Incentivi alle funzioni tecniche: cosa cambia con la Legge di Bilancio 2026

Regolamento, art. 45 del Codice dei contratti e sostenibilità finanziaria di un istituto sempre più centrale

di Daniele Ricciardi - 07/01/2026

L’art. 20, comma 26 della Legge di Bilancio 2026 interviene nuovamente sul tema degli incentivi per le funzioni tecniche, confermando quanto questo istituto – nato nel 1994 per valorizzare la professionalità dei RUP e delle strutture tecniche – sia diventato uno dei nodi più sensibili dell’intera disciplina dei contratti pubblici.

Incentivi alle funzioni tecniche e Legge di Bilancio 2026

Al fine di dare attuazione, per le amministrazioni centrali dello Stato, alle disposizioni di cui all’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all’articolo 45 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ragioniere generale dello Stato, per l’anno finanziario 2026, è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta dell’amministrazione competente, ai pertinenti capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione della medesima amministrazione le somme versate all’entrata del bilancio dello Stato riguardanti le risorse allo scopo destinate per ciascun appalto di lavori, servizi o forniture da parte della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, ferma restando l’adozione del regolamento che ciascuna amministrazione deve adottare per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche”.

Il legislatore della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, torna sul punto dopo un anno già segnato da modifiche rilevanti: il Decreto correttivo del Codice dei contratti e il successivo Decreto Infrastrutture avevano infatti ampliato la platea dei beneficiari dell’art. 45, includendo anche i dirigenti, superando un’interpretazione restrittiva che per anni aveva generato contenziosi e applicazioni disomogenee. Una scelta coerente con l’impianto del nuovo Codice, che riconosce la responsabilità manageriale nella gestione del ciclo di vita dell’appalto e la centralità delle competenze tecniche interne.

È proprio necessario un regolamento?

La Legge di Bilancio, tuttavia, introduce un elemento che merita attenzione: richiama la necessità di un regolamento per disciplinare l’erogazione degli incentivi. Un richiamo che appare quantomeno anomalo, poiché il Codice dei contratti non prevede affatto l’obbligo di un regolamento. Per attribuire un trattamento accessorio e variabile – quale è l’incentivo – è sufficiente la contrattazione decentrata integrativa, come avviene per tutte le altre voci del salario accessorio. L’inserimento di un ulteriore livello regolatorio rischia dunque di creare confusione e rallentare l’operatività delle amministrazioni.

Non è un caso che l’attenzione politica e tecnica sul tema sia cresciuta negli ultimi mesi. Un ruolo decisivo lo ha avuto anche ASSORUP, che ha mantenuto costante la pressione istituzionale, culminata con una petizione che ha raccolto centinaia di adesioni e presentata ai parlamentari attenti alla materia, che ha riportato al centro del dibattito la necessità di riconoscere dignità economica e professionale ai RUP italiani. È anche grazie a questo lavoro che, per la prima volta, gli incentivi tecnici entrano esplicitamente nella legge di bilancio.

Una legge che, peraltro, dovrebbe affrontare anche un altro nodo: la formazione obbligatoria dei RUP, oggi finanziata dai fondi PNRR introdotti dal decreto 76/2020 e destinati a esaurirsi. La legge di bilancio sarebbe il contenitore naturale per assicurare continuità a un investimento strategico, ma ancora una volta manca un’Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) adeguata, capace di stimare costi, benefici e sostenibilità delle misure proposte.

Quali sono i numeri ufficiali sugli incentivi?

Ed è proprio sui numeri che si apre il vero tema politico‑finanziario. Quanti sono i soggetti beneficiari di questa misura? Quanto valgono gli incentivi per le amministrazioni centrali dello Stato? Una stima, pur grezza, è possibile. Secondo la banca dati ANAC, nel 2025 la spesa complessiva in appalti e concessioni ha raggiunto i 430 miliardi di euro. Anche depurando il dato, il limite massimo del 2% previsto dall’art. 45 porterebbe a un potenziale teorico di 8,6 miliardi di euro di incentivi per tutte le stazioni appaltanti. Una cifra enorme, anche volendola limitare alle PAC, che equivale a una vera e propria manovra finanziaria. È evidente che nessun Governo – indipendentemente dal colore politico – ha interesse a trasformare un istituto premiale in un costo di tale portata senza un quadro chiaro di sostenibilità.

Nel mese di ottobre ASSORUP ha formulato una richiesta ad ANAC di un tavolo tecnico per affrontare il tema in modo strutturale. Ha fatto seguito solo un incontro con i vertici dell’Autorità, mentre giace nella VIII Commissione Ambiente della Camera una proposta di indagine conoscitiva sullo stato dei RUP italiani. Ma prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con la matematica, perché senza numeri certi le norme rischiano di essere più un esercizio di stile che un reale strumento di valorizzazione delle competenze tecniche.

Sarà quindi fondamentale seguire il lavoro del Ragioniere generale dello Stato per comprendere come il MEF intenda procedere. Perché gli incentivi non sono un dettaglio: sono un investimento sulla qualità della spesa pubblica, sulla capacità amministrativa e sulla credibilità dell’intero sistema degli appalti. E continuare a rinviare il problema, lasciandolo in sospeso con decreti attuativi, non lo farà certo scomparire.

A cura di Daniele Ricciardi
avvocato, esperto in contratti pubblici
Presidente di ASSORUP

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