Subappalto facoltativo e dichiarazione in gara: il MIT chiarisce quando non è autorizzabile

Il MIT (parere n. 3931/2025) ribadisce il valore sostanziale dell’indicazione preventiva del subappalto ai sensi dell’art. 119 del Codice dei contratti e i limiti del principio del risultato

di Redazione tecnica - 15/12/2025

Può un operatore economico chiedere di subappaltare alcune lavorazioni solo dopo la firma del contratto, se in gara non aveva dichiarato nulla? Il fatto che si tratti di subappalto facoltativo, e non necessario, consente davvero maggiore flessibilità nella fase esecutiva? Il principio del risultato può essere utilizzato per superare una scelta che non è stata fatta in sede di offerta?

Subappalto facoltativo e dichiarazione in gara: il parere del MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3931 dell’11 dicembre 2025, ha affrontato una di quelle questioni che nascono dalla pratica quotidiana delle stazioni appaltanti e che, nonostante la chiarezza apparente del Codice, continuano a generare dubbi operativi.

La vicenda prende le mosse da una procedura di affidamento nella quale sia il disciplinare di gara sia il contratto richiamavano espressamente l’art. 119, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti). In sede di offerta, tuttavia, l’operatore economico non aveva indicato alcuna parte delle lavorazioni da subappaltare, presentandosi quindi come soggetto intenzionato a eseguire direttamente l’intero appalto.

Solo successivamente alla stipula del contratto, in fase di esecuzione, l’impresa ha chiesto l’autorizzazione a ricorrere al subappalto per alcune lavorazioni. A fondamento della richiesta veniva richiamato il principio del risultato, sostenendo che l’autorizzazione non avrebbe inciso sulla legittimità della gara né alterato l’esito della procedura, trattandosi di subappalto facoltativo e non necessario, con un operatore comunque in possesso di tutti i requisiti di qualificazione.

La stazione appaltante, al contrario, ha ritenuto che l’assenza di una chiara manifestazione di volontà in sede di gara costituisse un ostacolo insuperabile all’autorizzazione del subappalto.

La posizione del MIT: subappalto non autorizzabile

La risposta del Supporto Giuridico del MIT è netta e non lascia spazio a interpretazioni estensive: il subappalto non è autorizzabile.

Secondo il Ministero, la mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto in sede di offerta impedisce di autorizzarlo in fase esecutiva, anche quando si tratta di subappalto facoltativo e non necessario.

Una conclusione che discende direttamente dall’art. 119, comma 4, lettera c), del Codice dei contratti, che subordina l’autorizzazione al fatto che, all’atto dell’offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere, servizi o forniture che si intendono subappaltare.

Il parere richiama, a sostegno di questa lettura, anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha più volte chiarito come l’indicazione del subappalto non rappresenti un adempimento formale, ma un elemento sostanziale dell’offerta, funzionale alla trasparenza e alla correttezza del confronto concorrenziale

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere meglio la decisione del MIT, è sempre utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento. In questo caso, il punto di equilibrio della questione è tutto nell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, nel comma 4 che dispone:

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

  1. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
  2. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
  3. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.”

La norma elenca in modo puntuale le condizioni che devono concorrere affinché il subappalto possa essere autorizzato: la qualificazione del subappaltatore, l’assenza di cause di esclusione e, soprattutto, l’indicazione preventiva delle prestazioni da subappaltare in sede di offerta.

È significativo osservare che il Codice non distingue, sotto questo profilo, tra subappalto necessario e subappalto facoltativo.

La distinzione rileva ai fini dell’accesso alla gara e del possesso dei requisiti, ma non attenua l’obbligo dichiarativo. Anche quando il concorrente è perfettamente in grado di eseguire in proprio le lavorazioni, la scelta di subappaltare resta una decisione che deve emergere con chiarezza già nella fase di gara.

Analisi tecnica: il subappalto come scelta programmata

Dal punto di vista tecnico, il parere si inserisce in modo coerente nell’impostazione del nuovo Codice dei contratti, che guarda all’esecuzione come a una fase strettamente connessa alle scelte compiute in gara.

La dichiarazione di subappalto non serve soltanto a informare la stazione appaltante, ma contribuisce a definire l’assetto organizzativo dell’offerta. Consentire all’operatore di introdurre il subappalto solo in fase esecutiva significherebbe ammettere una modifica sostanziale di quell’assetto dopo l’aggiudicazione, con evidenti ricadute sul piano della trasparenza e della parità di trattamento.

In questa prospettiva, il principio del risultato non può essere utilizzato come una sorta di clausola di recupero. Nel Codice del 2023 il risultato non è un obiettivo da perseguire “a ogni costo”, ma il naturale esito di una procedura correttamente impostata e rispettosa delle regole di gara. Non può quindi giustificare il superamento di un vincolo che la legge collega espressamente alla fase di offerta.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata dal MIT, è costante nel ritenere che la dichiarazione preventiva di subappalto non sia sanabile in fase esecutiva, proprio perché incide su elementi essenziali della competizione

Conclusioni operative

Il parere MIT n. 3931/2025 offre un chiarimento importante e, per certi versi, definitivo su una questione che nella prassi tende a essere sottovalutata. Senza una dichiarazione espressa in sede di gara, il subappalto non può essere autorizzato, nemmeno quando è facoltativo e nemmeno quando l’operatore è pienamente qualificato.

Dal punto di vista operativo, il messaggio è chiaro: la valutazione sull’eventuale ricorso al subappalto non può essere rimandata alla fase esecutiva. È una scelta che va compiuta a monte, in sede di offerta, perché incide sull’organizzazione dell’appalto e sul modo in cui la stazione appaltante valuta e confronta le proposte.

Un richiamo, ancora una volta, alla necessità di leggere il principio del risultato non come una scorciatoia, ma come il punto di arrivo di un percorso procedimentale coerente e correttamente impostato fin dall’inizio.

© Riproduzione riservata