazione energetica
  • Allegato 2 (Articolo 3) - Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici

I contenuti del nuovo Decreto Requisiti Minimi

Come anticipato, il nuovo Decreto del MASE entrerà in vigore il 3 giugno 2026, consentendo un adeguato transitorio per la piena comprensione delle nuove regole e l’aggiornamento dei software.

Già a partire dall’articolo 1, viene chiarito che tra le finalità del decreto originario rientra anche anche l’obiettivo di integrare nei progetti edilizi le infrastrutture di ricarica elettrica.

L’articolo 2 aggiorna diverse definizioni, introducendo concetti oggi indispensabili come il parcheggio adiacente all’edificio e riformulando la definizione di ponte termico in linea con la UNI EN ISO 10211, mentre l’articolo 3 aggiorna completamente il quadro delle norme tecniche da utilizzare per la valutazione della prestazione energetica, includendo la UNI/TS 11300 Parte 5 e Parte 6 e la UNI EN 15193 per l’illuminazione degli edifici non residenziali.

Il provvedimento interviene poi sul tema dell’esercizio e manutenzione degli impianti richiamando il d.P.R. n. 74/2013 come riferimento normativo principale (articolo 5) e definisce una regola molto importante per la professione: gli aggiornamenti delle norme tecniche iniziano a produrre effetti 180 giorni dopo la loro pubblicazione, così da garantire un’applicazione graduale e coerente su tutto il territorio nazionale.

Proseguendo nell’analisi del provvedimento, l’articolo 6 interviene sulle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, aggiornando i riferimenti istituzionali in coerenza con l’assetto attuale dei Ministeri. Si tratta di una modifica formale, ma necessaria per armonizzare il quadro dopo la ridenominazione del Ministero dello Sviluppo Economico e l’istituzione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L’articolo 7 è invece più rilevante dal punto di vista operativo, perché interviene sugli strumenti di calcolo. Viene eliminato il precedente comma 4 del DM 2015 e riscritta la disciplina del comma 5: da ora in avanti, tutti gli aggiornamenti delle norme tecniche UNI e delle norme richiamate nell’Allegato 2 del decreto diventeranno applicabili solo dopo 180 giorni dalla loro pubblicazione. È una previsione che stabilizza il rapporto tra normativa tecnica e normativa cogente, dando ai professionisti un margine temporale certo per adeguare software, metodi di calcolo e procedure interne.

L’articolo 8 sostituisce integralmente l’Allegato 1 del DM 2015. È forse il passaggio più significativo dell’intero provvedimento, perché rappresenta la riscrittura completa dei criteri generali e dei requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici. Il nuovo Allegato 1 ha una struttura molto più articolata e ricomprende, fra gli altri, il quadro comune di calcolo della prestazione energetica, la classificazione degli edifici, i requisiti specifici per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni, oltre alle prescrizioni sull’integrazione delle tecnologie di ricarica per i veicoli elettrici.

L’articolo 9 segue lo stesso schema e sostituisce interamente anche l’Allegato 2, dedicato alle norme tecniche di riferimento. In questo modo, l’impianto metodologico viene riallineato alle UNI/TS 11300 e alle norme europee più aggiornate, chiarendo quali standard utilizzare per ciascun ambito della prestazione energetica.

L’articolo 10 modifica poi l’Allegato A del d.lgs. 192/2005, aggiornando la definizione di ponte termico e allineandola definitivamente alla UNI EN ISO 10211. Questa scelta elimina molte delle ambiguità interpretative utilizzate in passato e rafforza il legame tra normativa nazionale e standard internazionali di calcolo.

Infine, l’articolo 11 stabilisce l’entrata in vigore del nuovo decreto: 180 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fissando così la data del 3 giugno 2026 come momento a partire dal quale il nuovo sistema dei requisiti minimi diventerà pienamente operativo in tutta Italia.

Il cuore del nuovo impianto tecnico è, quindi, rappresentato dagli Allegati 1 e 2, completamente sostituiti, e sui quali sarà necessario il maggiore confronto.

Analisi tecnica: cosa cambia con il Decreto Requisiti Minimi 2025

La revisione della metodologia di calcolo è il punto più rilevante. La prestazione energetica viene determinata sulla base dell’energia primaria annuale per singolo servizio, con un calcolo mensile che rispecchia in maniera più fedele il comportamento reale dell’edificio e l’integrazione dell’energia rinnovabile prodotta in situ.

Per gli interventi edilizi, il nuovo Allegato 1 introduce criteri più chiari. La disciplina degli ampliamenti, ad esempio, è stata finalmente resa più organica: quando il volume aggiunto supera il 15% del volume climatizzato esistente o comunque i 500 m³, l’ampliamento viene trattato come “nuova costruzione” e le verifiche si applicano integralmente alla parte nuova. Nei casi marginali, invece, si rientra nel regime delle ristrutturazioni importanti o delle riqualificazioni energetiche, a seconda della porzione di involucro coinvolta. È un chiarimento molto utile per chi deve definire il corretto set di verifiche da riportare in Legge 10.

Il Decreto rafforza anche la parte dedicata agli impianti: efficienza stagionale, regolazione ambiente per ambiente, contabilizzazione nei sistemi centralizzati, requisiti minimi per pompe di calore e generatori, verifica dimensionale nei casi di incremento di potenza sono elementi che diventeranno centrali nelle ristrutturazioni e nelle sostituzioni degli impianti termici.

