Principio del risultato: ANAC sui limiti negli affidamenti a soggetti non qualificati

Per l'Autorità le semplificazioni del d.lgs. n. 38/2021 sugli impianti sportivi operano solo in presenza dei requisiti soggettivi: il principio del risultato non può legittimare affidamenti in contrasto con la disciplina di settore

di Redazione tecnica - 19/12/2025

Il principio del risultato è entrato nel lessico operativo degli affidamenti pubblici come criterio guida dell’azione amministrativa, chiamato a orientare le scelte verso l’effettivo conseguimento dell’interesse pubblico, riducendo formalismi inutili e rigidità procedurali.

Nel Codice dei contratti pubblici, questo principio, sancito all’art. 1 del d.Lgs. n. 36/2023, non è comunque mai pensato come autonomo o autosufficiente, ma come elemento da leggere in costante equilibrio con il principio di legalità e con le regole che disciplinano i singoli settori.

Proprio questo equilibrio diventa delicato quando l’amministrazione opera all’interno di discipline speciali, procedure semplificate e regimi derogatori solo a fronte di presupposti soggettivi ben definiti. In questi casi, il rischio è quello di utilizzare il principio di risultato come chiave interpretativa “espansiva”, idonea a compensare carenze o forzature sul piano dei requisiti normativi.

Fino a che punto, allora, il principio del risultato può legittimare scelte che si collocano fuori dal perimetro tracciato dalla disciplina di settore? E quale spazio resta al principio di legalità quando l’obiettivo dell’amministrazione è quello di rendere comunque operativo un intervento ritenuto di interesse pubblico?

A queste domande ha risposto l’ANAC con l’Atto a firma del Presidente del 26 novembre 2025, relativo all’affidamento in concessione della progettazione, riqualificazione, manutenzione e gestione di un impianto sportivo ai sensi del d.lgs. n. 38/2021.

Affidamenti per impianti sportivi: il principio del risultato non può scavalcare la qualificazione soggettiva

L’istruttoria dell’Autorità ha preso le mosse da una procedura avviata da un’amministrazione comunale per l’affidamento in concessione di un impianto sportivo, comprendente interventi di riqualificazione e la successiva gestione pluriennale della struttura.

La proposta iniziale, presentata ai sensi del d.lgs. n. 38/2021, era stata oggetto di successive rielaborazioni, sino a condurre all’individuazione di una società di scopo quale soggetto affidatario della concessione.

L’amministrazione aveva ritenuto applicabili, nel percorso seguito, sia l’art. 4, comma 12, sia l’art. 5 del decreto, valorizzando la finalità pubblica dell’intervento e la coerenza complessiva dell’operazione.

Nelle proprie controdeduzioni, il Comune aveva inoltre richiamato il principio di risultato, sostenendo che eventuali criticità formali non avrebbero inciso sulla legittimità sostanziale dell’affidamento, anche in considerazione del fatto che la società di scopo sarebbe comunque subentrata nella gestione dell’impianto.

Su questi presupposti si è innestato il vaglio dell’Autorità.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina applicabile è quella dettata dal decreto legislativo n. 38/2021, che ha introdotto un sistema speciale per la costruzione, l’ammodernamento, la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi, affiancando alle procedure ordinarie del partenariato pubblico-privato una serie di regimi semplificati, espressamente calibrati in funzione del profilo soggettivo del proponente.

All’interno di questo impianto, l’art. 4 regola le iniziative di partenariato promosse da soggetti privati in relazione agli impianti sportivi. Il comma 12 introduce una deroga particolarmente incisiva: quando la proposta di intervento è presentata dalla sola associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica già utilizzatrice dell’impianto, il legislatore consente, al ricorrere di determinati presupposti economici, di procedere senza applicazione del Codice dei contratti pubblici per l’affidamento dei lavori. In questo contesto, la norma ammette anche la costituzione di una società di scopo, purché l’associazione o società sportiva proponente mantenga una partecipazione superiore al 50%, chiarendo così che la società veicolo opera esclusivamente come strumento esecutivo e non come soggetto legittimato a presentare la proposta o a beneficiare della deroga.

La semplificazione viene giustificata dal fatto che il soggetto proponente coincide con l’utilizzatore dell’impianto e opera all’interno di un perimetro funzionale già noto all’amministrazione, con un interesse diretto e qualificato alla riqualificazione della struttura.

Diversa è la fattispecie disciplinata dall’art. 5, che riguarda l’affidamento degli impianti sportivi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro. In questo caso, il legislatore prevede una procedura orientata a finalità sociali, consentendo a tali soggetti di presentare un progetto di rigenerazione o ammodernamento accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria.

A fronte del riconoscimento dell’interesse pubblico, l’ente locale può affidare la gestione gratuita dell’impianto per un periodo proporzionato al valore dell’intervento, fermo restando che anche qui la deroga si fonda esclusivamente sulla natura soggettiva del proponente.

