Codice Appalti e Incentivi alle funzioni tecniche: il MIT sull’attestazione delle attività

Dal MIT un chiarimento decisivo sull’art. 45 del Codice dei contratti: ruolo del dirigente, posizione del RUP e indicazioni operative per una corretta attestazione delle funzioni tecniche.

di Redazione tecnica - 13/12/2025

Quando si parla di incentivi alle funzioni tecniche, uno dei punti più discussi riguarda la responsabilità dell’accertamento e dell’attestazione delle attività svolte. A chi spetta davvero questo compito? Il comma 4 dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) sembra attribuire il ruolo al “responsabile di servizio… sentito il RUP”, ma quel “che accerta e attesta” a chi si riferisce? È il dirigente che certifica, lasciando al RUP una funzione meramente istruttoria, oppure è il RUP a dover confermare le attività svolte dai colleghi? E come si inserisce, in questo quadro, la questione più delicata dell’incentivazione del personale dirigenziale, dove il rischio di conflitto di interessi diventa particolarmente evidente?

Incentivi alle funzioni tecniche e attestazione delle attività: il parere del MIT

Non sono domande puramente teoriche ma dubbi molto presenti nella pratica quotidiana delle stazioni appaltanti, anche perché negli ultimi anni la disciplina è stata oggetto di aggiornamenti e interpretazioni talvolta non perfettamente coincidenti.

Ha risposto a questi dubbi il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3944 dell’11 dicembre 2025, è intervenuto esattamente su questo nodo, riportando ordine e confermando un orientamento ormai stabilizzato.

Negli ultimi due anni il sistema degli incentivi alle funzioni tecniche ha vissuto una profonda evoluzione. Il D.Lgs. n. 36/2023 ha definito la cornice generale, il D.Lgs. n. 209/2024 ha ampliato la disciplina, mentre il D.L. n. 73/2025 – convertito in Legge n. 105/2025 – ha introdotto ulteriori precisazioni, in particolare con riferimento alle modalità di corresponsione degli incentivi ai dirigenti e all’applicazione retroattiva delle nuove disposizioni a partire dal 31 dicembre 2024.

Questa stratificazione normativa ha reso ancora più centrale la corretta individuazione del soggetto chiamato a verificare e attestare lo svolgimento delle attività tecniche. L’attestazione, infatti, non rappresenta un passaggio meramente formale, ma costituisce la condizione necessaria affinché l’incentivo possa essere erogato. È dunque un atto che richiede competenza, autonomia e terzietà, collocandosi all’interno di un procedimento che deve garantire coerenza e tracciabilità.

Cosa chiarisce il MIT

Il quesito sottoposto al Ministero nasce da due interpretazioni contrapposte:

  • da una parte, quella sostenuta anche dal Quaderno ANCI n. 54/2025, secondo cui sarebbe il dirigente a certificare le attività, previo confronto con il RUP;
  • dall’altra, una lettura alternativa proposta da alcune pubblicazioni specialistiche, che attribuirebbe al RUP il ruolo di attestatore, relegando il dirigente a una funzione meramente erogativa.

Il MIT, richiamando espressamente la Relazione illustrativa al Codice, chiarisce che non vi è alcun dubbio interpretativo: l’accertamento e l’attestazione delle funzioni tecniche sono compiti che spettano al responsabile di servizio della struttura competente o, in alternativa, a un altro dirigente incaricato dall’amministrazione. Il RUP interviene, ma solo in termini conoscitivi, fornendo informazioni utili per ricostruire l’attività svolta, senza tuttavia assumere la responsabilità dell’attestazione.

Il Ministero non si limita a confermare questo orientamento, ma richiama anche il parere n. 3429/2025, giunto alle stesse conclusioni e ormai considerato un punto fermo nella ricostruzione sistematica dell’art. 45.

Il precedente parere MIT n. 3429/2025

Nel parere del 2 ottobre 2025 il Ministero aveva già affrontato in modo dettagliato lo stesso quesito, ricostruendo il comma 4 alla luce della Relazione illustrativa. Anche in quel caso era stato chiarito che la responsabilità dell’attestazione non ricade sul RUP, ma sul dirigente o sul responsabile di servizio.

Quello stesso parere introduceva però un ulteriore elemento, destinato ad avere un impatto significativo nella pratica amministrativa: il riferimento al Comunicato ANAC del 7 maggio 2025. L’Autorità Nazionale Anticorruzione aveva sottolineato l’importanza di evitare che il dirigente chiamato ad attestare coincida con colui che ha svolto l’attività incentivabile. Per garantire terzietà e imparzialità, soprattutto quando l’incentivo riguarda personale dirigenziale, l’attestazione deve essere affidata a un dirigente diverso, individuato all’interno dell’amministrazione, previo coinvolgimento del RUP nella fase istruttoria.

