Superficie utile, volumi e compatibilità paesaggistica postuma: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato (sentenza n, 8902/2025) chiarisce quando la maggiore visibilità di un seminterrato non comporta aumento di volume ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali

di Redazione tecnica - 19/12/2025

Se un piano seminterrato, regolarmente assentito, emerge dall’esterno perché durante la fase esecutiva viene abbassata la quota del terreno, si è davvero in presenza di un aumento di volume o di superficie utile? E, soprattutto, questa sola emersione può bastare per bloccare in via preliminare un’istanza di compatibilità paesaggistica postuma, senza neppure arrivare a valutare se l’opera sia o meno coerente con il contesto paesaggistico?

Superficie utile, volumi e compatibilità paesaggistica postuma: la sentenza del Consiglio di Stato

Sono interrogativi che nascono spesso quando si opera in aree vincolate, dove il confine tra edilizia e paesaggio diventa particolarmente sottile. È su questo confine, non a caso, che si concentrano molti contenziosi.

Da un lato c’è la dimensione tecnico-edilizia dell’intervento, fatta di metri quadrati, cubature e destinazioni d’uso, che dovrebbe essere valutata secondo categorie oggettive e consolidate.
Dall’altro c’è la percezione dell’opera nel contesto paesaggistico, che può risultare profondamente diversa rispetto alla situazione originaria, anche quando la consistenza edilizia rimane invariata.

Il problema emerge quando questi due piani finiscono per sovrapporsi. In particolare, quando la maggiore visibilità dell’edificio viene utilizzata come criterio automatico per negare l’accesso all’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, anticipando una valutazione che, per struttura normativa, dovrebbe invece collocarsi in una fase successiva del procedimento.

Queste domande oggi devono essere lette tenendo distinti due diversi binari del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), perché la funzione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica cambia a seconda che esso sia propedeutico alla sanatoria “statica” di cui all’art. 36 oppure alla sanatoria “dinamica” introdotta dal nuovo art. 36-bis.

In linea di principio, infatti, mentre la sanatoria ordinaria continua a confrontarsi con il limite posto dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – che esclude l’accertamento postumo nei casi di creazione o aumento di superfici utili o volumi – la sanatoria dinamica consente oggi all’autorità preposta alla tutela del vincolo di esprimere il proprio parere anche in presenza di incrementi volumetrici o di superficie.

Proprio per questo, quando l’accertamento di compatibilità paesaggistica è funzionale alla definizione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia, diventa decisivo comprendere cosa si intenda, in concreto, per superficie utile e per volume.

È su questo punto che si colloca la sentenza del Consiglio di Stato 13 novembre 2025, n. 8902, che affronta in modo diretto un equivoco ricorrente nella pratica: nel procedimento ex art. 167 del Codice dei beni culturali non conta ciò che “si vede di più”, ma ciò che cambia realmente in termini di consistenza e funzione edilizia.

Il caso oggetto della sentenza

La vicenda trae origine da una richiesta di compatibilità paesaggistica postuma presentata per una serie di interventi realizzati in area vincolata. Tra questi, l’abbassamento della quota del terreno aveva determinato l’emersione di una parte del piano seminterrato, che prima risultava occultata e che, a seguito dello sbancamento, era diventata visibile dall’esterno.

L’autorità preposta alla tutela del vincolo non è entrata nel merito della compatibilità dell’opera con il paesaggio. Ha invece arrestato il procedimento in via preliminare, ritenendo che l’intervento avesse determinato un incremento di volumi e superfici utili, condizione che l’art. 167 del d.lgs. 42/2004 considera di per sé ostativa all’accertamento postumo.

Su questa base è stato negato anche il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, poiché il titolo edilizio risultava subordinato all’esito favorevole della verifica paesaggistica.

Il diniego è stato impugnato davanti al giudice amministrativo, che in primo grado ha condiviso l’impostazione seguita dall’amministrazione, ritenendo corretta la qualificazione dell’intervento come incremento di superficie utile e volume, tale da precludere l’accesso alla valutazione paesaggistica postuma.

È su questo presupposto che la controversia è approdata in appello.

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere appieno la portata della decisione è necessario soffermarsi sul quadro normativo, che qui assume un ruolo centrale.

L’art. 167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali disciplina l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica. Si tratta di un istituto strutturalmente “selettivo”: il legislatore ne consente l’attivazione solo per interventi di minore consistenza, escludendola espressamente nei casi in cui i lavori abbiano comportato la creazione o l’aumento di superfici utili o volumi.

Questo significa che il procedimento è costruito su una soglia preliminare. Prima ancora di valutare l’impatto paesaggistico dell’opera, l’amministrazione deve verificare se l’istanza sia ammissibile. In presenza di un incremento reale di volumi o superfici utili, la verifica postuma non può neppure iniziare.

