Decreto sicurezza lavoro: approvata la legge di conversione

Diverse le novità su formazione, prevenzione, subappalto, patente cantieri e vigilanza. Si attende adesso la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale

di Redazione tecnica - 23/12/2025

È stato definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, c.d. "Decreto Sicurezza Lavoro 2025", recante disposizioni urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Il testo, già approvato dal Senato, ha ottenuto il via libera finale della Camera ed è ora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, passaggio che ne determinerà l’entrata in vigore.

Sicurezza lavoro: approvata la legge di conversione del decreto 

Con la conversione, il decreto assume un carattere strutturale e si colloca all’interno di un più ampio percorso di rafforzamento delle politiche di prevenzione, intervenendo non solo sugli obblighi formali, ma anche sui meccanismi organizzativi e contrattuali che incidono concretamente sul rischio infortunistico, in particolare nei settori maggiormente esposti.

Nel commentare l’approvazione definitiva del provvedimento, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone ha evidenziato la portata complessiva dell’intervento, sottolineando che la legge mira a rendere il lavoro sicuro e di qualità e a “mettere in sicurezza il futuro”, attraverso un’azione condivisa con le parti sociali.

In questa prospettiva, il ministro ha richiamato un principio che attraversa l’intero impianto normativo: la sicurezza come investimento e non come mero adempimento. “La sicurezza non è un costo - ha affermato - ma un fattore decisivo di qualità del lavoro e di competitività del sistema produttivo”.

Un’impostazione che trova riscontro nella scelta di affiancare agli strumenti sanzionatori misure premiali, formazione strutturata e un rafforzamento della vigilanza.

Prevenzione e sistema premiale: il ruolo dell’INAIL

Un primo asse di intervento riguarda il sistema di prevenzione e incentivazione gestito dall’INAIL.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’Istituto è autorizzato a rivedere le aliquote per l’oscillazione in bonus legata all’andamento infortunistico, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

La revisione introduce un criterio selettivo di particolare rilievo: l’esclusione dai benefici per i datori di lavoro che abbiano riportato, negli ultimi due anni, sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza.

Vigilanza ispettiva: rafforzamento strutturale degli organici

Accanto alle nuove regole, il decreto interviene in modo significativo sul piano delle risorse dedicate ai controlli. È previsto un rafforzamento stabile dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Arma dei Carabinieri per la tutela del lavoro, attraverso l’assunzione di 300 nuove unità ispettive nel triennio 2026-2028, l’incremento delle posizioni dirigenziali dell’INL e l’aumento del contingente dei Carabinieri assegnati ai servizi di vigilanza.

Il potenziamento non riguarda soltanto il numero degli ispettori, ma anche la qualità dell’azione di controllo. Come ha chiarito Calderone, “rafforzare la vigilanza significa rendere i controlli più tempestivi, mirati e capaci di incidere realmente sui comportamenti”, superando un approccio meramente formale all’attività ispettiva e mirato ad incentivare comportamenti virtuosi, misurabili e coerenti con una reale riduzione del rischio.

Appalti, subappalti e cantieri: badge, patente a crediti e segnalazioni

Uno dei nuclei centrali del decreto riguarda la filiera degli appalti e dei subappalti, ambito in cui si concentra una quota significativa degli infortuni più gravi. Il provvedimento rafforza il ruolo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, prevedendo controlli prioritari sui datori di lavoro che operano in subappalto e introducendo nuovi obblighi nei cantieri edili e in altri settori ad alto rischio.

Tra le misure più rilevanti figurano l’obbligo del badge di cantiere, ossia la tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione, il rafforzamento della patente a crediti - con aumento delle sanzioni e decurtazioni più incisive in caso di lavoro irregolare - e l’obbligo per il committente di indicare tutte le imprese subappaltatrici nella notifica preliminare all’ASL.

Secondo il ministro Calderone, si tratta di interventi necessari per colpire le aree di maggiore fragilità del sistema: “Troppo spesso - ha osservato - gli infortuni si concentrano nei punti più deboli della filiera, dove le responsabilità si frammentano e i controlli diventano meno efficaci”.

