Legge di Bilancio 2026: la nota ANCI per Comuni ed enti locali
La nota ANCI sulla legge di bilancio 2026: tutte le novità e le considerazioni dell'Associazione su rigenerazione urbana, lavori pubblici, prezzari nazionali, Codice appalti, FER, post-sisma e finanza locale
La legge di bilancio 2026 interviene in modo esteso su ambiti che toccano quotidianamente l’operatività degli enti locali: rigenerazione urbana, gestione dei contratti pubblici, finanza locale, personale, ricostruzione post-calamità ed energia.
Sul disegno di legge, ormai alle battute finali prima dell'approvazione definitiva, ANCI ha pubblicato una nota di lettura focalizzata sulle norme di maggiore interesse per gli enti locali, che mette in evidenza sia gli elementi di apertura, sia alcune criticità applicative che meritano attenzione, soprattutto dal punto di vista tecnico-amministrativo.
Legge di Bilancio 2026: le principali osservazioni ANCI su edilizia, lavori pubblici ed enti locali
Queste nel dettaglio le disposizioni analizzate:
- Interventi di rigenerazione urbana
- Requisiti patrimoniali per l’accesso ai servizi degli enti locali
- Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
- Definizione agevolata dei tributi delle Regioni e degli enti territoriali
- Estensione del patrimonio informativo dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione
- Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori
- Comunità estive per bambini e anziani
- Rifinanziamento del fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza
- Detassazione del trattamento economico accessorio del personale comunale
- Trattamento economico accessorio nelle Unioni di Comuni
- Rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell’amministrazione economico-finanziaria
- Piano nazionale di azioni per la salute mentale
- Crediti d’imposta nella ZES unica e nelle Zone logistiche semplificate
- Rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili
- Addizionale d’imbarco aeroportuale (Emilia-Romagna)
- Prezziari dei lavori pubblici e revisione dei prezzi negli appalti
- Misure in materia di istruzione
- Bonus valore cultura
- Modifiche al Codice dei contratti pubblici per l’attuazione del PNRR
- Esigenze connesse alla ricostruzione post-sisma
- Anticipazioni di liquidità e Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) delle Regioni
- Tavolo tecnico MEF–Interno–ANCI sulle anticipazioni di liquidità
- Modifiche ai termini di approvazione del bilancio consolidato
- Aliquote dell’addizionale comunale IRPEF
- Nuove modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
- Utilizzo delle risorse accantonate nel Fondo pluriennale vincolato
- Riscossione delle entrate locali e ruolo di AMCO S.p.A.
- Contabilizzazione del FAL per gli enti in dissesto
- Revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati per enti in disavanzo
- Tasso di interesse per i Comuni in dissesto
- Federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria e fondo per l’assistenza ai minori
- Fondo per l’armonizzazione dei trattamenti accessori del personale comunale
- Proroga termini di approvazione delle delibere TARI
- Facilitazione della rinegoziazione dei mutui degli enti locali
- Fondo di solidarietà comunale e Roma Capitale
- Estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari
- Proroga delle disposizioni sull’imposta di soggiorno – Giubileo
- Finanziamento dei dissesti finanziari
- Fondo per contenziosi connessi a calamità e cedimenti
- Attenuazione del blocco dei trasferimenti in caso di inadempimenti
- Continuità amministrativa nei Comuni di piccole dimensioni
- Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
- Rifinanziamento del fondo morosità incolpevole
- Finanziamento del Piano Casa Italia 2027–2028
- Contabilizzazione dei saldi di Città metropolitane e Province
- Investimenti territoriali e indicatori di virtuosità
- Maggiore flessibilità nell’utilizzo degli avanzi liberi
- Concorso per segretari comunali
- Recupero dei contributi alla finanza pubblica
- Iniziative per il contrasto all’antisemitismo
- Disposizioni in materia di tributi locali
- Interventi nelle zone di rispetto cimiteriale
Di seguito l’analisi dei profili di maggiore interesse per chi opera nei settori edilizia e lavori pubblici.
Rigenerazione urbana e immobili condonati
La disposizione affronta uno dei nodi più delicati della disciplina urbanistico-edilizia: la trasformabilità degli immobili oggetto di condono. La norma chiarisce che gli interventi di rigenerazione urbana previsti dalle leggi regionali – anche comprendenti demolizione e ricostruzione – possono riguardare edifici condonati ai sensi delle leggi del 1985, 1994 e 2003, ubicati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, purché muniti di titolo abilitativo in sanatoria, anche formatosi per silenzio-assenso.
Dal punto di vista tecnico, la norma apre scenari rilevanti per:
- operazioni di demolizione e ricostruzione con premialità volumetriche;
- delocalizzazione delle volumetrie;
- mutamenti di destinazione d’uso;
- adeguamenti di sagoma per armonizzazione architettonica.
Resta centrale il ruolo delle Regioni e della pianificazione locale nel dare concreta attuazione a questa apertura normativa.
