Milleproroghe 2026: novità per le polizze catastrofali
Il decreto-legge appena approvato proroga il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese. Ecco la nuova scadenza
Con un paio di settimane di anticipo rispetto al consueto, il c.d. “Milleproroghe 2026” è stato approvato dal Governo nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri. All'interno del provvedimento, è previsto un differimento particolarmente rilevante per le imprese e che riguarda l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali.
Milleproroghe 2026: nuova scadenza per le polizze catastrofali
Ricordiamo che questo nuovo sistema assicurativo è stato introdotto dalla Legge n. 213/2023, art. 1, commi 101-111 (Legge di Bilancio 2024), e che il Decreto del MEF n. 18/2025 ne ha definito successivamente le modalità operative.
L'obbligo di stipula riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con stabile organizzazione nel territorio nazionale, purché iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice Civile, incluse società di capitali, società di persone, ditte individuali, artigiani iscritti alla Camera di Commercio e anche le società tra professionisti (STP e STA). Restano escluse le imprese agricole, già coperte dal Fondo mutualistico nazionale.
La polizza deve proteggere dai danni diretti causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni verificatisi sul territorio nazionale, compresi gli effetti secondari manifestati entro 72 ore dall'evento principale.
I beni oggetto di copertura obbligatoria sono quelli indicati nell'art. 2424 del c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), che comprendono:
- terreni e fabbricati utilizzati per l'attività d'impresa;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali
Sono espressamente esclusi i beni immobili in costruzione, le merci in giacenza e i veicoli iscritti al P.R.A. Un aspetto rilevante per le imprese edili riguarda i cantieri: i macchinari e le attrezzature utilizzate nei cantieri sono soggetti all'obbligo, mentre le opere in corso di realizzazione non lo sono.
Di particolare rilievo è l’esclusione degli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti senza le necessarie autorizzazioni.
Sebbene non siano previste sanzioni amministrative dirette, la mancata sottoscrizione determina comporta l'esclusione automatica da contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.
Sul punto il MIMIT, con il Decreto del 18 giugno 2025 ha già individuato gli incentivi che richiederanno la verifica dell'adempimento assicurativo, sia in fase di domanda che di erogazione.
Il nuovo termine per l'obbligo di stipula
Tenuto conto che il Decreto del MEF con le modalità attuative è stato pubblicato in prossimità della scadenza originaria per mettersi in regola (31 marzo 2025), con tutte le difficoltà del caso sia per le assicurazioni che per le imprese, il D.L. n. 39/2025, convertito in Legge n. 78/2025, ha introdotto una gradualità temporale nell'applicazione dell'obbligo.
In particolare, il legislatore ha previsto un’applicazione legata alle dimensioni delle imprese per come definite dai criteri della direttiva UE 2023/2775:
- grandi imprese, con oltre 250 dipendenti: obbligo dal 31 marzo 2025, con periodo transitorio fino al 30 giugno 2025 durante il quale non sono state previste penalizzazioni per l'accesso agli incentivi pubblici;
- medie imprese (50-249 dipendenti), il cui regime di adesione obbligatoria è scattato il 1° ottobre 2025;
- piccole e microimprese, sotto i 50 dipendenti entro il 31 dicembre 2025.
Ed è proprio in relazione a questa categoria che il Milleproroghe 2026 ha previsto un ulteriore differimento: la nuova scadenza è fissata al 31 marzo 2026, salvo novità in sede di conversione in legge del decreto, che presumibilmente arriverà entro la fine di febbraio.
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