La logica del decreto è quindi quella di rendere trasparenti i rapporti contrattuali e chiaramente individuabili le responsabilità lungo l’intera catena dell’affidamento.

Formazione e cultura della sicurezza

Ampio spazio è riservato alla formazione, considerata dal decreto uno degli strumenti principali di prevenzione. A partire dal 2026, l’INAIL trasferirà annualmente 35 milioni di euro al Fondo occupazione e formazione, destinati a interventi di promozione della cultura della sicurezza nei percorsi scolastici, universitari e di formazione professionale, nonché alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

In questa chiave si collocano anche il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, il sostegno alle PMI per l’acquisto dei DPI e le campagne informative rivolte al mondo della scuola, con l’obiettivo di rafforzare una cultura della prevenzione che preceda l’ingresso nel mondo del lavoro.

Giovani, studenti e tutela sociale

Il decreto dedica una parte significativa alla tutela dei giovani e degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. In via interpretativa viene chiarito che la copertura assicurativa INAIL comprende anche gli infortuni in itinere, nel tragitto tra abitazione e luogo di svolgimento delle attività formative, ed è esclusa la possibilità di adibire gli studenti a lavorazioni ad elevato rischio.

Accanto a queste misure, è prevista l’erogazione di borse di studio INAIL in favore degli orfani delle vittime di infortuni sul lavoro, rafforzando la dimensione sociale della tutela.

Inclusione lavorativa e politiche attive

Il provvedimento interviene infine sul fronte dell’inclusione lavorativa, rafforzando gli strumenti di inserimento per le persone con disabilità e i lavoratori svantaggiati e ampliando le convenzioni utili all’assolvimento degli obblighi occupazionali.

Viene inoltre potenziato il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), che assume un ruolo centrale nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e diventa uno strumento rilevante anche ai fini dell’accesso ai benefici contributivi.

Le critiche: risorse e fase attuativa

Accanto alle valutazioni positive espresse in sede istituzionale, il decreto ha suscitato anche letture critiche, soprattutto in relazione alla sua capacità di incidere in modo strutturale sulle cause degli infortuni sul lavoro.

In particolare, è stato osservato che molte delle misure previste si fondano su rimodulazioni di risorse già esistenti, in larga parte riconducibili ai fondi INAIL, senza un incremento significativo di nuovi stanziamenti. Secondo questa impostazione, il rischio è che il sistema premiale e gli incentivi risultino più accessibili alle imprese già strutturate, lasciando maggiormente esposti i contesti produttivi più fragili.

Ulteriori perplessità riguardano la fase attuativa, dal momento che numerose disposizioni rinviano a decreti ministeriali e ad accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni per la definizione degli aspetti operativi. In assenza di tempi certi e criteri uniformi, permane il rischio di applicazioni disomogenee sul territorio.

Infine, viene segnalata la necessità di un equilibrio tra rafforzamento degli obblighi e capacità amministrativa, soprattutto nei settori degli appalti e dei subappalti, dove l’efficacia delle nuove regole dipenderà in larga misura dalla continuità e dall’effettività dell’azione di vigilanza.

Le prospettive future

Il quadro normativo delineato è ampio e articolato, combinando prevenzione, incentivi, controlli e politiche attive. La reale efficacia del provvedimento dipenderà ora dalla fase attuativa, dalla tempestività dei decreti attuativi e dalla capacità delle amministrazioni di garantire applicazioni uniformi sul territorio, evitando disomogeneità tra settori e contesti produttivi.

In questo senso, l’equilibrio tra ampliamento degli obblighi, disponibilità delle risorse e capacità organizzativa degli organi di controllo rappresenterà un passaggio decisivo.

Non a caso, Calderone ha ribadito che il confronto con le parti sociali resta aperto e che l’obiettivo è accompagnare imprese e lavoratori nell’attuazione concreta delle nuove regole. È su questo piano, più che sul dato formale dell’intervento normativo, che si misurerà nei prossimi mesi l’impatto effettivo della riforma sulla qualità e sulla sicurezza del lavoro.

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