Diversa, ma strettamente collegata, è la disciplina del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 380/2001. In area vincolata, la sanatoria edilizia non può prescindere dal previo esito favorevole della verifica paesaggistica: se il parere è negativo o viene negato l’accesso al procedimento, anche il titolo edilizio è destinato a cadere.

Su questo impianto si innesta oggi l’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia. Il comma 4 introduce un elemento di discontinuità significativa: prevede infatti che il parere paesaggistico venga richiesto anche nei casi di creazione o aumento di superfici utili o volumi, superando la logica della soglia invalicabile e costruendo un percorso procedimentale autonomo, con termini perentori e meccanismi di silenzio-assenso.

Principi espressi dalla sentenza

Il primo principio ribadito dai giudici di Palazzo Spada è la natura bifasica del procedimento ex art. 167.
L’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica si articola infatti in due momenti distinti:

  • una fase iniziale di ammissibilità, in cui si verifica l’assenza di incrementi di volumi e superfici utili;
  • una fase successiva di merito, in cui si valuta la concreta coerenza dell’opera con il contesto paesaggistico.

Il nodo centrale della decisione riguarda il significato da attribuire alle nozioni di “superficie utile” e “volume”.
Il Consiglio di Stato ha riaffermato un orientamento ormai consolidato: si tratta di concetti tecnici che devono essere interpretati secondo la disciplina urbanistico-edilizia, poiché il Codice dei beni culturali non fornisce definizioni autonome.

Da qui discende il passaggio forse più rilevante della sentenza. La superficie utile è una nozione oggettiva e funzionalenon muta se non mutano la consistenza volumetrica e/o la funzione dell’ambiente.
Il fatto che un volume prima occulto diventi visibile all’esterno non è sufficiente, di per sé, a integrare un incremento, a meno che non vi sia contemporaneamente un aumento di altezza vietato dallo strumento urbanistico.

Nel caso concreto, la porzione di fabbricato divenuta visibile era destinata a garage/cantinaMetratura, cubatura complessiva e destinazione d’uso erano rimaste invariate.
Anche volendo ragionare in astratto sulla rilevanza della visibilità, si sarebbe comunque rimasti al di fuori della nozione di superficie utile, trattandosi di spazi accessori.

Infine, il Consiglio di Stato ha chiarito un aspetto spesso frainteso: l’annullamento del diniego non equivale ad un riconoscimento della compatibilità paesaggistica.
Significa soltanto che l’amministrazione dovrà svolgere quella valutazione che aveva omesso, entrando nel merito del rapporto tra opera e paesaggio.

Analisi tecnica

La sentenza ha il merito di riportare il procedimento ex art. 167 entro i suoi binari naturali.

Se l’amministrazione utilizza la nozione di incremento in modo estensivo, facendovi rientrare anche la sola emersione visiva di volumi già esistenti, il rischio è quello di svuotare la struttura bifasica del procedimento.
La compatibilità paesaggistica non viene più valutata: viene esclusa in partenza.

Il Consiglio di Stato, invece, ricolloca correttamente il tema della percezione visiva nella fase di merito.
È lì che l’autorità deve valutare se l’opera, pur senza incremento di consistenza, alteri o meno l’equilibrio paesaggistico del luogo, ma non può farlo anticipando il giudizio attraverso una lettura impropria delle nozioni edilizie.

Resta ferma, tuttavia, un’altra indicazione importante: gli interventi non possono essere analizzati in modo atomistico.
Quando più opere sono funzionalmente collegate ad un intervento unitario – come lo sbancamento del terreno che modifica il rapporto tra edificio e piano di campagna – la valutazione tende legittimamente a ricomporsi in chiave complessiva, anche ai fini dell’applicazione del d.P.R. n. 31/2017.

Conclusioni operative

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando il diniego di compatibilità paesaggistica postuma e il conseguente diniego di permesso di costruire in sanatoria, con obbligo di riesercizio del potere da parte delle amministrazioni competenti.

Sul piano operativo, il messaggio che emerge è piuttosto netto:

  • nell’ambito dell’art. 167, l’incremento che rileva è quello reale e sostanziale, non quello meramente percettivo;
  • la superficie utile resta una nozione tecnica, legata a consistenza e funzione, e non si dilata solo perché un volume diventa visibile;
  • se l’istanza è ammissibile, l’amministrazione deve entrare nel merito della compatibilità paesaggistica e motivare in modo puntuale;
  • la lettura unitaria degli interventi prevale su tentativi di frammentazione difensiva;
  • con l’art. 36-bis, comma 4, il legislatore ha aperto un percorso diverso, in cui anche l’aumento di volumi e superfici non impedisce l’attivazione del procedimento paesaggistico, spostando il baricentro dalla preclusione alla valutazione.

È su questo doppio binario – art. 167 da un lato, art. 36-bis dall’altro – che oggi si gioca gran parte della pratica applicativa in materia di sanatorie e paesaggio.

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