Collaudatore tecnico-amministrativo: il MIT chiarisce quando è possibile il ricorso all’esterno

Il MIT (parere n. 3919/2025) interpreta l’art. 116 del Codice dei contratti dopo il correttivo e definisce limiti e modalità di nomina del collaudatore

di Redazione tecnica - 17/12/2025

La fase del collaudo continua a essere uno dei passaggi più delicati dell’esecuzione dei contratti pubblici, soprattutto quando le stazioni appaltanti si trovano a fare i conti con organici ridotti, competenze non sempre disponibili internamente e una normativa che, dopo il correttivo di fine 2024, ha assunto contorni meno lineari di quanto ci si sarebbe potuti attendere.

Il tema, in particolare, riguarda la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo. La possibilità di ricorrere a professionalità esterne, in caso di carenza di personale, è davvero oggi limitata al solo collaudo statico? Oppure può essere estesa anche al collaudo tecnico-amministrativo, come avveniva nel testo originario del Codice? E ancora: cosa accade quando la stazione appaltante non è un’amministrazione pubblica in senso stretto? È legittimo, in assenza di riscontri da altre amministrazioni, procedere comunque con la nomina di personale interno, magari per contenere i costi?

Collaudatore tecnico-amministrativo: il parere del MIT

Questioni tutt’altro che marginali – che incidono direttamente sulla correttezza delle procedure e sull’equilibrio tra esigenze organizzative e rispetto del dato normativo – sui quali è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere 11 dicembre 2025, n. 3919.

Il dubbio interpretativo nasce dal confronto tra il testo originario dell’art. 116 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e la versione risultante dalle modifiche introdotte con il correttivo del 31 dicembre 2024 (il D.Lgs. n. 209/2024).

Nel testo iniziale, il comma 4 disciplinava in modo unitario la nomina dei collaudatori, senza distinguere in maniera netta tra collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico, e consentiva il ricorso all’esterno in presenza di una carenza di organico.

Con l’introduzione del comma 4-bis, il legislatore ha invece dedicato una disposizione specifica al collaudatore delle strutture, prevedendo una procedura articolata: prima la verifica della disponibilità di personale interno o di altre amministrazioni pubbliche, poi – solo in via residuale – l’affidamento dell’incarico secondo le regole del Codice.

Da qui la sensazione, diffusa tra gli operatori, che la possibilità di esternalizzazione fosse stata circoscritta esclusivamente al collaudo statico, lasciando il collaudo tecnico-amministrativo in una sorta di “zona grigia” normativa.

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il parere fornito dal MIT, è utile circoscrivere il quadro normativo di riferimento.

L’art. 116 del Codice dei contratti, come oggi vigente, conferma una scelta di fondo: il collaudo è una funzione pubblica, strettamente connessa al controllo sull’esecuzione del contratto, e come tale deve essere svolta, in via ordinaria, all’interno del perimetro delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 4 distingue tra stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche e stazioni appaltanti che non lo sono, imponendo a queste ultime, in caso di nomina di più collaudatori, la presenza di almeno uno appartenente a una pubblica amministrazione.

Il comma 4-bis, dal canto suo, disciplina il collaudo statico, ma introduce anche un metodo: verifica preventiva delle risorse disponibili, interpello di altre amministrazioni e, solo in mancanza di riscontri, possibilità di ricorrere alle modalità ordinarie di affidamento.

È proprio su questo intreccio tra regole e metodo che si innesta il chiarimento del MIT.

La lettura del MIT: non solo collaudo statico

Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda l’ambito applicativo del comma 4-bis. Secondo il MIT, le disposizioni contenute nel secondo periodo di tale comma non possono essere lette come riferite esclusivamente al collaudatore delle strutture.

Una simile interpretazione, pur suggestiva sul piano letterale, non regge a una lettura sistematica della norma e non è coerente con le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 1463/2024 reso sullo schema di decreto correttivo.

Il comma 4-bis, in sostanza, non introduce una deroga isolata, ma esplicita un criterio operativo che può essere utilizzato anche per il collaudo tecnico-amministrativo, soprattutto quando si tratta di verificare la possibilità di individuare il collaudatore all’interno del circuito pubblico.

Il legislatore, dunque, non ha inteso restringere il perimetro delle possibilità, ma rendere più ordinato e verificabile il percorso decisionale delle stazioni appaltanti.

Le stazioni appaltanti non amministrazioni pubbliche: un vincolo che resta

Il parere affronta poi una questione particolarmente sensibile per gli enti che non rientrano nella nozione di amministrazione pubblica. Il MIT adotta un’interpretazione letterale e rigorosa dell’art. 116, comma 4, lettera b), chiarendo che l’espressione “almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche” assume un significato preciso quando la nomina riguarda un solo collaudatore.

In questo caso, l’unico collaudatore deve necessariamente appartenere a una pubblica amministrazione. Non vi sono margini per soluzioni alternative, neppure quando l’ente disponga di personale interno qualificato o quando l’obiettivo sia quello di contenere la spesa.

Il vincolo opera sul piano della legittimità della nomina e non può essere superato da valutazioni di opportunità organizzativa.

La ricerca del collaudatore: una procedura utilizzabile anche per il tecnico-amministrativo

Sul piano operativo, il MIT fornisce un’indicazione altrettanto rilevante. La modalità di ricerca prevista dal comma 4-bis – richiesta ad almeno tre amministrazioni pubbliche e verifica dell’eventuale mancato riscontro entro trenta giorni – può essere utilizzata anche per individuare il collaudatore tecnico-amministrativo.

Si tratta di un chiarimento che consente alle stazioni appaltanti di muoversi all’interno di un percorso normativamente strutturato, riducendo il rischio di contestazioni e rafforzando la tenuta delle scelte effettuate in sede di nomina.

Conclusioni operative

Il parere MIT n. 3919 dell’11 dicembre 2025 non introduce novità dirompenti, ma svolge una funzione essenziale di chiarimento sistematico. Da un lato, ribadisce che il collaudo resta una funzione pubblica, da svolgere prioritariamente all’interno delle amministrazioni; dall’altro, evita letture eccessivamente restrittive del correttivo, riconoscendo che il metodo delineato dal comma 4-bis può essere utilizzato anche oltre il solo collaudo statico.

Per le stazioni appaltanti, il messaggio è duplice: attenzione a non forzare il dato normativo quando si opera al di fuori del perimetro delle amministrazioni pubbliche, ma al tempo stesso consapevolezza di disporre di strumenti procedimentali chiari per reperire le competenze necessarie, senza improvvisazioni e senza scorciatoie.

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