Sanatoria dinamica e silenzio assenso: tempi, regole e responsabilità del Comune
Il TAR Campania (sentenza n. 7706/2025) chiarisce il valore giuridico del silenzio nella sanatoria ex art. 36-bis del Testo Unico Edilizia e definisce la gestione del titolo edilizio: 30 giorni per la SCIA, 45 per il permesso di costruire
Che valore assume oggi il silenzio dell’amministrazione su un’istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001? È ancora possibile, per il Comune, lasciare il procedimento sospeso attraverso preavvisi di rigetto, richieste istruttorie o atti interlocutori non seguiti da una decisione finale? E, soprattutto, cosa deve fare in modo puntuale e formale l’amministrazione per evitare che l’inerzia si traduca nella formazione automatica del titolo edilizio per silenzio-assenso?
Sanatoria dinamica e silenzio assenso: interviene il TAR Campania
Sono domande che non riguardano casi marginali, soprattutto se si considera la carenza di personale che caratterizza molte piccole pubbliche amministrazioni e che, nella prassi, si traduce spesso in procedimenti fermi per anni, su cui il silenzio è sempre stato letto come sinonimo di rigetto.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa) e l’inserimento del nuovo art. 36-bis all’interno del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) – che ha disciplinato la nuova sanatoria dinamica – questo schema è cambiato. Il silenzio ha iniziato ad assumere una valenza del tutto diversa, imponendo all’amministrazione tempi certi e modalità di azione ben definite. In questo nuovo contesto, il silenzio non è più sinonimo di rigetto, ma diventa un fatto giuridicamente produttivo di effetti.
Su questo rinnovato valore del silenzio nelle istanze di sanatoria dinamica è intervenuto il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che, con la sentenza n. 7706 del 27 novembre 2025, ha offerto una lettura particolarmente lineare del nuovo art. 36-bis e, soprattutto, del ruolo della pubblica amministrazione.
La vicenda
La vicenda prendeva origine da un’ordinanza di demolizione riferita a opere ritenute abusive, in parte risalenti nel tempo e collegate a titoli edilizi originari. In una prima fase era stata presentata un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, rimasta priva di un provvedimento conclusivo espresso.
Dopo l’entrata in vigore del Salva Casa, i
proprietari avevano attivato il nuovo percorso previsto
dall’art. 36-bis, presentando una SCIA in
sanatoria.
Il Comune aveva avviato il procedimento e formulato un
preavviso di rigetto, seguito dalla presentazione
di osservazioni tecniche puntuali. A quel punto,
però, il procedimento si era arrestato: nessun diniego
espresso, nessuna chiusura formale,
nessuna attestazione di decorrenza dei
termini.
È su questa inerzia dell’amministrazione – idonea a determinare la formazione del silenzio-assenso – che si è innestato il giudizio, con la richiesta di accertare se il titolo edilizio si fosse ormai formato per effetto del decorso del tempo.
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere il ragionamento dei giudici di primo grado è
utile circoscrivere il quadro normativo di
riferimento, rappresentato proprio dal contenuto
del nuovo art. 36-bis del Testo Unico
Edilizia e, in particolare, dal comma
6.
Si tratta di una disposizione che segna una netta
discontinuità rispetto alla sanatoria
“statica” dell’art. 36, perché tipizza in modo
espresso tempi, modalità ed effetti del silenzio
dell’amministrazione.
Il punto di partenza del ragionamento del
TAR è semplice ma decisivo: nel nuovo assetto
normativo il tempo non accompagna più il procedimento,
ma lo governa.
Il decorso dei termini non è un fatto neutro, ma
un evento giuridicamente rilevante, idoneo a
determinare la formazione del titolo
edilizio in assenza di un provvedimento
espresso.
La norma distingue chiaramente tra due ipotesi:
- permesso di costruire in sanatoria, per il quale il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale deve pronunciarsi con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende accolta;
- SCIA in sanatoria, per la quale si applica il termine previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241/1990, pari a 30 giorni.
Questa distinzione è fondamentale. Nel caso della SCIA in sanatoria, il legislatore ha consapevolmente ristretto il tempo di reazione dell’amministrazione, attribuendo al decorso dei 30 giorni un effetto immediato: la formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso.
È su questo assetto normativo, e in particolare sulla portata del comma 6, che il TAR Campania costruisce il proprio ragionamento.
I principi affermati dal TAR
Muovendo da questo quadro, il TAR Campania chiarisce alcuni punti di particolare rilievo operativo.
Il silenzio-assenso ex art.
36-bis non è un silenzio attenuato o meramente
presuntivo. È, a tutti gli effetti, un meccanismo di
chiusura del procedimento, non più rinviabile nel
tempo.
Decorso il termine previsto – 45 giorni per il
permesso, 30 giorni per la
SCIA – il titolo edilizio risulta ormai
formato per il solo decorso del tempo.
Ne deriva che non è sufficiente, per
evitare questo effetto, l’adozione di atti
endoprocedimentali.
Preavvisi di rigetto, richieste
istruttorie generiche o valutazioni
interne non seguite da un provvedimento
espresso e motivato di diniego non
impediscono la formazione del silenzio-assenso.