Definizione agevolata dei carichi fiscali
L’art. 1, ai commi 82-101, disciplina la nuova rottamazione per carichi affidati a Agenzia delle Entrate‑Riscossione tra il 2000 e il 2023, limitatamente a liquidazioni d’ufficio per omesso versamento, controlli su detrazioni e deduzioni IRPEF e IVA, oltre che contributi previdenziali.
La norma non include in alcun modo i carichi degli enti territoriali, elemento che riduce l’impatto diretto per Comuni e Città metropolitane, ma che rischia di creare asimmetrie di trattamento tra contribuenti a seconda del soggetto creditore.
Definizione agevolata dei tributi locali
Diverso l’approccio per i tributi regionali e locali. Qui il legislatore, nei commi 102-110, attribuisce una facoltà regolamentare agli enti, che possono introdurre definizioni agevolate su:
- tributi propri;
- entrate patrimoniali;
- crediti di difficile esigibilità.
La misura richiede un atto regolamentare locale, con termini non inferiori a 60 giorni, e può estendersi anche a:
- accertamenti in corso;
- contenziosi tributari pendenti.
Critico il mancato coordinamento con la rottamazione statale: non è previsto alcun meccanismo che consenta agli enti di “agganciarsi” automaticamente per le entrate già affidate alla riscossione statale.
Impianti da fonti rinnovabili su aree comunali: repowering e vincoli patrimoniali
Il comma 467 interviene sul Testo Unico delle Fonti Energetiche Rinnovabili (d.lgs. 190/2024) disciplinando i regimi amministrativi applicabili agli interventi di repowering e potenziamento di impianti FER esistenti realizzati su aree demaniali comunali.
In particolare, si prevede che nei soli casi di repowering o potenziamento, l’intervento – pur se autorizzato – può essere realizzato esclusivamente a fronte dell’alienazione dell’area, fermo restando il riconoscimento al Comune dell’indennità di esproprio. Si tratta di una scelta che segna una discontinuità rispetto all’approccio seguito negli ultimi anni, basato sull’utilizzo di strumenti concessori o convenzionali che non incidevano sulla titolarità pubblica dei suoli.
Dal punto di vista di ANCI, la disposizione pone criticità evidenti. L’obbligo di alienazione comporta infatti la perdita definitiva del controllo pubblico dell’area, con effetti diretti sulla gestione del patrimonio, sulla pianificazione urbanistica e sulla possibilità di utilizzi futuri per finalità pubbliche. L’indennità di esproprio non sempre appare sufficiente a compensare tale perdita, soprattutto in contesti urbani o strategici.
La norma riduce inoltre la discrezionalità dell’ente locale, costringendolo a una scelta binaria: consentire l’intervento FER accettando la dismissione del bene, oppure rinunciare al repowering, anche se coerente con gli obiettivi di transizione energetica e con la pianificazione locale.
Sul piano operativo, il repowering non può più essere trattato come un semplice aggiornamento tecnologico, ma richiede un coordinamento stretto tra procedimento energetico, gestione patrimoniale e decisione politica, con inevitabili riflessi sui tempi e sulla complessità istruttoria.
Non a caso, l’Associazione ha già segnalato criticità rilevanti e ha chiesto un confronto istituzionale con Regioni e autonomie locali nell’ambito dell’iter del decreto correttivo. In attesa di eventuali aggiustamenti normativi, la disposizione impone ai Comuni una valutazione particolarmente prudente sotto il profilo patrimoniale e strategico.
Prezziari dei lavori pubblici: verso un sistema nazionale
Le disposizioni in materia di prezziari rappresentano uno degli snodi più rilevanti dell’intera legge di bilancio 2026 per il settore dei lavori pubblici.
Fulcro della riforma è l’istituzione di un prezzario nazionale dei lavori pubblici, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata.
Il prezzario nazionale non sostituisce automaticamente quelli regionali o speciali, ma assume una funzione di supporto, coordinamento e benchmark, indicando:
- le principali voci di costo di prodotti, attrezzature e lavorazioni;
- le soglie di variazione dei prezzi ammissibili a livello territoriale;
- i criteri per motivare eventuali scostamenti dai valori di riferimento.
A regime, l’utilizzo di prezziari regionali con valori significativamente divergenti rispetto al prezzario nazionale dovrà essere adeguatamente motivato, introducendo un livello di responsabilizzazione tecnica maggiore nella fase di progettazione e validazione dei quadri economici.
Accanto al prezzario nazionale viene istituito presso il MIT un Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzi delle opere pubbliche, con il compito di raccogliere e analizzare i dati relativi ai costi effettivi delle lavorazioni e alle dinamiche di mercato.
Sul piano operativo, la norma interviene anche sulla revisione dei prezzi nei contratti in essere, prevedendo che, per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 fino alla conclusione dei lavori, gli stati di avanzamento possano essere aggiornati applicando i prezziari regionali o speciali vigenti,anche in deroga alle clausole contrattuali originarie.
