Conto Termico 3.0: chiarimenti GSE per gli Enti del Terzo Settore

Regole Applicative, distinzione tra ETS economici e non economici, assimilazione alle PA e accesso agli incentivi

di Luciano Ficarelli - 23/12/2025

Il 19 dicembre 2025 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Applicative del GSE del Conto Termico 3.0, relative al Decreto MASE 7 agosto 2025, con cui si chiariscono gli aspetti operativi dell’agevolazione sugli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Gli Enti del Terzo Settore ammessi

Tra i soggetti ammessi alle agevolazioni ci sono gli Enti del Terzo Settore (ETS) richiamati dall’art. 2, comma 1, lettera n) del Decreto. Sono definiti “Enti del Terzo Settore” gli enti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”) che sono inclusi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, “RUNTS”), che ricomprende le seguenti figure giuridiche:

  1. le organizzazioni di volontariato;
  2. le associazioni di promozione sociale;
  3. gli enti filantropici;
  4. le imprese sociali;
  5. le cooperative sociali;
  6. le reti associative;
  7. le società di mutuo soccorso;
  8. le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
  9. le fondazioni;
  10. altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il DM 7 agosto 2025, con il comma 2 dell’art. 4 e con il comma 2 dell’art. 7, assimila gli ETS iscritti al RUNTS alle Pubbliche Amministrazioni con importanti effetti sia sul tipo di interventi ammessi sia sull’intensità dell’incentivo.

Pertanto, è determinante che l’ETS sia iscritto al RUNTS.

Che cos’è il RUNTS?

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del citato Codice del Terzo Settore, per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Le sezioni che compongono il RUNTS sono 7. Un Ente sceglie, nel momento in cui si iscrive al Registro, a quale sezione intende iscriversi a seconda che si tratti di:

  • organizzazioni di volontariato (ODV)
  • associazioni di promozione sociale (APS)
  • enti filantropici
  • imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
  • reti associative
  • società di mutuo soccorso
  • altri Enti del Terzo Settore.

Possono iscriversi al RUNTS tutti gli enti privati (che non siano società), gli Enti Religiosi civilmente riconosciuti, le ONLUS, senza scopo di lucro, costituiti per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di:

  • azione volontaria
  • erogazione gratuita di denaro beni o servizi
  • mutualità
  • produzione/scambio di beni o servizi

Le organizzazioni di volontariato (OdV), le associazioni di promozione sociale (APS) e le reti associative già iscritte nei relativi registri, trasmigrano automaticamente nel RUNTS per opera delle amministrazioni precedenti. Sono iscritte anche le organizzazioni non governative (ONG) già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le precisazioni delle Regole Applicative del GSE sugli ETS

Il Decreto Ministeriale Conto Termico 3.0 è stato molto vago sulla definizione di “assimilazione” degli ETS alle Pubbliche Amministrazioni. Le Regole Applicative hanno chiarito questo aspetto nel paragrafo 3.3 secondo cui l’assimilazione alle Amministrazioni Pubbliche è valida:

  1. quando si realizzano gli interventi di cui al Titolo II, solo per gli enti del terzo settore che non svolgono attività di carattere economico (ETS non economici”);
  2. quando si realizzano gli interventi di cui al Titolo III, per tutti gli ETS, compresi quelli che svolgono attività di carattere economico (“ETS economici”).

Gli interventi di cui al Titolo II sono tutti gli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica negli edifici, vale a dire:

  • isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato, con possibilità di integrare sistemi di ventilazione meccanica;
  • sostituzione di finestre e infissi che delimitano il volume climatizzato;
  • installazione di schermature o sistemi di ombreggiamento e filtrazione solare fissi o mobili per le superfici vetrate esposte da Est-Sud-Est a Ovest;
  • trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (nZEB);
  • sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni con sistemi ad alta efficienza;
  • installazione di sistemi di building automation, inclusi termoregolazione, contabilizzazione del calore e gestione automatica degli impianti termici ed elettrici;
  • realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, se abbinata alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche;
  • installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo o allaccio alla rete, anch’essa subordinata alla sostituzione di impianti termici con pompe di calore elettriche.

