Permesso di costruire e false rappresentazioni: quando l’annullamento d’ufficio è legittimo

Il TAR Campania (sentenza n. 7698/2025) ribadisce quando la falsa rappresentazione consente l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire anche oltre i termini.

di Gianluca Oreto - 19/12/2025

Una falsa rappresentazione consente sempre all’amministrazione di tornare sui propri passi e annullare un titolo edilizio anche a distanza di tempo? È davvero sufficiente che un errore fosse astrattamente percepibile per escludere l’autotutela? E, soprattutto, cosa significa – in concreto – dire che una falsa rappresentazione non è riconoscibile dall’“apparato” amministrativo?

Permesso di costruire e false rappresentazioni: interviene il TAR

Sono interrogativi che fanno parte da tempo della pratica edilizia, ma che oggi tornano con una forza diversa. Alcuni passaggi delle Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) sul Salva Casa – in particolare quelli che sembrano attribuire alle difformità non rilevate in sede istruttoria un effetto quasi preclusivo rispetto alla contestazione dello stato legittimo – hanno infatti riacceso il dibattito sul rapporto tra dichiarazioni del privato, controlli dell’amministrazione ed esercizio dell’autotutela.

In questo contesto, la giurisprudenza amministrativa è già andata oltre, smentendo di fatto l’orientamento espresso dal MIT. La conferma arriva, ancora una volta, dalla sentenza del TAR Campania n. 7698 del 27 novembre 2025, che offre l’occasione per rimettere ordine, andando oltre formule astratte e concentrandosi su ciò che davvero conta: i fatti, il loro significato e il modo in cui l’amministrazione è stata messa nelle condizioni – o meno – di comprenderli.

Il caso di specie

La sentenza riguarda l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire rilasciato per un intervento di demolizione e ricostruzione con finalità di riqualificazione strutturale ed energetica, richiesto ai sensi della normativa regionale campana sul Piano Casa.

Il titolo era stato rilasciato con particolare rapidità nell’agosto 2020 dall’allora responsabile facente funzioni dell’ufficio tecnico comunale, successivamente collocato in quiescenza e poi individuato dal ricorrente quale collaudatore strutturale delle stesse opere autorizzate.

A seguito di un esposto, la Procura della Repubblica avviava accertamenti delegati alla polizia municipale. Le verifiche tecniche condotte dall’ufficio comunale mettevano in luce un insieme di criticità rilevanti, ritenute dall’amministrazione tali da integrare una falsa rappresentazione dei presupposti del titolo edilizio.

In particolare:

  • non risultava dimostrata l’avvenuta ristrutturazione pregressa degli immobili, presupposto essenziale per l’applicazione delle deroghe del Piano Casa;
  • l’intervento coinvolgeva più particelle catastali e aree con diversa destinazione urbanistica rispetto a quanto dichiarato;
  • dal confronto tra progetto e stato dei luoghi emergevano difformità sostanziali in termini di sagoma, posizionamento e volumetria, con effetti diretti sull’incremento volumetrico assentibile.

Sulla base di tali elementi, il Comune disponeva l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire, provvedimento che ha portato al giudizio di primo grado.

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere il ragionamento del TAR è utile richiamare il quadro normativo di riferimento, rappresentato dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che disciplina l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi.

Il potere di autotutela è da sempre uno degli snodi più delicati del diritto amministrativo: da un lato l’esigenza di ripristinare la legalità urbanistica, dall’altro la tutela dell’affidamento del privato, che non può essere sacrificata con leggerezza quando il tempo è passato e i titoli hanno prodotto effetti.

Non è un caso che il legislatore sia intervenuto più volte sull’art. 21-nonies, restringendo progressivamente i margini dell’autotutela. Ma non è nemmeno un caso che, accanto alla regola, abbia previsto una eccezione precisa: quella delle false rappresentazioni dei fatti.

In particolare, il riferimento è il comma 2-bis, che consente l’annullamento anche oltre i termini ordinari quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni non veritiere.

La giurisprudenza ha chiarito che non basta un’informazione inesatta: occorre che essa sia idonea a sviare l’amministrazione, inducendola a rilasciare un titolo che, altrimenti, non sarebbe stato adottato.

Il giudizio di primo grado

Il ricorrente aveva impostato la propria difesa su un argomento ben noto: tutto ciò che oggi viene contestato era già desumibile dagli atti allegati alla pratica edilizia. Nessun occultamento, nessuna falsità realmente ingannevole, ma – al più – una istruttoria carente o frettolosa. Da qui la conclusione: l’amministrazione non potrebbe oggi rimediare ai propri errori, scaricandone le conseguenze sul privato.

Il TAR Campania non ignora questo orientamento, richiamato anche da precedenti di segno opposto, ma sceglie consapevolmente di collocarsi su una linea più rigorosa. Il Collegio aderisce a una lettura più rigorosa dell’art. 21-nonies, secondo cui l’affidamento non è tutelabile quando sia viziato da dolo o colpa grave, e la mancata scoperta della falsità in sede istruttoria non rende di per sé illegittimo l’annullamento.

