Superficie utile, volumi e compatibilità paesaggistica postuma: la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato (sentenza n, 8902/2025) chiarisce quando la maggiore visibilità di un seminterrato non comporta aumento di volume ai sensi dell’art. 167 del Codice dei beni culturali
Se un piano seminterrato, regolarmente assentito, emerge dall’esterno perché durante la fase esecutiva viene abbassata la quota del terreno, si è davvero in presenza di un aumento di volume o di superficie utile? E, soprattutto, questa sola emersione può bastare per bloccare in via preliminare un’istanza di compatibilità paesaggistica postuma, senza neppure arrivare a valutare se l’opera sia o meno coerente con il contesto paesaggistico?
Superficie utile, volumi e compatibilità paesaggistica postuma: la sentenza del Consiglio di Stato
Sono interrogativi che nascono spesso quando si opera in aree vincolate, dove il confine tra edilizia e paesaggio diventa particolarmente sottile. È su questo confine, non a caso, che si concentrano molti contenziosi.
Da un lato c’è la dimensione tecnico-edilizia
dell’intervento, fatta di metri quadrati, cubature
e destinazioni d’uso, che dovrebbe essere valutata secondo
categorie oggettive e consolidate.
Dall’altro c’è la percezione dell’opera nel contesto
paesaggistico, che può risultare profondamente diversa
rispetto alla situazione originaria, anche quando la
consistenza edilizia rimane invariata.
Il problema emerge quando questi due piani finiscono per sovrapporsi. In particolare, quando la maggiore visibilità dell’edificio viene utilizzata come criterio automatico per negare l’accesso all’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica, anticipando una valutazione che, per struttura normativa, dovrebbe invece collocarsi in una fase successiva del procedimento.
Queste domande oggi devono essere lette tenendo distinti due diversi binari del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), perché la funzione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica cambia a seconda che esso sia propedeutico alla sanatoria “statica” di cui all’art. 36 oppure alla sanatoria “dinamica” introdotta dal nuovo art. 36-bis.
In linea di principio, infatti, mentre la sanatoria ordinaria continua a confrontarsi con il limite posto dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – che esclude l’accertamento postumo nei casi di creazione o aumento di superfici utili o volumi – la sanatoria dinamica consente oggi all’autorità preposta alla tutela del vincolo di esprimere il proprio parere anche in presenza di incrementi volumetrici o di superficie.
Proprio per questo, quando l’accertamento di compatibilità paesaggistica è funzionale alla definizione di un’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia, diventa decisivo comprendere cosa si intenda, in concreto, per superficie utile e per volume.
È su questo punto che si colloca la sentenza del Consiglio di Stato 13 novembre 2025, n. 8902, che affronta in modo diretto un equivoco ricorrente nella pratica: nel procedimento ex art. 167 del Codice dei beni culturali non conta ciò che “si vede di più”, ma ciò che cambia realmente in termini di consistenza e funzione edilizia.
Il caso oggetto della sentenza
La vicenda trae origine da una richiesta di compatibilità paesaggistica postuma presentata per una serie di interventi realizzati in area vincolata. Tra questi, l’abbassamento della quota del terreno aveva determinato l’emersione di una parte del piano seminterrato, che prima risultava occultata e che, a seguito dello sbancamento, era diventata visibile dall’esterno.
L’autorità preposta alla tutela del vincolo non è entrata nel merito della compatibilità dell’opera con il paesaggio. Ha invece arrestato il procedimento in via preliminare, ritenendo che l’intervento avesse determinato un incremento di volumi e superfici utili, condizione che l’art. 167 del d.lgs. 42/2004 considera di per sé ostativa all’accertamento postumo.
Su questa base è stato negato anche il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, poiché il titolo edilizio risultava subordinato all’esito favorevole della verifica paesaggistica.
Il diniego è stato impugnato davanti al giudice amministrativo, che in primo grado ha condiviso l’impostazione seguita dall’amministrazione, ritenendo corretta la qualificazione dell’intervento come incremento di superficie utile e volume, tale da precludere l’accesso alla valutazione paesaggistica postuma.
È su questo presupposto che la controversia è approdata in appello.
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere appieno la portata della decisione è necessario soffermarsi sul quadro normativo, che qui assume un ruolo centrale.
L’art. 167, commi 4 e 5, del Codice dei beni culturali disciplina l’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica. Si tratta di un istituto strutturalmente “selettivo”: il legislatore ne consente l’attivazione solo per interventi di minore consistenza, escludendola espressamente nei casi in cui i lavori abbiano comportato la creazione o l’aumento di superfici utili o volumi.
Questo significa che il procedimento è costruito su una soglia preliminare. Prima ancora di valutare l’impatto paesaggistico dell’opera, l’amministrazione deve verificare se l’istanza sia ammissibile. In presenza di un incremento reale di volumi o superfici utili, la verifica postuma non può neppure iniziare.