Gli interventi di cui al Titolo III sono invece tutti gli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, vale a dire:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche o a gas (aerotermiche, geotermiche o idrotermiche), con contabilizzazione obbligatoria per impianti >200 kW;
  • sostituzione di impianti con sistemi ibridi factory made o bivalenti a pompa di calore, con contabilizzazione per potenze >200 kW;
  • sostituzione di impianti esistenti con generatori a biomassa, anche in sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, con contabilizzazione per potenze >200 kW;
  • installazione di impianti solari termici per ACS, riscaldamento, solar cooling, processi produttivi o reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento (contabilizzazione per campi solari >100 m²);
  • sostituzione di scaldacqua elettrici o a gas con scaldacqua a pompa di calore;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;
  • sostituzione totale, parziale o funzionale di impianti con unità di microcogenerazione a FER.

Dunque, è determinante individuare in quale categoria è collocato l’ETS (“ETS economici” o “ETS non economici”) per assimilarlo alle Pubbliche Amministrazioni e programmare gli interventi individuati dalla normativa. Per riassumere:

  1. gli ETS non economici sono assimilati alle PA se effettuano tutti gli interventi previsti dal DM 7 agosto 2025;
  2. gli ETS economici sono assimilati alle PA se effettuano solo gli interventi individuati nel Titolo III del DM 7 agosto 2025.

Precisazione n. 1: ciò non vuol dire che gli ETS economici possono svolgere solo gli interventi individuati nel Titolo III. Questa categoria di ETS è ammessa anche agli interventi di efficientamento energetico individuati dal Titolo II, ma esclusivamente per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell’ambito terziario (cioè non residenziali) e senza la possibilità di fruire delle agevolazioni riservate alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici.

Precisazione n. 2: agli ETS economici si attuano le disposizioni del Titolo V che riguardano le imprese e non sono ammessi gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

Per la natura dell’attività svolta dall’ETS fa fede l’identificazione della stessa nell’ambito della registrazione al RUNTS. Il momento dell’iscrizione al Registro ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS, come appunto il Conto Termico 3.0.

Le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di Ente filantropico, di Società di Mutuo Soccorso non tenute all’iscrizione nell'apposita sezione “imprese sociali” del Registro imprese, di Rete associativa e di Rete associativa nazionale, nonché i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all’iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS. Le qualifiche di impresa sociale, di Società di Mutuo Soccorso tenuta all’iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi benefici sono collegati all’iscrizione nella sezione “Imprese sociali” del Registro imprese.

Gli ETS che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, qualora conseguano l’iscrizione al RUNTS continuano ad essere tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese. Ugualmente, gli enti iscritti al RUNTS devono iscriversi anche al Registro delle imprese se esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Va da sé che l’individuazione dell’ETS che esercita in via esclusiva o prevalente attività commerciale, come requisito per beneficiare degli incentivi sugli interventi individuati dal solo Titolo III, passa anche dalla consultazione della visura camerale dell’ETS.

Gli effetti dell’’assimilazione alla Pubblica Amministrazione

Gli “ETS non economici” sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione non solo alle disposizioni che disciplinano il perimetro degli interventi incentivabili, ma anche alle modalità di accesso agli incentivi, alle modalità di erogazione degli incentivi, all’intensità e alla cumulabilità degli incentivi.

Mentre, gli “ETS economici” sono assimilati alla Pubblica Amministrazione solo in relazione alle disposizioni che disciplinano le modalità di accesso agli incentivi e le modalità di erogazione degli incentivi.

Questo chiarimento è di fondamentale importanza in quanto gli “ETS non economici” verrebbero assimilati sotto ogni aspetto alla Pubblica Amministrazione, che va dai numerosi interventi per l’efficientamento energetico e per la produzione di energia termica, alla cumulabilità con altri incentivi e finanziamenti pubblici comunque denominati nei limiti di un finanziamento a fondo perduto complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili*, dalla procedura di accesso tramite prenotazione che permette di richiedere l’erogazione di una rata di acconto al momento della comunicazione dell’avvio dei lavori, di una rata intermedia e di una rata di saldo a valle della realizzazione dell’intervento, al contributo anticipato per la redazione della Diagnosi energetica.

Chiarimento interpretativo

Per gli interventi realizzati su edifici di qualsiasi categoria catastale in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, la percentuale di contributo a fondo perduto può raggiungere il 100% della spesa prevista.

Pur se non ribadito esplicitamente dalle Regole Applicative se non nell’omnicomprensiva spiegazione presente nel paragrafo 3.3 citato (“Gli ETS non economici sono assimilati alla Pubblica Amministrazione in relazione alle disposizioni che disciplinano … l’intensità … degli incentivi”), in prima lettura sembrava che anche gli ETS non economici che avessero avuto la disponibilità di edifici nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti sarebbero rientrati a pieno titolo nelle agevolazioni previste per le PA e avrebbero ottenuto il contributo fino al 100% della spesa sostenuta.