Il riconoscimento dei maggiori importi avviene in misura differenziata:
- 90% per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021;
- 80% per quelli con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
Viene infine prorogato e integrato il regime emergenziale introdotto dal decreto-legge n. 50/2022 sul caro-materiali, estendendone l’applicazione fino all’adozione del prezzario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Codice Appalti: le modifiche per l’attuazione del PNRR
L’art. 1, comma 623 modifica l’articolo 126, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023, ampliando le fonti di finanziamento dei premi di accelerazione.
In particolare, viene espressamente prevista la possibilità di utilizzare a tal fine anche il 50% delle economie derivanti dai ribassi d’asta.
L'intervento supera una lettura restrittiva che in molti casi aveva limitato l’effettiva applicazione della disciplina, soprattutto nei lavori finanziati con risorse vincolate o caratterizzati da quadri economici particolarmente rigidi.
Dal punto di vista delle stazioni appaltanti, la disposizione:
- rafforza la leva incentivante nei confronti degli esecutori;
- consente una gestione più flessibile delle economie di gara;
- valorizza la funzione del RUP nella rimodulazione del quadro economico in corso d’opera.
La norma chiarisce inoltre che l’utilizzo delle economie per i premi di accelerazione non pregiudica il ricorso al Fondo opere indifferibili (FOI) di cui all’art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50/2022.
Nel complesso, l’intervento sembra muoversi nella direzione di una maggiore responsabilizzazione delle stazioni appaltanti, chiamate a utilizzare in modo più strategico gli strumenti messi a disposizione dal Codice per governare tempi, costi e qualità dell’esecuzione.
Resta però centrale il tema della corretta impostazione della lex specialis e del quadro economico iniziale, per evitare che la gestione delle economie si trasformi in una fonte di contenzioso o di incertezza applicativa.
Ricostruzione post-sisma: proroghe, continuità amministrativa e risorse
Le disposizioni in materia di ricostruzione post-sisma mirano a garantire continuità e stabilità ai processi ancora in corso nei territori colpiti da eventi calamitosi, attraverso proroghe di termini, conferma degli assetti commissariali e rifinanziamento delle strutture operative.
In particolare, la norma:
- proroga al 2026 l’efficacia delle misure di sostegno ai Comuni colpiti dal sisma del 2009;
- conferma la prosecuzione della ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2012, con il subentro di un Commissario straordinario;
- estende fino al 31 dicembre 2026 la gestione straordinaria della ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, assicurando risorse per il personale e per gli uffici speciali regionali.
Accanto agli aspetti organizzativi, vengono prorogate anche le agevolazioni fiscali e le esenzioni già riconosciute alle aree terremotate, mantenendo un quadro di riferimento stabile per cittadini, imprese e amministrazioni.
Fondo pluriennale vincolato e contratti sottosoglia
Il comma 660 interviene sulla disciplina del fondo pluriennale vincolato (FPV) con l’obiettivo di favorire una più rapida attuazione degli investimenti, in particolare per i contratti sottosoglia.
Viene in particolare accolta la proposta ANCI che consente di conservare integralmente nel FPV, in sede di rendiconto, le risorse accantonate per spese di investimento non ancora impegnate, a condizione che:
- le entrate a copertura dell’intera spesa siano state integralmente accertate;
- sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.
In assenza di aggiudicazione nell’esercizio successivo, le risorse accertate ma non impegnate confluiscono nel risultato di amministrazione, con conseguente riduzione del FPV e possibilità di riprogrammazione dell’intervento.
Fasce di rispetto cimiteriali: le competenze comunali
La norma sulle fasce di rispetto cimiteriali introduce una maggiore flessibilità applicativa, rimettendo al Consiglio comunale la valutazione degli interventi urbanistici ammissibili nelle aree limitrofe agli impianti cimiteriali.
All’interno della zona di rispetto, e a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro del cimitero, il Comune può dare attuazione a interventi urbanistici purché non sussistano ragioni igienico-sanitarie ostative e sia acquisito il parere favorevole dell’ASL competente.
La norma individua tre casi tipici:
- attuazione di previsioni urbanistiche vigenti al 18 agosto 2002;
- interventi separati dal cimitero da infrastrutture fisiche rilevanti (strade pubbliche, corsi d’acqua, ferrovie, dislivelli naturali);
- interventi in contiguità con tessuti urbani già consolidati, sul lato opposto rispetto al perimetro cimiteriale.
L’intervento non introduce un’automatica edificabilità, ma consente di superare letture eccessivamente rigide della fascia di rispetto, che in molti contesti avevano prodotto aree di fatto inutilizzabili.
Resta centrale la valutazione discrezionale e motivata del Comune, chiamato a bilanciare tutela sanitaria, pianificazione urbanistica e governo del territorio.
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Nota