Incentivi tecnici e redazione del DIP: quando l’attività del RUP può essere valorizzata
Il MIT (Parere n. 3934/2025) chiarisce quando la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) può essere incentivata come funzione tecnica del RUP ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti. Analisi completa, quadro normativo e indicazioni operative per le stazioni appaltanti.
Quando il personale interno alla P.A. redige il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), quell’attività può essere riconosciuta come funzione tecnica incentivabile? Il fatto che il DIP non sia menzionato espressamente nell’allegato I.10 impedisce di considerarlo all’interno del perimetro dell’art. 45 del Codice dei contratti? E, soprattutto, come devono regolarsi le stazioni appaltanti che hanno già previsto nei propri regolamenti una voce specifica dedicata alla redazione del DIP?
Incentivi funzioni tecniche e redazione del DIP: il parere del MIT
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3934 dell’11 dicembre 2025, interviene proprio su questo punto, offrendo una lettura chiara e coerente con l’architettura del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).
Il tema degli incentivi tecnici e la riforma del 2023 hanno lasciato irrisolti alcuni interrogativi sulla reale estensione delle attività incentivabili. L’allegato I.10 al Codice elenca una serie di funzioni tipiche, ma non sempre riesce a cogliere la complessità delle attività effettivamente svolte dal RUP nella fase di impostazione dell’intervento.
Parallelamente, il nuovo Codice ha dato dignità piena agli atti preliminari alla progettazione – quadro esigenze, DOCFAP e DIP – trasformandoli in elementi strutturali del ciclo di vita dell’opera. Non si tratta più di documenti “collaterali”, ma di strumenti decisivi per orientare scelte tecniche, verificare alternative, definire obiettivi progettuali e, nei casi BIM, impostare correttamente il capitolato informativo.
All’interno di questo scenario si inserisce il quesito posto al MIT da un ente che ha adottato un regolamento interno sugli incentivi prevedendo una voce specifica dedicata alla redazione del DIP. La richiesta al MIT era semplice: questa scelta è coerente con l’art. 45?
Cosa chiarisce il MIT
Il MIT parte da un presupposto che appare oggi ampiamente condiviso: il DIP e il DOCFAP sono atti prodromici alla progettazione. Lo confermano:
- gli articoli 41 e 43 del Codice;
- l’allegato I.7, che colloca questi documenti nella fase preparatoria;
- gli indirizzi ANAC, tra cui il comunicato del 10 luglio 2024 e la delibera n. 133/2025.
La redazione del DIP è espressamente posta in capo al RUP e deve essere completata prima dell’affidamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE), sia in caso di progettazione interna sia in caso di progettazione esterna.
Partendo da questo inquadramento, il MIT afferma che:
- il DIP può essere ricondotto tra le attività del RUP o tra quelle di collaborazione al RUP;
- di conseguenza, la sua redazione può essere valorizzata ai fini della liquidazione degli incentivi tecnici, pur in assenza di un richiamo esplicito nell’allegato I.10;
- resta fermo che non sono incentivabili le attività non delegabili del RUP, secondo l’art. 2, comma 1, dell’allegato I.2.
In altre parole, la redazione del DIP rientra nel perimetro dell’art. 45, a condizione che sia svolta come funzione tecnica effettiva e non come attività di natura autoritativa o decisionale.
Quadro normativo di riferimento
Per capire perché questa conclusione sia coerente con l’impianto del Codice, vale la pena ripercorrere brevemente la logica della disciplina.
L’art. 41 ridisegna la progettazione dei lavori pubblici attorno a due livelli – PFTE ed esecutivo – ma apre la strada a una fase preliminare strutturata. L’allegato I.7 descrive in modo molto chiaro il ruolo del DOCFAP e del DIP: non semplici documenti introduttivi, ma strumenti attraverso cui la stazione appaltante analizza alternative, definisce obiettivi, comprende vincoli e, soprattutto, orienta la progettazione. È una fase che incide direttamente sui costi, sui tempi e sulla qualità dell’opera.