In realtà, le Regole Applicative hanno chiarito due aspetti fondamentali:

  1. mentre ai sensi dell’art. 11, comma 2 del DM 7 agosto 2025 è previsto che l’incentivo spettante è determinato nella misura massima del 100% delle spese ammissibili per gli “interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati”, nelle Regole Applicative del 19 dicembre 2025, al paragrafo 4.2, che richiama l’articolo su menzionato, si fa riferimento ad “interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e utilizzati dagli stessi Comuni o utilizzati da soggetti terzi”, lasciando fuori gioco i titolari di altro diritto reale o personale di godimento. In sostanza, per “edifici di comuni” il legislatore ha inteso “edifici di proprietà di comuni”, correggendo impropriamente un’omissione nel decreto;
  2. dall’interpretazione letterale del paragrafo 4.2 delle Regole Applicative discende che gli ETS non economici non sono ammessi agli incentivi nella misura massima del 100% nonostante abbiano la proprietà dell’edificio, in quanto non vengono nominati nella norma specifica nonostante la loro assimilazione alle PA.

Anche l’ulteriore previsione dell’art. 11 comma 2 del DM 7 agosto 2025 secondo cui l’incentivo spetta nella misura massima del 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero, del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dal numero di abitanti del Comune dove è ubicato l’edificio, non include gli ETS non economici in assenza di esplicito riferimento nelle Regole Applicative.

Tuttavia, gli ETS non economici possono ottenere l’incentivo nella misura massima del 100% della spesa nel caso in cui siano utilizzatori di un edificio di proprietà di un comune con meno di 15.000 abitanti per lo svolgimento di attività di carattere pubblico sociale e servizi di interesse collettivo oppure nel caso in cui siano utilizzatori di un edificio pubblico con destinazione scuola o ospedale.

Nel primo caso, il titolo da cui risulti che l’ETS non economico utilizza l’immobile di proprietà comunale e del quale si ha la disponibilità (a titolo esemplificativo, il contratto di concessione, l’accordo per la gestione dell’attività di interesse generale, il contratto di locazione, ecc.) per svolgere una o più attività o servizi di interesse generale prestati a favore della comunità locale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività turistico-ricreative (impianti sportivi, teatri, musei), educative e scolastiche (scuole, biblioteche, asili nido), sanitarie o para-sanitarie (farmacie comunali, centri di assistenza sanitaria di base), sociali e assistenziali (servizi per minori, disabili o anziani), attività di tutela della sicurezza e del decoro urbano (servizi di polizia locale e manutenzione degli spazi pubblici), deve essere allegato nella richiesta di accesso all’incentivo.

Cumulabilità

In conclusione, i chiarimenti delle Regole Applicative hanno dissolto definitivamente il dubbio che gli ETS proprietari di edifici potessero essere agevolati quanto le PA nell’ambito della misura massima dell’incentivo.

A confermare l’occhio di riguardo che il legislatore ha avuto per i Comuni, le Regole Applicative, al paragrafo 4.5, sottolineano che gli incentivi previsti dal Decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, statali e non statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e dalla stessa utilizzati.

Accesso tramite prenotazione degli ETS

Per quanto riguarda l’accesso tramite prenotazione, gli ETS per poter presentare la richiesta hanno l’obbligo di trasmettere, oltre alla diagnosi energetica, la delibera dell’organo competente in relazione alla tipologia di intervento e in conformità con lo statuto dell‘ETS (a titolo esemplificativo: il verbale di delibera dell’assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione, del presidente dell’ente, del consiglio direttivo o del comitato esecutivo, del comitato direttivo, etc.) attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del Decreto.

Limite di spesa annua cumulata

Infine, si sottolinea che la distinzione tra ETS non economici ed ETS economici è valida anche per l’appartenenza all’uno o all’altro impegno di spesa annua cumulata previsto dal Decreto Ministeriale. Infatti, sono previsti:

  • 400 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte delle Amministrazioni Pubbliche e gli ETS non economici, che includono 20 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare per la redazione delle diagnosi energetiche;
  • 500 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di Soggetti privati, ivi incluse le imprese e gli ETS economici, a cui si applica il limite di 150 milioni di euro da poter riconoscere alle imprese secondo l’art. 28 del DM 7 agosto 2025.

A cura di Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
www.solenixitalia.it
https://www.professionistiintegrati.net/

Consulente per l’efficientamento energetico

© Riproduzione riservata