Polizze fideiussorie negli appalti: l’autentica notarile non è più ammessa
Il MIT (parere n. 3910/2025) chiarisce l’obbligo di garanzie nativamente digitali ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti
È ancora legittimo presentare una polizza fideiussoria con autentica notarile, come avveniva spesso nella prassi precedente? Oppure il nuovo Codice dei contratti pubblici ha definitivamente superato questa possibilità, imponendo una sola modalità di emissione e presentazione della garanzia? E fino a che punto le stazioni appaltanti possono continuare a tollerare soluzioni operative ibride, nel tentativo di conciliare digitalizzazione e prassi consolidate?
Polizze fideiussorie negli appalti e autentica notarile: interviene il MIT
Il tema non è marginale. La garanzia a corredo dell’offerta resta uno degli adempimenti più delicati delle procedure di affidamento e, ancora oggi, uno dei terreni più esposti a incertezze applicative, esclusioni e contenzioso. Proprio su questo punto è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3910 dell’11 dicembre 2025, offrendo un chiarimento che incide direttamente sulle modalità di partecipazione alle gare.
Il quesito sottoposto al MIT prendeva le mosse da una situazione molto concreta, ben nota a chi opera quotidianamente nel settore degli appalti.
Nella prassi delle procedure di gara continuano infatti a circolare polizze fideiussorie presentate in forme diverse: documenti informatici sottoscritti con firma digitale, scansioni di polizze cartacee, copie informatiche accompagnate da autentica notarile o da attestazioni di conformità rese da pubblici ufficiali. Una varietà di soluzioni che, soprattutto nella fase di transizione verso il nuovo Codice, è stata spesso tollerata per evitare irrigidimenti eccessivi e garantire continuità operativa.
Muovendo da questo scenario, la stazione appaltante si interrogava se, alla luce del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti) e del Codice dell’amministrazione digitale, fosse ancora possibile non irrigidire le modalità di presentazione della garanzia, lasciando agli operatori economici una possibilità di scelta tra più opzioni ritenute tecnicamente equivalenti.
In particolare, si ipotizzava di ammettere, in alternativa, la polizza nativamente digitale, la copia informatica di una polizza cartacea con autentica notarile e il duplicato informatico di un documento informatico formato secondo le regole tecniche vigenti. La domanda, in sostanza, era se questa impostazione “aperta” fosse ancora compatibile con il nuovo Codice.
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la risposta del MIT è necessario, a questo punto, fermarsi sul dato normativo.
Il riferimento centrale è l’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le garanzie per la partecipazione alle procedure di affidamento. La disposizione si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, che nel nuovo Codice non ha carattere meramente organizzativo, ma assume una valenza strutturale.
In particolare, il comma 3 dell’art. 106 stabilisce che la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante piattaforme digitali qualificate, anche basate su registri distribuiti o registri elettronici ai sensi della normativa europea.
La norma non si limita quindi a prescrivere l’uso della firma digitale, ma impone che la garanzia sia concepita e generata come documento informatico, coerentemente con le regole del Codice dell’amministrazione digitale e con le specifiche tecniche definite dall’AGID. È questo il passaggio che segna il superamento della logica del documento analogico successivamente “trasformato” in digitale.
Il chiarimento del MIT: la digitalizzazione come vincolo, non come opzione
Alla luce di questo quadro, la risposta del Supporto Giuridico del MIT assume un significato preciso.
Richiamando il tenore letterale dell’art. 106, comma 3, il Ministero evidenzia come l’utilizzo dei verbi “emessa” e “firmata” digitalmente non consenta letture elastiche. La garanzia fideiussoria, per essere conforme al Codice, deve nascere digitale. Non è sufficiente digitalizzare un documento cartaceo né ricorrere a strumenti certificativi tradizionali per attribuire validità a una scansione.
Da qui la conclusione secondo cui le polizze fideiussorie devono essere native digitali, con esclusione delle soluzioni fondate sull’autentica notarile o sull’attestazione di conformità di un originale analogico.
Analisi tecnica: perché l’autentica notarile non è più compatibile
Il punto centrale, dal punto di vista tecnico, è piuttosto semplice e lineare.
L’autentica notarile presuppone l’esistenza di un documento cartaceo o comunque analogico. Ma il nuovo Codice richiede qualcosa di diverso: non la certificazione di un documento esistente, bensì la produzione di un documento informatico originario.
Se la garanzia deve essere emessa digitalmente, non esiste più un originale cartaceo da autenticare. Ne deriva che la scansione di una polizza cartacea, anche se munita di autentica notarile, non soddisfa il requisito imposto dall’art. 106 del Codice. Allo stesso modo, viene meno la possibilità di lasciare agli operatori una pluralità di opzioni formalmente equivalenti.
Conclusioni operative
Il nuovo intervento del MIT consente di fare chiarezza su un aspetto che, nella prassi delle gare, ha continuato a generare dubbi e soluzioni non sempre allineate al dato normativo.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici non si limita a incentivare la digitalizzazione, ma la assume come presupposto giuridico di validità di alcuni atti fondamentali del procedimento, tra cui la garanzia fideiussoria. La previsione dell’art. 106, comma 3, va letta proprio in questa chiave: non come una regola formale sulla firma, ma come un vincolo sostanziale sulla natura del documento.
Da questa impostazione discende il definitivo superamento delle polizze cartacee e delle soluzioni “di compromesso” fondate sull’autentica notarile o sull’attestazione di conformità. Strumenti che avevano una loro coerenza in un sistema analogico, ma che oggi risultano incompatibili con una disciplina che richiede documenti nativamente digitali, verificabili telematicamente e pienamente integrati nei processi digitali delle procedure di gara.
Per le stazioni appaltanti, il messaggio è chiaro: non vi sono margini per ammettere modalità alternative o per lasciare agli operatori una pluralità di opzioni formalmente equivalenti. Ogni apertura in questo senso rischia di porsi in contrasto con il Codice e di esporre la procedura a contestazioni evitabili.
Allo stesso tempo, anche gli operatori economici sono chiamati a un adeguamento non più rinviabile, che riguarda il rapporto con i garanti e l’organizzazione interna della documentazione di gara. La fideiussione digitale non è più un’opzione tra le altre, ma l’unica forma compatibile con il quadro normativo vigente.
In definitiva, il parere del MIT non introduce nuove rigidità, ma rende esplicito un passaggio già inscritto nella struttura del Codice: negli appalti pubblici, la digitalizzazione non è una fase transitoria né una semplificazione facoltativa, bensì una regola di sistema, destinata a incidere in modo stabile sulle modalità di partecipazione alle procedure.