Il Comune può interrompere il termine solo nei casi
espressamente previsti dalla norma,
rappresentando esigenze istruttorie puntuali e
motivate.
Ricevute le integrazioni o le osservazioni del privato,
il termine ricomincia a decorrere per intero.
Se, anche in questa fase, non viene adottato
un provvedimento espresso nei termini,
il titolo edilizio si considera definitivamente
perfezionato.
La conformità urbanistica ed edilizia, precisa il TAR, rileva come requisito di validità del titolo edilizio, ma non come condizione di perfezionamento del silenzio-assenso. Un suo eventuale difetto può essere fatto valere solo attraverso l’esercizio dell’autotutela.
Analisi tecnica: silenzio-assenso e autotutela dopo le Semplificazioni 2025
La portata della sentenza emerge con ancora maggiore chiarezza se letta alla luce delle Semplificazioni 2025, entrate in vigore il 18 dicembre 2025.
Con la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, il legislatore è intervenuto sull’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, riducendo da dodici a sei mesi il termine entro il quale l’amministrazione può annullare d’ufficio un provvedimento illegittimo, compresi quelli formatisi per silenzio-assenso.
Questo dato completa e rafforza il quadro delineato dall’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia. Oggi, il sistema è strutturato in modo chiaro:
- l’amministrazione dispone di un termine certo e differenziato (30 o 45 giorni) per impedire la formazione del titolo edilizio nella fase fisiologica del procedimento;
- una volta decorso quel termine, il titolo edilizio si consolida;
- l’intervento successivo è possibile solo in autotutela, entro sei mesi, e a condizione che sussista un interesse pubblico concreto e attuale, distinto dal mero ripensamento istruttorio.
Tuttavia, questo consolidamento non equivale a una cristallizzazione assoluta del titolo. Ed è qui che assume rilievo un ulteriore passaggio normativo, spesso trascurato nel dibattito operativo.
Il comma 2-bis dell’art. 21-nonies prevede infatti che i provvedimenti amministrativi – compresi quelli formatisi per silenzio-assenso – possono essere annullati anche oltre il termine di sei mesi qualora risultino conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, purché tali condotte:
- integrino un reato;
- siano accertate con sentenza penale passata in giudicato.
Si tratta di una previsione che riequilibra il sistema e ne
chiarisce la portata reale.
Il decorso dei termini rafforza la stabilità del titolo edilizio,
ma non lo rende “granitico” in presenza di
comportamenti penalmente rilevanti a monte del procedimento.
In altri termini, la sanatoria dinamica e il silenzio-assenso ex art. 36-bis tutelano l’affidamento del privato corretto e diligente, ma non coprono:
- rappresentazioni dei fatti non veritiere;
- dichiarazioni sostitutive strumentali;
- ricostruzioni dello stato dei luoghi fondate su dati falsi o mendaci.
Il sistema, così costruito, tiene insieme due esigenze solo apparentemente in tensione: da un lato, la certezza dei tempi e dei titoli; dall’altro, la possibilità per l’amministrazione di intervenire anche oltre i termini ordinari quando il titolo sia il frutto di un illecito penale accertato.
Conclusioni operative
La sentenza del TAR Campania si conclude con l’accoglimento dei motivi aggiunti, la dichiarazione di avvenuta formazione del silenzio-assenso e l’obbligo per il Comune di rilasciare l’attestazione prevista dall’art. 36-bis, comma 6. Il ricorso principale viene dichiarato improcedibile, poiché le opere risultano sanate per effetto della SCIA in sanatoria e del decorso dei termini.
Dal punto di vista operativo, il messaggio che emerge è netto:
- nelle sanatorie dinamiche ex art. 36-bis, il tempo è un fattore decisivo e non più neutro;
- per evitare la formazione del silenzio-assenso non bastano atti interlocutori o valutazioni istruttorie: è necessario un provvedimento espresso e tempestivo;
- una volta formato il titolo edilizio, l’amministrazione dispone oggi di sei mesi, non più dodici, per intervenire in autotutela ordinaria, nei limiti dell’art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990.
Al tempo stesso, la stabilità del titolo non va letta come una forma di intangibilità assoluta. Il sistema mantiene infatti un presidio di legalità rafforzato nei casi in cui il titolo edilizio sia stato conseguito attraverso false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci penalmente rilevanti, accertate con sentenza passata in giudicato. In tali ipotesi, come chiarito dal comma 2-bis dell’art. 21-nonies, l’amministrazione conserva il potere di intervenire anche oltre il termine di sei mesi.
Ne deriva un assetto equilibrato: la sanatoria dinamica rafforza la certezza dei tempi e tutela l’affidamento del privato corretto, ma non copre comportamenti illeciti né sterilizza il potere pubblico in presenza di condotte penalmente accertate.
Un passaggio che segna il superamento definitivo delle prassi dilatorie, senza rinunciare a un controllo sostanziale della legalità, e che impone a tecnici e amministrazioni una gestione dei procedimenti più responsabile, consapevole e coerente con il nuovo equilibrio tracciato dal legislatore.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Campania 27 novembre 2025, n. 7706