Detrazione polizza condominiale per eventi calamitosi: il chiarimento del Fisco

Il Fisco chiarisce quando il singolo condomino può detrarre la quota di premio assicurativo contro eventi calamitosi pagata tramite il condominio e quali documenti sono necessari

di Redazione tecnica - 23/12/2025

È possibile portare in detrazione la quota di premio assicurativo per eventi calamitosi pagata dal condominio per la propria unità abitativa?

È una domanda che negli ultimi mesi si pone con sempre maggiore frequenza, anche alla luce della crescente diffusione delle polizze contro i rischi catastrofali stipulate a livello condominiale. Polizze spesso obbligate, talvolta imposte dal mercato assicurativo, quasi sempre gestite dall’amministratore per l’intero fabbricato.

Proprio su questo punto è intervenuta una recente risposta pubblicata su Fisco Oggi, che chiarisce se e a quali condizioni il singolo condomino possa beneficiare della detrazione IRPEF per la quota di premio assicurativo riferibile alla propria unità immobiliare.

Polizza condominiale per eventi calamitosi: il Fisco sulla detrazione del singolo

Nel caso specifico, il contribuente aveva fatto presente di non avere stipulato direttamente la polizza, ma di avere sostenuto il costo in via indiretta, attraverso il pagamento delle spese condominiali relative a una polizza assicurativa contro eventi calamitosi stipulata dal condominio per l’intero edificio.

La detrazione per i premi assicurativi contro eventi calamitosi è prevista dall’art. 15, comma 1, lett. f-bis) del TUIR, che consente di detrarre una quota delle spese sostenute per assicurare immobili a uso abitativo contro il rischio di eventi calamitosi.

La norma, nella sua formulazione, non richiede che la polizza sia stipulata direttamente dal contribuente, ma che l’onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto che beneficia della detrazione e che la spesa sia riferibile a un immobile residenziale.

Da qui il dubbio: il fatto che la polizza sia intestata al condominio e non al singolo proprietario impedisce la fruizione della detrazione? Oppure rileva, ai fini fiscali, l’effettiva imputazione della spesa alla singola unità abitativa?

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, le polizze a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio rientrano tra quelle che danno diritto alla detrazione, limitatamente:

  • alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale;
  • alle relative pertinenze, se incluse nella copertura assicurativa.

Il fatto che la polizza copra l’intero edificio e sia intestata al condominio non è, quindi, di per sé ostativo. Ciò che conta è che il costo del premio sia riconducibile, anche per imputazione, al singolo condomino.

In altri termini, il condominio è il soggetto che stipula la polizza, ma la detrazione segue la spesa effettivamente sostenuta dal contribuente in relazione alla propria unità immobiliare.

La documentazione necessaria

Affinché la detrazione possa essere correttamente fruita, il contribuente deve essere in grado di dimostrare due elementi fondamentali: la quota di premio a lui imputabile e l’effettivo sostenimento della spesa.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate individua due possibili modalità alternative:

  • una dichiarazione dell’amministratore di condominio che attesti l’importo complessivo del premio, la quota riferita a ciascun condomino e l’avvenuto pagamento;
  • in alternativa, la copia della polizza assicurativa e della documentazione contabile da cui risulti chiaramente la quota di premio sostenuta con riferimento alla propria unità immobiliare.

Il Fisco richiama, inoltre, un requisito ormai centrale nel sistema delle detrazioni fiscali: la tracciabilità del pagamento.

La detrazione spetta solo se l’onere è stato sostenuto mediante versamento bancario o postale, oppure attraverso altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità dell’operazione. Anche in questo caso, la circostanza che il pagamento sia avvenuto tramite il condominio non esonera il contribuente dall’onere di dimostrare che la propria quota sia stata versata con modalità conformi.

In sintesi, la detrazione della quota di premio a carico del singolo condomino è possibile, ma solo a condizione che imputazione della spesa, modalità di pagamento e documentazione risultino pienamente coerenti con le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria.

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