Parco Agrisolare (PNRR): pubblicato il Decreto MASAF del 17 dicembre 2025

Impianti fotovoltaici su fabbricati agricoli e agroindustriali: interventi e spese ammissibili, intensità del contributo, autoconsumo, beneficiari e richiamo al DM 19 aprile 2023.

di Luciano Ficarelli - 30/12/2025

Il 17 dicembre 2025 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il Decreto n. 681806/2025 relativo alla misura M2C1-I4 “Facility Parco Agrisolare”, iniziativa del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) finalizzata a promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, attraverso l’erogazione di un contributo a fondo perduto.

L’obiettivo della misura è finanziare progetti di installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati utilizzati dalle imprese beneficiarie per lo svolgimento delle proprie attività, con la possibilità di affiancare interventi complementari di efficientamento energetico degli edifici.

Tipologie di interventi ammessi

La misura seleziona e finanzia progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, inclusi quelli destinati alla ricezione e ospitalità agrituristica.

Gli interventi ammissibili devono riguardare fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale e prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco compresa tra 6 kWp e 1.000 kWp.

Unitamente all’installazione dell’impianto fotovoltaico, possono essere realizzati uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • rimozione e smaltimento dell’amianto (o eternit) dalle coperture, nel rispetto della normativa vigente e tramite ditte specializzate iscritte negli appositi registri;
  • isolamento termico delle coperture: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà motivare il grado di coibentazione previsto in funzione della destinazione produttiva del fabbricato, anche ai fini del benessere animale;
  • realizzazione di un sistema di areazione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione tecnica dovrà descrivere le modalità di aerazione previste; il sistema dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche in questo caso con benefici sul benessere animale.

Spese ammissibili

Oltre agli interventi principali, sono ammesse alle agevolazioni anche le seguenti spese incentivabili:

  • sistemi di accumulo;
  • dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile;
  • costruzione o miglioramento di beni immobili;
  • acquisto di macchinari e attrezzature, entro il limite del loro valore di mercato;
  • programmi informatici, brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
  • costi generali collegati alle spese precedenti, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica e studi di fattibilità.

Intensità dell’investimento

La percentuale di contributo a fondo perduto è pari all’80% per quasi tutte le categorie di imprese beneficiarie.

Fanno eccezione:

  • le imprese agricole che trasformano prodotti agricoli in non agricoli;
  • le imprese agricole di produzione primaria che superano il limite di autoconsumo o autoconsumo condiviso.

Per tali soggetti, l’aliquota è pari al 30%, incrementabile di:

  • +20 punti percentuali per le piccole imprese;
  • +10 punti percentuali per le medie imprese;
  • +15 punti percentuali per investimenti realizzati nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) TFUE.

Autoconsumo dell’energia prodotta

Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili solo se finalizzati a coprire il fabbisogno energetico aziendale. La capacità produttiva annua non può superare il consumo medio annuo combinato di energia elettrica e termica, inclusi i consumi familiari.

La vendita di energia elettrica in rete è consentita purché venga rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.

Nel caso di aziende agricole aggregate, appartenenti alla stessa categoria della Tabella A del DM/2023, l’impianto è ammissibile solo se destinato a soddisfare il fabbisogno energetico complessivo dei soggetti beneficiari.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alla misura:

  • imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • imprese agroindustriali;
  • cooperative agricole di cui all’art. 2135 c.c. e cooperative o consorzi ex d.lgs. 228/2001;
  • soggetti di cui sopra costituiti in forma aggregata, come ATI, RTI, reti d’impresa e comunità energetiche rinnovabili (CER).

Esclusione degli agricoltori esonerati dagli adempimenti contabili

L’art. 2 del Decreto MASAF richiama l’art. 4 del DM 19 aprile 2023 n. 211444, con conseguente esclusione dei soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA con volume d’affari annuo inferiore a 7.000 euro (art. 34, comma 6, DPR 633/1972).

Il rinvio operato dall’art. 7 del DM 17 dicembre 2025 conferma tale esclusione.

Poiché il regime di esonero IVA non è obbligatorio, l’imprenditore agricolo interessato potrebbe optare per l’IVA ordinaria al fine di accedere al bando. Sarebbe tuttavia auspicabile un chiarimento ministeriale, in particolare sulla possibile retroattività della scelta IVA all’anno 2025.

Richiamo al bando precedente e requisiti di accesso

Per quanto non espressamente disciplinato dal nuovo decreto, si applicano le disposizioni del DM 19 aprile 2023, in quanto compatibili. Restano quindi confermati i requisiti di accesso al contributo previsti dall’art. 4, comma 3, del DM/2023, da possedere alla data di presentazione della domanda ovvero:

  1. essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
  2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
  3. non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  4. non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
  5. essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  6. non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  7. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  8. non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  9. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER e al paragrafo 33, punto 63, degli Orientamenti.

Risorse finanziarie disponibili

La dotazione complessiva della misura M2C1-I4 “Facility Parco Agrisolare”, interamente a valere sul PNRR, è pari a 789 milioni di euro, di cui fino a 16 milioni di euro per oneri di gestione.

Le risorse sono ripartite come segue:

  • 473 milioni di euro alle imprese del settore della produzione agricola primaria;
  • 150 milioni di euro alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli;
  • 10 milioni di euro alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;
  • 140 milioni di euro alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo dell’autoconsumo e nel rispetto dell’articolo 5, comma 2 e della tabella 4A di cui all’Allegato A del DM/2023.

A cura di Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Consulente per l’efficientamento energetico
www.solenixitalia.it
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