Sconto in fattura e cessione del credito: il Senato chiede chiarezza sugli errori formali

Il Senato sollecita il Governo a definire per legge quando un errore materiale non invalida la comunicazione dell’opzione.

di Gianluca Oreto - 12/12/2025

La stagione delle opzioni alternative alla detrazione fiscale non si è chiusa con la loro abrogazione. Al contrario, quella lunga fase emergenziale ha lasciato in eredità un sistema complesso, fatto di rapporti giuridici stratificati, comunicazioni telematiche, controlli successivi e verifiche che continuano ancora oggi a produrre effetti, difficoltà operative e – nei casi peggiori – vero e proprio contenzioso.

Opzioni alternative: una storia nata male e finita peggio

Prima di entrare nel merito della questione degli errori formali, vale la pena ribadire un punto spesso trascurato nel dibattito pubblico: quando si parla dei problemi generati dal Superbonus occorre distinguere la detrazione (art. 119, D.L. 34/2020) dalla sua fruizione attraverso le opzioni alternative (art. 121, D.L. 34/2020). Due strumenti pensati in fretta, in un momento straordinario come quello della pandemia, e introdotti in un contesto in cui mancavano sia un quadro di controllo adeguato sia infrastrutture digitali realmente efficienti.

Non si tratta di essere “favorevoli” o “contrari”. Chi scrive ha sempre cercato di osservare strumenti e norme per quello che sono. Del Superbonus ho più volte evidenziato due criticità strutturali: l’assenza di una programmazione temporale coerente e la netta separazione tra la componente energetica e quella sismica, che ha condotto a riqualificare dal punto di vista energetico edifici che avrebbero richiesto prioritariamente interventi strutturali.

Delle opzioni alternative, invece, i problemi principali sono stati almeno due:

  • l’assenza, nella fase iniziale, di controlli preventivi adeguati;
  • la totale mancanza di piattaforme digitali in grado di monitorare correttamente crediti generati e crediti ceduti.

Una combinazione che ha spalancato la strada a problematiche di varia natura, fenomeni fraudolenti e a un contenzioso che solo ora si sta riuscendo a ricostruire con un minimo di razionalità.

Senza certezza sul credito originario – e quindi sui lavori effettivamente realizzati – la cessione non potrà mai funzionare. E la storia successiva lo ha dimostrato in modo evidente. Dal gennaio 2022, con le prime modifiche del Governo Draghi, il sistema è stato oggetto di interventi continui, spesso frammentari, mentre la politica rincorreva proroghe che non affrontavano il vero problema: la crescente fragilità della macchina delle opzioni.

Il risultato è noto: blocco degli acquisti, operazioni usurarie, frodi, imprese fallite e contribuenti rimasti nel limbo.

Gli errori formali nella comunicazione delle opzioni

All’interno di questo quadro problematico si colloca uno dei nodi più delicati: gli errori formali nelle comunicazioni delle opzioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
Parliamo di imprecisioni materiali, refusi, incongruenze non sostanziali che non hanno mai inciso sul diritto all’agevolazione, ma che – per come è stato interpretato il sistema – hanno finito per bloccare migliaia di operazioni perfettamente legittime.

È un tema che la discussione sulla Legge di Bilancio 2026 ha riportato al centro. La 5ª Commissione del Senato ha presentato un ordine del giorno che chiede una interpretazione autentica degli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 proprio per chiarire cosa debba intendersi per errore materiale nella comunicazione delle opzioni.

Gli operatori conoscono bene gli esempi più frequenti:

  • codici fiscali digitati in modo errato;
  • indicazione sbagliata delle rate residue;
  • scelta non corretta della tipologia di intervento;
  • errori nell’anno di sostenimento delle spese;
  • duplicazioni involontarie dovute a malfunzionamenti della piattaforma.

Tutte situazioni che non incidevano sull’aliquota spettante, sul massimale di spesa o sui soggetti titolati all’opzione, ma che – in assenza di regole chiare – hanno portato a conseguenze sproporzionate:

  • invalidazione della comunicazione;
  • impossibilità di ricorrere alla remissione in bonis;
  • attivazione di recuperi d’imposta;
  • contenziosi tra contribuenti e cessionari;
  • blocco dei flussi finanziari e dei rapporti contrattuali.

Una rigidità che negli ultimi due anni si è accentuata con il progressivo superamento delle opzioni e il rafforzamento dei controlli.

La proposta del Senato: una definizione normativa dell’errore formale

L’ordine del giorno presentato al Senato nell’ambito della discussione sulla prossima Legge di Bilancio per il 2026 prende atto di un dato semplice: non è più sostenibile lasciare a circolari, provvedimenti direttoriali e FAQ – strumenti privi di forza normativa – il compito di definire la validità di una comunicazione che produce effetti fiscali così rilevanti.

La richiesta al Governo è, quindi, quella di riconoscere come validamente esercitata la comunicazione dell’opzione anche in presenza di errori materiali che:

  • non alterano l’aliquota della detrazione;
  • non modificano il limite di spesa;
  • non incidono sugli elementi soggettivi dell’opzione.

In sostanza, se l’agevolazione è correttamente spettante, un refuso non può travolgere l’intera operazione.

Gli effetti di una simile precisazione sarebbero significativi:

  1. introdurre una definizione legislativa certa di errore formale;
  2. assicurare uniformità interpretativa anche per gli anni passati;
  3. ridurre il contenzioso fondato su aspetti meramente formali;
  4. concentrare l’attività di controllo dell’Agenzia sulla sostanza e non sulla struttura telematica della comunicazione.

Una impostazione di buon senso che molti operatori chiedono da tempo.

Un problema tecnico diventato una questione sistemica

Il tema non riguarda solo la comunicazione o la piattaforma informatica. La rigidità interpretativa ha prodotto un effetto più profondo: un disallineamento tra la realtà fiscale sostanziale e la capacità del sistema di rappresentarla.

Migliaia di interventi regolari sono rimasti sospesi per anni, in attesa di correzioni impossibili o di verifiche che non si concludevano. E questo ha avuto impatti evidenti:

  • incertezza per i contribuenti sulla spettanza del beneficio;
  • aumento del rischio per cessionari e intermediari;
  • isolamento progressivo dei crediti sul mercato.

Ripartire da una definizione normativa dell’errore formale significa ricostruire un equilibrio: l’Agenzia continua a svolgere i propri controlli, ma il contribuente non subisce conseguenze sproporzionate per elementi che non hanno mai inciso sulla legittimità dell’intervento.

Conclusioni: la sostanza prima della forma

L’ordine del giorno non ha valore normativo, ma indica una direzione chiara. Se il Governo accoglierà questa interpretazione autentica, il sistema potrà finalmente fondarsi su un principio semplice: la validità dell’opzione dipende dalla sostanza dell’agevolazione, non dai refusi della comunicazione.

Gli effetti attesi sono altrettanto chiari:

  • riduzione del contenzioso;
  • maggiore tutela per contribuenti e imprese che hanno operato correttamente;
  • sblocco dei crediti bloccati per motivi meramente burocratici;
  • riallineamento della disciplina a un quadro davvero normativo, non amministrativo.

Non riscriverà la stagione del Superbonus, ma potrebbe chiuderla con maggiore coerenza. E soprattutto riaffermerebbe un principio che dovrebbe guidare ogni politica fiscale: la forma serve alla sostanza, non il contrario.

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