L’art. 43 aggiunge un ulteriore tassello: quando si utilizza il BIM, il DIP deve integrare anche il capitolato informativo. Questo fa del DIP un documento tecnico a tutti gli effetti, centrale nella gestione informativa dell’intervento.
Parallelamente, l’art. 15 e l’allegato I.2 delineano la funzione del RUP in senso molto ampio. Non solo coordinamento, ma piena responsabilità del completamento dell’intervento, con il compito di svolgere tutte le attività necessarie che non siano attribuite ad altri organi. È una definizione che fotografa bene la realtà operativa, soprattutto nella fase preliminare.
Infine, l’art. 45 e l’allegato I.10 disegnano il sistema degli incentivi, lasciando però un margine fisiologico di adattamento ai regolamenti interni. L’importante è che le attività incentivate siano effettivamente riconducibili alla funzione tecnica e non si trasformino in un modo indiretto di integrare il trattamento economico.
È all'interno di questo equilibrio che si inserisce il parere del MIT.
Analisi tecnica del parere
La ricostruzione del MIT si sviluppa in tre passaggi essenziali.
Primo passaggio: DOCFAP e DIP sono atti tecnici
preparatori.
Il MIT non si limita a richiamare la normativa, ma sottolinea come
questi documenti rappresentino il momento in cui la stazione
appaltante definisce in modo chiaro esigenze, obiettivi e criteri
progettuali. Una progettazione senza DIP è una progettazione priva
di indirizzo. Questo riconoscimento rafforza il legame tra DIP e
funzione tecnica.
Secondo passaggio: la redazione del DIP è attività del
RUP.
Il Codice attribuisce formalmente questa responsabilità al RUP,
confermando che l’elaborazione del documento rientra tra le
funzioni tecniche necessarie. È un dato che ha un peso specifico
importante: se un’attività è posta in capo al RUP ed è necessaria
per avviare la progettazione, il suo carattere tecnico non può
essere messo in discussione.
Terzo passaggio: la compatibilità con il sistema degli
incentivi.
Il MIT affronta il tema con un approccio sostanziale. L’allegato
I.10 non elenca ogni singola attività, ma individua le aree
funzionali incentivabili. In questo senso, la redazione del DIP si
colloca in continuità con le attività del RUP e con quelle svolte
in collaborazione al RUP. La scelta dell’ente di inserirla nel
proprio regolamento viene considerata pienamente legittima, purché
collocata nel rispetto delle percentuali, delle modalità di riparto
e dei limiti strutturali del fondo.
Il MIT chiude il parere richiamando un punto che spesso viene sottovalutato: non tutto ciò che fa il RUP è incentivabile. Le funzioni autoritative, decisionali e non delegabili restano fuori dal campo dell’art. 45. È un confine che va gestito con attenzione nei regolamenti interni, soprattutto quando si struttura la rendicontazione delle attività.
Conclusioni operative
Il nuovo parere del MIT offre un chiarimento importante per chi gestisce la fase preliminare della progettazione e il sistema degli incentivi tecnici.
In estrema sintesi:
- la redazione del DIP è una funzione tecnica del RUP, strettamente legata al corretto avvio della progettazione;
- il DIP può essere incentivato come attività tecnica, anche se non è espressamente menzionato nell’allegato I.10;
- la scelta deve essere disciplinata dal regolamento interno, che deve definire criteri, modalità di riparto e pesatura dell’attività;
- restano escluse dall’incentivazione le attività non delegabili del RUP;
- l’incentivo deve essere commisurato all’attività tecnica effettivamente svolta, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.
Per le stazioni appaltanti questo significa poter valorizzare, con maggiore sicurezza, il lavoro svolto internamente nella fase preliminare, riducendo il ricorso a incarichi esterni e migliorando la qualità degli atti di indirizzo. Per i tecnici, significa avere un quadro più chiaro delle attività riconoscibili all’interno del sistema degli incentivi.