Garanzia definitiva e ribasso: come si determina la base di calcolo secondo il MIT

Il MIT (parere n. 3907/2025) chiarisce se la cauzione va calcolata sull’intero importo contrattuale, includendo le voci non ribassabili, e come applicare la maggiorazione dell’art. 117 del d.lgs. 36/2023.

di Redazione tecnica - 23/12/2025

Nel calcolo della garanzia definitiva conta il ribasso offerto sulla quota ribassabile del contratto? Oppure la determinazione deve essere rapportata all’intero valore dell’appalto, includendo anche le voci non ribassabili? Qual è, in definitiva, la lettura più coerente con il Codice dei contratti e con la funzione sostanziale della cauzione definitiva?

Garanzia definitiva e ribasso: il parere del MIT

Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3907 dell’11 dicembre 2025, ha fornito un importante chiarimento su una problematica che nasce dalla pratica quotidiana delle stazioni appaltanti e che torna puntualmente ogni volta che l’appalto è strutturato con una componente ribassabile e una quota fissa.

Il quesito è molto concreto. Nei contratti pubblici capita spesso che solo una parte delle lavorazioni o dei servizi sia assoggettata a ribasso, mentre altre voci – tipicamente il costo della manodopera, gli oneri per la sicurezza o ulteriori componenti predeterminate – restino escluse dalla competizione economica.

Da qui il dubbio operativo: nella determinazione della garanzia definitiva, il ribasso percentuale va riferito esclusivamente alla quota ribassabile oppure deve incidere sull’intero valore dell’appalto, comprendendo anche le parti non ribassabili?

La risposta non è scontata, perché incide direttamente sull’importo della fideiussione e, quindi, sugli equilibri economici dell’affidamento.

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere correttamente la risposta del MIT è utile circoscrivere con precisione il quadro normativo di riferimento che, in questo caso, è rappresentato dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e, più precisamente, dagli articoli 14 e 117.

L’art. 117 individua in modo esplicito nell’importo contrattuale la base di calcolo della garanzia definitiva, fissandone la misura ordinaria e disciplinando, al comma 2, le ipotesi di maggiorazione in presenza di ribassi particolarmente rilevanti. La disposizione non si limita a un profilo meramente quantitativo, ma lega la garanzia alla funzione di presidio dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, come emerge chiaramente anche dai commi successivi.

L’art. 14, dal canto suo, fornisce il criterio generale per la determinazione del valore dell’appalto, chiarendo che esso coincide con l’importo totale pagabile dalla stazione appaltante, al netto dell’IVA, comprensivo di tutte le componenti economiche previste, incluse eventuali opzioni, rinnovi o prestazioni accessorie. Si tratta di una nozione ampia, che guarda al valore complessivo del rapporto contrattuale e non alla sola parte assoggettata a ribasso.

È proprio questo doppio riferimento – da un lato l’importo contrattuale quale base della garanzia definitiva, dall’altro l’importo totale pagabile quale misura del valore dell’appalto – a orientare l’interpretazione del MIT, imponendo una lettura sistematica delle due disposizioni e ponendo le premesse per una soluzione coerente con la struttura e la funzione della cauzione definitiva nel nuovo Codice dei contratti.

La lettura del MIT: cosa rileva ai fini della garanzia

Il Supporto Giuridico richiama in modo esplicito la funzione della garanzia definitiva. Non si tratta di una tutela limitata alla componente economica ribassata, ma di uno strumento posto a presidio dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Lo dice chiaramente il comma 3 dell’art. 117: la garanzia copre l’inadempimento, i danni, il rimborso delle somme indebitamente corrisposte e può essere escussa anche per violazioni in materia di lavoro, sicurezza e contratti collettivi.

Da qui un primo passaggio logico difficilmente contestabile: tutte le voci del contratto concorrono a formare l’importo contrattuale, comprese quelle non soggette a ribasso. Non avrebbe senso, sul piano sistematico, escludere una parte delle prestazioni dalla base di calcolo di una garanzia che deve coprire l’intero rapporto contrattuale.

Chiarito questo aspetto, il MIT affronta il punto più delicato: come utilizzare il ribasso offerto ai fini della determinazione della garanzia definitiva.

La soluzione è lineare e, soprattutto, coerente con il Codice:

  • il ribasso percentuale da considerare è quello effettivamente offerto sulla quota ribassabile dell’appalto;
  • tale ribasso opera però sull’importo contrattuale complessivo, secondo le modalità di maggiorazione previste dal comma 2 dell’art. 117.

In altri termini, non si deve “ricostruire” un ribasso artificiale sull’intero importo dell’appalto. Il ribasso resta quello formulato in gara, ma una volta individuato, incide sulla garanzia che, per espressa previsione normativa, è parametrata al valore complessivo del contratto.

Analisi tecnica: una lettura coerente con la logica del Codice

La posizione del MIT si muove lungo una direttrice chiara: la garanzia definitiva non è una variabile puramente matematica, ma uno strumento di tutela dell’interesse pubblico alla corretta e completa esecuzione del contratto, chiamato a presidiare l’intero equilibrio del rapporto contrattuale.

Se la garanzia è prestata a copertura di tutte le obbligazioni assunte dall’appaltatore, come espressamente previsto dall’art. 117 del Codice, è coerente che la sua base di calcolo sia individuata nell’intero importo contrattuale e non in una sua porzione. Ridurre la garanzia alla sola parte ribassabile avrebbe significato, sul piano sistematico, depotenziare la funzione stessa della cauzione, rendendola inidonea a coprire il rischio connesso all’eventuale inadempimento complessivo.

Allo stesso tempo, il parere evita interpretazioni forzate che avrebbero potuto alterare il significato economico del ribasso offerto in gara. Il MIT mantiene ferma la distinzione tra la quota effettivamente assoggettata a ribasso e la base di calcolo della garanzia definitiva, evitando sia una lettura riduttiva, sia una ricostruzione artificiosa del ribasso sull’intero importo dell’appalto. Ne deriva una soluzione equilibrata, che tiene insieme il dato letterale delle norme e la loro funzione sostanziale, nel solco della logica complessiva del Codice dei contratti.

Conclusioni operative

Il parere n. 3907/2025 fornito dal MIT consente di rimettere ordine in una questione che, nella pratica, ha spesso generato incertezze applicative e letture non sempre coerenti. Il chiarimento del MIT muove da un presupposto semplice, ma tutt’altro che banale: la garanzia definitiva non è agganciata a una singola componente economica dell’appalto, ma al contratto nel suo complesso.

Il ribasso da considerare resta quello effettivamente offerto sulla quota ribassabile, senza forzature né ricalcoli sull’intero importo dell’appalto. Tuttavia, una volta individuato, quel ribasso incide su una garanzia che, per espressa previsione del Codice, è parametrata all’importo contrattuale complessivo, comprensivo anche delle voci non soggette a ribasso.

È una lettura che tiene insieme il dato letterale degli artt. 14 e 117 e la funzione sostanziale della cauzione definitiva, evitando sia interpretazioni riduttive, che finirebbero per svuotare di contenuto la garanzia, sia ricostruzioni artificiose del ribasso non previste dal legislatore.

Dal punto di vista operativo, il messaggio è chiaro: nella determinazione della garanzia definitiva occorre distinguere correttamente tra quota ribassabile e base di calcolo, senza confondere i due piani. Un chiarimento che aiuta le stazioni appaltanti a impostare correttamente la documentazione di gara e gli operatori economici a valutare con maggiore consapevolezza gli oneri connessi all’aggiudicazione.

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