Conto Termico 3.0, nessuna sanzione nei contratti tipo: cosa succede in caso di violazioni
Il sistema dei controlli, il ruolo del GSE e l’applicazione pratica delle sanzioni previste dall’art. 42 del D.Lgs. 28/2011
Con la pubblicazione delle Regole Applicative del GSE, avvenuta il 19 dicembre scorso, e dei contratti tipo approvati da ARERA con delibera del 23 dicembre 2025 ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del DM 7 agosto 2025 e pubblicati dal GSE il 29 dicembre 2025, si completa il quadro attuativo del Conto Termico 3.0, che può dirsi ora pienamente operativo.
Come spesso accade in materia di incentivi, tuttavia, l’entrata in vigore del meccanismo rende necessaria una lettura attenta e complessiva delle fonti normative e degli strumenti applicativi, al fine di evitare interpretazioni parziali e valutare correttamente le conseguenze in caso di irregolarità.
Assenza di sanzioni nei contratti tipo del Conto Termico 3.0
Nei contratti tipo del Conto Termico 3.0 non sono previste sanzioni amministrative: i testi disciplinano esclusivamente il rapporto contrattuale di incentivazione e non contengono clausole sanzionatorie. Il contenuto contrattuale è infatti focalizzato sulla regolazione del rapporto civilistico, sulle condizioni di erogazione del beneficio e sugli strumenti di tutela patrimoniale del Gestore in caso di indebita percezione degli incentivi. Tale assetto, tuttavia, non può essere letto in modo isolato, ma va ricondotto al perimetro proprio del contratto tipo, che non esaurisce il quadro delle conseguenze previste dall’ordinamento in caso di violazioni.
La natura esclusivamente civilistica delle previsioni emerge con chiarezza dall’articolo 10 del contratto tipo, rubricato “Recupero degli importi indebitamente percepiti”, che riconosce al GSE la facoltà di recuperare le somme non dovute, anche mediante compensazione con altri rapporti contrattuali in essere, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. La clausola, coerentemente con la funzione della scheda-contratto, disciplina unicamente la restituzione dell’indebito e le modalità di recupero, senza attribuire alla violazione una qualificazione sanzionatoria in senso proprio.
L’assenza di sanzioni nel contratto tipo non incide, per contro, sull’operatività del sistema sanzionatorio previsto dalla normativa primaria. Le sanzioni amministrative pecuniarie trovano infatti fondamento nell’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 28/2011, espressamente richiamato sia dal DM 7 agosto 2025 sia dalle Regole applicative del Conto Termico 3.0, che disciplinano in modo puntuale il sistema dei controlli e degli accertamenti.
Il contratto tipo come strumento civilistico di regolazione del beneficio
Il contratto tipo del Conto Termico 3.0 disciplina il perfezionamento del rapporto a seguito del provvedimento di ammissione agli incentivi, la durata del periodo di incentivazione, le modalità di corresponsione, anche in forma rateizzata, nonché gli obblighi documentali e informativi a carico del soggetto responsabile. Sono inoltre disciplinate le ipotesi di sospensione dell’erogazione e di risoluzione del rapporto, in presenza di perdita dei requisiti o di inadempimenti contrattuali.
Sul piano degli obblighi, il contratto richiama in modo esplicito la necessità di consentire le attività di verifica e sopralluogo, nonché la corretta conservazione e gestione della documentazione, in coerenza con quanto stabilito dal decreto istitutivo e dalle Regole applicative. In tale contesto, le conseguenze disciplinate dal contratto restano circoscritte alla sfera del rapporto economico, attraverso strumenti tipicamente civilistici, quali la sospensione dei pagamenti, la risoluzione del rapporto e il recupero delle somme indebitamente erogate.
Questa impostazione corrisponde alla funzione propria del contratto tipo, che non introduce un autonomo apparato repressivo, ma regola le condizioni di accesso e mantenimento del beneficio e gli strumenti di tutela patrimoniale del Gestore. Le conseguenze sanzionatorie in senso stretto, invece, sono riservate a fonti di rango legislativo e seguono un procedimento distinto e autonomo.
Art. 42 D.Lgs. 28/2011: controlli, decadenza e sanzioni amministrative pecuniarie
L’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 28/2011 stabilisce che “l’erogazione di incentivi nei settori elettrico, termico e dell’efficienza energetica […] è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili”. La verifica avviene attraverso controlli documentali e controlli a campione sugli impianti; i controlli in sito possono essere effettuati anche senza preavviso e riguardano la documentazione, la configurazione impiantistica e le caratteristiche tecnico-prestazionali dell’intervento incentivato.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il comma 3 prevede che il GSE “dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate”, e “trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481”. Il ruolo del GSE si configura dunque come istruttorio e provvedimentale sul beneficio, ma non sanzionatorio: il Gestore accerta le violazioni, adotta i provvedimenti relativi all’incentivo e trasmette gli esiti all’Autorità competente per l’eventuale esercizio del potere sanzionatorio.
Le sanzioni richiamate dall’articolo 42 sono amministrative pecuniarie. La loro quantificazione non è automatica, ma avviene nell’ambito del procedimento sanzionatorio avviato dall’Autorità, secondo i criteri generali di gravità della violazione, durata e imputabilità della condotta, in coerenza con la disciplina generale del settore energetico.
Decurtazioni dell’incentivo e ricadute operative per i tecnici
L’articolo 42, comma 3, prevede inoltre, “al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’energia termica e il risparmio energetico”, una misura alternativa alla decadenza totale per gli impianti che, al momento dell’accertamento, percepiscono incentivi. In tali casi il GSE dispone una decurtazione dell’incentivo in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento, in ragione dell’entità della violazione. La norma introduce inoltre un meccanismo premiale in caso di autodenuncia, prevedendo la riduzione della decurtazione della metà qualora le violazioni siano spontaneamente comunicate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica.
In chiave tecnico-operativa, la decurtazione può costituire l’esito applicabile, ad esempio, qualora sia riscontrata la non piena conformità di un componente secondario, a fronte di un impianto correttamente installato e funzionante, idoneo a garantire la produzione energetica o il risparmio atteso. Diverso è lo scenario in cui il controllo accerti difformità sostanziali, come l’installazione di un generatore diverso da quello dichiarato o prestazioni reali inferiori a quelle poste a base della richiesta. In tali casi, la violazione assume rilievo ai fini dell’ammissibilità del beneficio e comporta la decadenza dagli incentivi, il recupero delle somme erogate e la trasmissione degli esiti all’Autorità per l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il quadro applicativo del Conto Termico 3.0 conferma pertanto la netta separazione tra la disciplina contrattuale del rapporto di incentivazione e la disciplina legislativa dei controlli e delle sanzioni. Per progettisti, direttori dei lavori e tecnici coinvolti negli interventi incentivati, tale distinzione si traduce in una particolare attenzione alla corretta impostazione progettuale, alla conformità tecnico-prestazionale degli interventi e alla puntuale rappresentazione dei dati e delle caratteristiche impiantistiche in fase di richiesta e durante l’intero periodo di incentivazione.
A cura di Cristian
Angeli
Ingegnere esperto di agevolazioni fiscali, perizie e
contenziosi edilizi
www.cristianangeli.it