Diversa, ma strettamente collegata, è la disciplina del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 380/2001. In area vincolata, la sanatoria edilizia non può prescindere dal previo esito favorevole della verifica paesaggistica: se il parere è negativo o viene negato l’accesso al procedimento, anche il titolo edilizio è destinato a cadere.
Su questo impianto si innesta oggi l’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia. Il comma 4 introduce un elemento di discontinuità significativa: prevede infatti che il parere paesaggistico venga richiesto anche nei casi di creazione o aumento di superfici utili o volumi, superando la logica della soglia invalicabile e costruendo un percorso procedimentale autonomo, con termini perentori e meccanismi di silenzio-assenso.
Principi espressi dalla sentenza
Il primo principio ribadito dai giudici di Palazzo Spada è
la natura bifasica del procedimento ex art.
167.
L’accertamento postumo di compatibilità
paesaggistica si articola infatti in due
momenti distinti:
- una fase iniziale di ammissibilità, in cui si verifica l’assenza di incrementi di volumi e superfici utili;
- una fase successiva di merito, in cui si valuta la concreta coerenza dell’opera con il contesto paesaggistico.
Il nodo centrale della decisione riguarda
il significato da attribuire alle nozioni di
“superficie utile” e “volume”.
Il Consiglio di Stato ha riaffermato un
orientamento ormai consolidato: si tratta di concetti
tecnici che devono essere interpretati secondo
la disciplina urbanistico-edilizia, poiché
il Codice dei beni culturali non
fornisce definizioni autonome.
Da qui discende il passaggio forse più rilevante della sentenza.
La superficie utile è
una nozione oggettiva e
funzionale: non muta se non
mutano la consistenza volumetrica e/o la funzione
dell’ambiente.
Il fatto che un volume prima occulto diventi visibile
all’esterno non è sufficiente, di per sé, a integrare
un incremento, a meno che non vi sia
contemporaneamente un aumento di altezza vietato dallo
strumento urbanistico.
Nel caso concreto, la porzione di fabbricato divenuta visibile
era destinata
a garage/cantina. Metratura,
cubatura complessiva e destinazione d’uso erano
rimaste invariate.
Anche volendo ragionare in astratto sulla rilevanza
della visibilità, si sarebbe comunque
rimasti al di fuori della nozione di superficie
utile, trattandosi di spazi
accessori.
Infine, il Consiglio di Stato ha chiarito un aspetto spesso
frainteso: l’annullamento del diniego non
equivale ad un riconoscimento della compatibilità
paesaggistica.
Significa soltanto che l’amministrazione dovrà
svolgere quella valutazione che aveva omesso,
entrando nel merito del rapporto tra opera e
paesaggio.
Analisi tecnica
La sentenza ha il merito di riportare il procedimento ex art. 167 entro i suoi binari naturali.
Se l’amministrazione utilizza la nozione di
incremento in modo estensivo, facendovi rientrare anche
la sola emersione visiva di volumi già
esistenti, il rischio è quello di svuotare la
struttura bifasica del procedimento.
La compatibilità paesaggistica non viene
più valutata: viene esclusa in partenza.
Il Consiglio di Stato, invece, ricolloca
correttamente il tema della percezione visiva nella fase di
merito.
È lì che l’autorità deve valutare se l’opera, pur
senza incremento di consistenza, alteri o meno
l’equilibrio paesaggistico del luogo,
ma non può farlo anticipando il
giudizio attraverso una lettura
impropria delle nozioni edilizie.
Resta ferma, tuttavia, un’altra indicazione importante:
gli interventi non possono essere analizzati in modo
atomistico.
Quando più opere sono funzionalmente collegate ad un
intervento unitario – come
lo sbancamento del terreno che modifica
il rapporto tra edificio e piano di campagna – la valutazione tende
legittimamente a ricomporsi in chiave
complessiva, anche ai fini dell’applicazione
del d.P.R. n. 31/2017.
Conclusioni operative
In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando il diniego di compatibilità paesaggistica postuma e il conseguente diniego di permesso di costruire in sanatoria, con obbligo di riesercizio del potere da parte delle amministrazioni competenti.
Sul piano operativo, il messaggio che emerge è piuttosto netto:
- nell’ambito dell’art. 167, l’incremento che rileva è quello reale e sostanziale, non quello meramente percettivo;
- la superficie utile resta una nozione tecnica, legata a consistenza e funzione, e non si dilata solo perché un volume diventa visibile;
- se l’istanza è ammissibile, l’amministrazione deve entrare nel merito della compatibilità paesaggistica e motivare in modo puntuale;
- la lettura unitaria degli interventi prevale su tentativi di frammentazione difensiva;
- con l’art. 36-bis, comma 4, il legislatore ha aperto un percorso diverso, in cui anche l’aumento di volumi e superfici non impedisce l’attivazione del procedimento paesaggistico, spostando il baricentro dalla preclusione alla valutazione.
È su questo doppio binario – art. 167 da un lato, art. 36-bis dall’altro – che oggi si gioca gran parte della pratica applicativa in materia di sanatorie e paesaggio.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 13 novembre 2025, n. 8902