Si tratta di un passaggio che completa l’impianto interpretativo del comma 4, art. 45, e che oggi rappresenta una regola di riferimento per tutte le amministrazioni, anche quelle con organici ridotti, chiamate a organizzare un sistema di attestazione realmente neutrale.

Quadro normativo di riferimento

Il parere MIT si inserisce all’interno della disciplina più ampia delineata dall’art. 45 del Codice dei contratti pubblici. È qui che vengono definite le attività tecniche incentivate, la misura delle risorse da destinare, i criteri di riparto, i limiti annuali e, soprattutto, le condizioni necessarie per la corresponsione dell’incentivo.

Il comma 4, in particolare, rappresenta il fulcro dell’intero procedimento perché stabilisce che l’incentivo può essere erogato solo dopo che un dirigente ha accertato e attestato lo svolgimento delle specifiche funzioni tecniche. La norma attribuisce al RUP un ruolo di supporto, limitato alla fase istruttoria, e non gli riconosce alcuna competenza certificativa.

Il quadro è completato dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del D.L. n. 73/2025, che chiariscono l’applicabilità delle nuove regole alle attività svolte a partire dal 31 dicembre 2024, definiscono i criteri organizzativi interni e garantiscono la copertura economica degli incentivi attraverso i quadri economici delle singole procedure.

Analisi tecnica

La lettura combinata dei due pareri MIT, della Relazione illustrativa e del comunicato ANAC consente di ricostruire con chiarezza il modello operativo voluto dal legislatore.

L’attestazione delle funzioni tecniche è un atto dirigenziale a tutti gli effetti, che richiede autonomia, valutazione e responsabilità. Il dirigente non si limita a recepire le informazioni fornite dal RUP, ma svolge un vero e proprio controllo sulla corrispondenza tra le attività dichiarate e quelle effettivamente svolte. Si tratta di un passaggio essenziale, anche perché la mancata o irregolare attestazione determina l’impossibilità di erogare l’incentivo e comporta la destinazione delle somme non corrisposte al fondo per l’innovazione previsto dai commi 5, 6 e 7, dell’art. 45 del nuovo Codice Appalti.

Il ruolo del RUP resta comunque centrale, perché è il soggetto che conosce meglio lo sviluppo dell’appalto e le attività svolte dai vari attori tecnici. Tuttavia, questa conoscenza non si traduce in una funzione certificativa, proprio per evitare che il responsabile del procedimento, spesso coinvolto nelle attività incentivate, possa essere chiamato a “validare” il proprio stesso operato o quello della propria struttura.

Particolarmente rilevante è poi la questione degli incentivi ai dirigenti. Qui il sistema richiede un livello di cautela ulteriore: l’attestazione deve essere svolta da un dirigente diverso rispetto a quello incentivato. Questo meccanismo evita sovrapposizioni di ruoli e garantisce un controllo effettivamente terzo, conforme ai principi di imparzialità e trasparenza.

Conclusioni operative

Il parere MIT n. 3944/2025 conferma in modo definitivo che l’attestazione delle funzioni tecniche non spetta al RUP, ma al dirigente o al responsabile di servizio competente. È un chiarimento che chiude un dibattito interpretativo durato mesi e che consente alle amministrazioni di organizzare i propri processi interni in modo coerente con il dettato normativo.

Il Ministero ribadisce una linea ormai consolidata: la funzione certificativa deve essere svolta da un soggetto dotato di autonomia, responsabilità e terzietà, mentre il RUP partecipa alla fase istruttoria senza assumere un ruolo attestativo. Nei casi in cui l’incentivo riguardi personale dirigenziale, la necessità di evitare conflitti di interesse impone l’individuazione di un dirigente diverso da quello incentivato, capace di svolgere un controllo effettivamente imparziale.

Per le stazioni appaltanti questo significa rivedere, ove necessario, i propri regolamenti interni, formalizzare la catena delle responsabilità, chiarire il ruolo del RUP nella fase istruttoria e, soprattutto, costruire un sistema di attestazione in grado di garantire trasparenza, coerenza e legalità. È un passaggio indispensabile non solo per evitare contestazioni, ma anche per far funzionare al meglio un istituto – quello degli incentivi alle funzioni tecniche – che il legislatore ha pensato come strumento di valorizzazione delle competenze interne e di miglioramento complessivo della qualità dell’azione amministrativa.

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