Gare a prezzo fisso: nuova FAQ ANAC sui costi della manodopera
In un nuovo chiarimento sul Codice Appalti, l'Autorità spiega se anche l’offerta senza ribasso debba riportare i costi interni per consentire alla stazione appaltante una verifica effettiva
Quando la stazione appaltante decide di mettere a gara un appalto “a prezzo fisso”, quali obblighi ricadono sull’operatore economico in sede di offerta? I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza vanno indicati separatamente, anche se non esiste alcun ribasso?
Costi della manodopera e oneri sicurezza: ANAC sugli appalti a prezzo fisso
A fornire chiarimenti su una questione di natura pratica è ANAC, con una nuova FAQ sull’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, nella quale l’Autorità ha ripreso letteralmente la formulazione del comma 9, specificando che anche nelle gare da aggiudicare a prezzo fisso l’operatore economico deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’unica deroga riguarda le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale.
Per tutte le altre tipologie di appalto, l’obbligo è pieno e il mancato adempimento comporta l’esclusione.
La ratio della previsione non è collegata al tipo di procedura o al meccanismo di selezione dell’offerta, bensì alla necessità di garantire che la stazione appaltante possa verificare in modo trasparente la congruità dei costi relativi al personale.
Il richiamo operato da ANAC alla Relazione Illustrativa del Bando-tipo n. 1/2023, aggiornata con Delibera n. 365/2025, è particolarmente significativo: anche se l’importo complessivo dell’offerta resta fisso e non ribassabile, l’amministrazione deve comunque capire se l’operatore ha intenzione di comprimere la quota destinata alla manodopera imputandola ad altre voci (ad esempio spese generali, utile, forniture accessorie).
In questo modo è possibile:
- prevenire fenomeni di sotto-stima dei costi del personale, che potrebbero tradursi in offerte non sostenibili;
- consentire un controllo effettivo sulla conformità ai minimi salariali, tema che il nuovo Codice ha reso ancor più centrale.
Il testo della FAQ
Riportiamo integralmente il testo della FAQ, contenuta nella sezione sull'articolo 108.
D. Nel caso di gare da aggiudicare a prezzo fisso si applica la disposizione di cui all’articolo 108, comma 9, secondo cui nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale?
R. Sì, anche nelle gare a prezzo fisso l’operatore economico deve indicare separatamente, nell’offerta economica, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, aggiornato con Delibera n. 365/2025, la stazione appaltante deve poter verificare che l’operatore economico, pur in presenza di un’offerta economica complessivamente non ribassata, non abbia l’intenzione di imputare ad altre voci di spesa o all’utile una quota maggiore di quella stimata dalla stazione appaltante e di ridurre conseguentemente quanto riservato alla manodopera.
Conclusioni operative
Come precisato dall’Autorità , elle procedure a prezzo fisso valgono quindi gli stessi obblighi previsti dall’art. 108, comma 9 del Codice e la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza comporta l’esclusione.
In sostanza, l’indicazione puntuale dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza:
- è parte integrante dell’offerta economica, indipendentemente dal fatto che vi sia ribasso o meno;
- non incide sull’importo complessivo, ma consente alla SA una verifica puntuale della corretta distribuzione interna dei costi;
- evita offerte non sostenibili, soprattutto nei servizi e nei lavori a forte componente di manodopera;
- assicura l’allineamento ai minimi retributivi e ai parametri fissati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro;
- rafforza la trasparenza del procedimento, riducendo il rischio di offerte “equilibrate solo sulla carta”.
La verifica dell’equilibrio interno dell’offerta resta quindi un momento imprescindibile, motivo per ccui gli OE sono tenuti a compilare sempre le due voci richieste dall’art. 108, comma 9, ad assicurare la coerenza dei valori indicati con il CCNL applicato e con il fabbisogno reale di personale e ad evitare sottostime che potrebbero determinare esclusioni o richieste di chiarimenti.