Superbonus rafforzato: la FAQ del Fisco sulla rinuncia ai contributi sisma

In una nuova FAQ, l'Agenzia delle Entrate chiarisce come dimostrare il diritto ai contributi sisma ai fini del Superbonus rafforzato e dell’aumento del 50% dei limiti di spesa.

di Redazione tecnica - 29/12/2025

Dimostrare di avere diritto al contributo sisma per potervi rinunciare e accedere così al c.d. Superbonus rafforzato. Potrebbe riassumersi così la nuova FAQ pubblicata il 19 dicembre 2025 dall’Agenzia delle Entrate, intervenendo sul rapporto tra l’aumento del 50% dei limiti di spesa previsto dall’art. 119, comma 4-ter, del DL n. 34/2020 e la rinuncia ai contributi per la ricostruzione post-sisma.

Superbonus rafforzato: cos’è e a chi spetta

Ricordiamo che il Superbonus rafforzato è una particolare declinazione del Superbonus prevista dall’art. 119, comma 4-ter, del decreto-legge n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") per gli interventi realizzati su immobili ubicati nei territori colpiti da eventi sismici.

La norma prevede, in presenza di specifiche condizioni, l’aumento del 50% dei limiti massimi di spesa agevolabile rispetto a quelli ordinariamente previsti per gli interventi ammessi al Superbonus. Non si tratta, quindi, di una maggiorazione dell’aliquota di detrazione, ma di un innalzamento dei tetti di spesa su cui applicare la percentuale agevolativa.

Il presupposto centrale del Superbonus rafforzato è l’alternatività, e non il cumulo, tra contributi per la ricostruzione post-sisma e agevolazioni fiscali. Il legislatore ha inteso evitare che, per i medesimi interventi, si potesse sommare il contributo pubblico per la ricostruzione con il beneficio fiscale, consentendo però al contribuente di scegliere la strada della detrazione, a condizione di rinunciare ai contributi commissariali.

Proprio questa scelta ha giustificato l’innalzamento dei limiti di spesa: il maggior plafond agevolabile è pensato come compensazione della rinuncia a risorse pubbliche che, in astratto, sarebbero state utilizzabili per la ricostruzione dell’immobile danneggiato dal sisma.

 

Il contesto normativo di riferimento

Il chiarimento del Fisco si colloca nel solco tracciato dalla risoluzione n. 66/E del 13 novembre 2025, con cui l’Agenzia aveva già chiarito che l’aumento dei limiti di spesa non opera automaticamente, ma è subordinato a una rinuncia esplicita ai contributi commissariali.

In questo senso, la rinuncia ai contributi non è un elemento accessorio, ma un presupposto strutturale dell’agevolazione rafforzata. Ed è per questo che, nel tempo, si è posto il problema di chiarire come e con quali strumenti dimostrare l’effettiva titolarità del diritto al contributo, senza la quale la rinuncia sarebbe giuridicamente priva di effetti.

Come già ricordato in precedenza nella circolare n. 23/E del 2022, il contribuente può rinunciare al contributo solo se ne è titolare, cioè solo se sussistono, in concreto, i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenerlo.

In questo quadro si inserisce anche l’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, che consente di attestare, nei rapporti con la pubblica amministrazione, stati e qualità non altrimenti certificabili mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il chiarimento del Fisco

Muovendo da questi presupposti, l’Agenzia chiarisce che, in assenza di una disposizione normativa che imponga forme diverse, il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di ricostruzione privata può essere attestato dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva.

Proprio in questa logica viene valorizzato il modello approvato con il decreto commissariale n. 300 del 2021. Tale dichiarazione, infatti, è resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e contiene l’attestazione, da parte del contribuente, del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione dei contributi sisma.

Secondo l’Agenzia, questo è sufficiente a dimostrare che il diritto soggettivo al contributo sussiste, consentendo al contribuente di disporne e, quindi, di rinunciarvi validamente ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato.

Resta fermo, naturalmente, che tali dichiarazioni sono soggette ai controlli ordinari e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.

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