Il passaggio più interessante riguarda il modo in cui viene declinato il concetto di “riconoscibilità” della falsa rappresentazione. Il TAR chiarisce che non si tratta di un giudizio psicologico sul singolo funzionario, né di stabilire cosa una persona fisica avrebbe potuto cogliere con maggiore attenzione.

La riconoscibilità va invece riferita all’apparato amministrativo nel suo complesso, inteso come organizzazione. Ed è qui che assume rilievo un elemento fattuale decisivo: il responsabile dell’ufficio che aveva rilasciato il titolo, una volta collocato in quiescenza, aveva assunto nel giro di pochissimo tempo l’incarico di collaudatore delle stesse opere autorizzate.

Una circostanza che, pur nel rispetto della presunzione di non colpevolezza sul piano penale, è sufficiente – secondo il TAR – a spezzare il rapporto di immedesimazione organica. In una situazione del genere, l’errore non è più imputabile all’amministrazione per negligenza o cattiva istruttoria, ma si colloca su un piano diverso, che rende non riconoscibile la falsa rappresentazione per l’apparato nel suo insieme.

Google Earth e il valore degli accertamenti tecnologici

In questa prospettiva, il giudizio del TAR non si arresta ai profili teorici, ma si misura anche con le modalità concrete attraverso cui l’amministrazione ha accertato la non veridicità delle rappresentazioni rese dal privato.

Assume rilievo, in particolare, l’utilizzo delle immagini satellitari di Google Earth. Il TAR non attribuisce loro un valore probatorio autonomo e assoluto, ma ne riconosce la funzione di supporto all’istruttoria, soprattutto quando inserite in un quadro coerente di elementi convergenti.

Il confronto tra immagini relative a periodi diversi ha consentito di verificare l’assenza di modifiche sostanziali alla copertura, confermando quanto già emergeva dall’assenza di documentazione di cantiere e dalla rapidissima successione temporale dei titoli edilizi. Google Earth diventa così uno strumento di riscontro oggettivo, utile a rafforzare – e non a sostituire – le valutazioni tecniche dell’ufficio.

Il contrasto con le linee guida del MIT sullo stato legittimo

È a questo punto che il ragionamento del TAR entra in evidente tensione con alcune affermazioni contenute nelle linee guida del MIT sul Salva Casa, secondo cui le difformità non rilevate in sede di rilascio dei titoli pregressi non consentirebbero di contestare lo stato legittimo dell’immobile.

La sentenza dice altro. E lo dice con chiarezza. L’inerzia dell’amministrazione non ha effetti sananti. La mancata rilevazione di una difformità non trasforma un intervento abusivo in legittimo. I limiti all’autotutela incidono sul quando l’amministrazione può intervenire, non sul se l’opera sia conforme alla disciplina urbanistico-edilizia.

Assumere il contrario significherebbe spostare il baricentro della legittimità dall’opera all’istruttoria. Una deriva che, nella pratica, finirebbe per far dipendere lo stato legittimo non dalla conformità sostanziale, ma dagli errori dell’ufficio

Conclusioni operative

Alla luce degli elementi esaminati, il TAR Campania respinge il ricorso, ritenendo legittimo l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire. La decisione si fonda sulla presenza di una falsa rappresentazione non riconoscibile dall’apparato amministrativo e sull’assenza di un affidamento incolpevole in capo al privato.

La sentenza chiarisce, prima di tutto, che l’affidamento non è un valore assoluto. Quando il titolo edilizio si fonda su presupposti non veritieri, la mancata tempestiva scoperta dell’errore da parte dell’amministrazione non è sufficiente a consolidare la posizione del privato né a neutralizzare l’esercizio dell’autotutela.

Di particolare rilievo è poi il modo in cui viene declinata la riconoscibilità della falsa rappresentazione, che non va riferita al singolo funzionario, ma all’apparato amministrativo nel suo complesso. In presenza di elementi idonei a spezzare il rapporto di immedesimazione organica, l’errore non può essere ricondotto a una semplice carenza istruttoria e l’autotutela riacquista piena legittimità.

Sul piano pratico, la decisione richiama tecnici e professionisti a una maggiore attenzione nella ricostruzione dei presupposti dei titoli edilizi, soprattutto quando si invocano discipline derogatorie. La rappresentazione dello stato dei luoghi e degli interventi pregressi non è un passaggio formale, ma il punto su cui si misura, nel tempo, la tenuta del titolo.

Infine, il TAR ridimensiona letture eccessivamente semplificate dello stato legittimo, ricordando che esso non nasce dall’inerzia dell’amministrazione, ma dalla conformità sostanziale dell’opera e dalla veridicità delle dichiarazioni rese. Un principio che riafferma la centralità della fase istruttoria come luogo in cui si costruisce – o si compromette – la stabilità dei titoli edilizi. Ed è proprio lì, prima ancora che nel contenzioso, che si gioca l’equilibrio tra legalità urbanistica e tutela dell’affidamento.

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