In entrambe le ipotesi, dunque, il decreto n. 38/2021 costruisce le semplificazioni procedurali come eccezioni puntuali rispetto al regime ordinario, subordinate a requisiti soggettivi tassativi. Proprio per questo, tali disposizioni non si prestano a letture estensive né a combinazioni tra regimi diversi, ma richiedono una verifica rigorosa dei presupposti in capo al soggetto che propone e beneficia dell’affidamento.

I principi richiamati da ANAC

Nel ricostruire la vicenda, ANAC spiega che il d.lgs. n. 38/2021 non introduce quidni una “semplificazione generalizzata”, ma una disciplina che diversifica le procedure anche in ragione della qualifica soggettiva dei proponenti. Di conseguenza, quando il legislatore consente affidamenti più rapidi o persino l’esclusione dell’applicazione del Codice dei contratti, lo fa solo in presenza di requisiti soggettivi tassativi, che diventano il presupposto per accedere al regime derogatorio.

Su questa premessa, l’Autorità esamina separatamente le due basi normative richiamate dal Comune.

ANAC chiarisce innanzitutto che l’art. 4, comma 12 presuppone che la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o società sportiva utilizzatrice dell’impianto. Nel caso concreto, invece, il proponente finale e affidatario risultava essere un soggetto non utilizzatore, circostanza che, per l’Autorità, rendeva già di per sé non applicabile la disposizione.

Inoltre la norma introduce la società di scopo “ai soli fini dell’esecuzione del contratto”, cioè come veicolo operativo della fase esecutiva e di gestione, ma non come soggetto che possa coincidere con l’affidatario in luogo del proponente qualificato.

Per l’Autorità, la società di scopo presuppone necessariamente l’esistenza di due soggetti diversi e separati, da un lato il proponente/affidatario (che deve avere i requisiti soggettivi), dall’altro il veicolo esecutivo. Nel caso esaminato, questa separazione non risultava rispettata, perché si era determinata un’identità tra affidatario e società di scopo, con la conseguenza di spostare l’affidamento verso un soggetto privo della qualificazione richiesta.

A completare il quadro, ANAC richiama anche l’ulteriore condizione “economica” prevista dal comma 12 (importo lavori e soglia delle sovvenzioni pubbliche), evidenziando che, nel caso concreto, le sovvenzioni considerate dall’Autorità superavano la soglia del 50% dell’importo dei lavori e che, quindi, non si sarebbe comunque potuto “procedere liberamente all’affidamento dei lavori” senza applicare le previsioni del Codice nei termini indicati dalla norma.

Passando all’art. 5, anche questa disposizione è costruita come regime speciale e condizionato: il proponente deve essere un’associazione o società sportiva senza fini di lucro e solo a partire da quel profilo soggettivo si innesta la sequenza procedimentale (progetto preliminare, PEF, riconoscimento dell’interesse pubblico, gestione gratuita per durata proporzionata). Nel caso esaminato, l’Autorità esclude che l’affidamento potesse trovare fondamento nell’art. 5 perché la società destinataria della concessione non aveva quella qualificazione e, anzi, risultava strutturata come società avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione dell’intervento, oltre che la gestione

È a questo punto che l’Autorità affronta l’argomento difensivo dell’amministrazione, che aveva richiamato l’art. 1 del d.lgs. 36/2023 per sostenere che l’affidamento non potesse considerarsi illegittimo “per tale sola circostanza”, dato che la società di scopo sarebbe subentrata comunque ed immediatamente.

ANAC non condivide l’impostazione e chiarisce che le riserve soggettive del d.lgs. 38/2021, proprio perché consentono una disciplina di favore anche “con esclusione dell’applicazione del codice dei contratti”, devono essere lette in modo restrittivo, senza ammettere letture estensive o combinazioni tra norme “sfruttando una componente dell’una o dell’altra”.

Questo perché “Il principio di risultato non può essere inteso come superamento del principio di legalità.” 

Da qui la conclusione logica dell’Autorità: sia l’art. 4, comma 12, sia l’art. 5 richiedono un profilo soggettivo dei proponenti dal quale non è possibile prescindere. Se quel profilo manca, viene meno il presupposto stesso per utilizzare la disciplina semplificata e l’affidamento non può reggere.

La decisione dell'Autorità

Alla luce del percorso ricostruttivo svolto, l’Autorità ha concluso nel senso della illegittimità dell’affidamento disposto dall’amministrazione.

ANAC ha ritenuto che, nel caso esaminato, mancasse la qualificazione soggettiva richiesta sia dall’art. 4, comma 12, sia dall’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, presupposto imprescindibile per accedere alle procedure semplificate e ai regimi derogatori previsti dalla disciplina speciale sugli impianti sportivi. La società individuata quale affidataria, non qualificandosi né come utilizzatrice dell’impianto né come associazione o società sportiva senza scopo di lucro, non avrebbe potuto essere destinataria dell’affidamento.

Il chiarimento fornito dall’Autorità assume rilievo generale: nelle concessioni per impianti sportivi, il principio del risultato non può essere invocato per ampliare l’ambito delle semplificazioni né per attenuare requisiti che la normativa di settore pone in modo espresso.

Le deroghe alle regole ordinarie restano ancorate a presupposti che non possono essere elusi in nome dell’efficienza o dell’utilità dell’intervento.

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