Per gli edifici non residenziali vengono introdotti criteri più chiari sulla prestazione degli impianti di illuminazione, mentre la ventilazione assume un ruolo più strutturato nella valutazione del comfort e dell’efficienza. Un capitolo specifico è dedicato alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, con prescrizioni differenti per edifici residenziali e non residenziali, segno di una progressiva integrazione della mobilità elettrica nella progettazione edilizia.

APE e Legge 10: impatti concreti

L’effetto più immediato riguarda la redazione dell’APE: cambiano metodi di calcolo, fattori di conversione, gestione del contributo delle rinnovabili e valori di riferimento. Di fatto, gli attestati redatti dopo l’entrata in vigore non saranno più confrontabili con quelli precedenti. L’intero sistema di classificazione energetica subirà un adeguamento significativo.

Qui entra in gioco l’Allegato 1, che non si limita a definire nuovi valori limite, ma ridisegna la logica stessa con cui si caratterizza la prestazione energetica. L’edificio di riferimento, ad esempio, viene descritto con un livello di dettaglio molto più ampio rispetto al passato, includendo parametri geometrici, caratteristiche dell’involucro, efficienza degli impianti e contributo delle rinnovabili, in modo da rendere le verifiche più aderenti al comportamento reale del fabbricato.

Questo aggiornamento si riflette anche sulla classificazione: la nuova metodologia riduce le aree di ambiguità che spesso caratterizzavano il passaggio da una classe energetica all’altra e rende più trasparente il confronto tra edificio reale ed edificio di riferimento. Per i tecnici, questo significa un cambio di passo nell’impostazione del calcolo: non sarà più possibile basarsi su logiche consolidate o sull’esperienza maturata sui precedenti DM 26 giugno 2015, perché il sistema di pesatura dei servizi, i fabbisogni mensili e il contributo delle rinnovabili entrano con una forza molto maggiore nella determinazione del risultato finale.

Effetti sulla Legge 10

Per la relazione tecnica ex Legge 10, il cambiamento è ancora più profondo. L’Allegato 1 introduce infatti:

  • nuovi schemi di verifica, più articolati e coerenti con la prestazione energetica globale;
  • distinzioni più nette tra nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche, con set di requisiti dedicati;
  • verifiche specifiche per l’involucro basate su H’T, trasmittanze e controllo dei ponti termici, ora definiti in modo più rigoroso;
  • requisiti impiantistici più stringenti, soprattutto per pompe di calore, sistemi ibridi, distribuzione e ventilazione meccanica;
  • parametri dedicati agli edifici esistenti, inseriti nell’Appendice B, che aiutano a gestire in modo più lineare gli interventi su patrimoni edilizi non recenti.

Un impatto significativo riguarda anche gli ampliamenti: con il nuovo approccio disciplinare, la definizione della soglia del 15% del volume climatizzato esistente (o comunque dei 500 m³) determina quando l’intervento deve essere trattato come nuova costruzione e quando, invece, può rientrare nelle ristrutturazioni importanti o nelle riqualificazioni energetiche. Il vantaggio è evidente: ciò che prima era frutto di interpretazioni locali o prassi consolidate viene ora riportato a un criterio omogeneo che riduce il rischio di errori nelle verifiche da allegare alla Legge 10.

Le nuove prescrizioni incidono anche sulla valutazione del fabbisogno energetico dei singoli servizi, che ora devono essere calcolati secondo metodi più aderenti all’effettivo comportamento stagionale dell’edificio e con un’integrazione più puntuale dell’energia rinnovabile prodotta in situ. Questo richiederà un aggiornamento completo dei software di calcolo e, soprattutto, una maggiore attenzione nella modellazione dei sistemi impiantistici all’interno della relazione tecnica.

Infine, il nuovo sistema spinge verso una maggiore coerenza tra APE e Legge 10, storicamente trattati come documenti paralleli ma non sempre allineati. Con l’aggiornamento degli allegati, la metodologia diventa unica, e questo riduce il rischio di disallineamenti che in passato hanno generato richieste di integrazioni o contestazioni da parte degli uffici competenti.

Conclusioni operative

Il Decreto MASE del 28 ottobre 2025 segna una revisione sostanziale del quadro nazionale sulle prestazioni energetiche degli edifici. Non si tratta di un semplice aggiornamento formale, ma di un intervento strutturato che ridisegna le modalità con cui si calcolano, si verificano e si certificano le prestazioni energetiche di edifici nuovi ed esistenti.

Dal 3 giugno 2026 cambieranno APE, Legge 10, progettazione energetica, verifiche sugli impianti e criteri di classificazione degli interventi. È un passaggio che richiederà ai professionisti un adeguamento immediato degli strumenti di lavoro e delle procedure interne.

Il suggerimento operativo è di iniziare sin da ora a familiarizzare con i nuovi allegati tecnici, verificare l’aggiornamento dei software di calcolo e rivedere le modalità di classificazione degli interventi edilizi, perché sarà proprio la corretta individuazione della tipologia di intervento a determinare quali verifiche applicare e come impostare un progetto energeticamente conforme.

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