RTI e requisiti nei servizi e forniture: i chiarimenti del Consiglio di Stato
Negli appalti di servizi e forniture non vige una regola generale di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione: l’art. 68, comma 11, del d.lgs. 36/2023 ha natura suppletiva e derogabile dalla lex specialis
Negli appalti di servizi e forniture, il nuovo Codice dei contratti ha davvero cambiato le regole del gioco sui raggruppamenti temporanei di imprese? L’indicazione delle quote di esecuzione serve solo a definire l’organizzazione interna del RTI o diventa anche il parametro per verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnica dei singoli operatori?
E soprattutto: l’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 ha esteso anche a servizi e forniture quella rigida corrispondenza tra requisiti e quote che, storicamente, caratterizzava solo gli appalti di lavori?
Sono quesiti che incidono direttamente sulla struttura delle offerte, sulle scelte di aggregazione tra operatori economici e, non da ultimo, sulle strategie difensive nei contenziosi post-aggiudicazione.
RTI e requisiti nei servizi e forniture: il Consiglio di Stato sulle quote di partecipazione
Queste questioni emergono in modo chiaro nel caso affrontato dal Consiglio di Stato con la sentenza del 5 gennaio 2026, n. 57, che prende le mosse da una procedura di gara per la stipula di un accordo quadro pluriennale avente ad oggetto una fornitura, suddivisa in più lotti e aggiudicata con il criterio del minor prezzo.
Il caso riguarda l’impugnazione, da parte della seconda classificata, dell’aggiudicazione di uno dei lotti a un RTI orizzontale.
Queste le tesi sostenute dalla ricorrente:
- la mandataria del RTI non avrebbe posseduto, in misura proporzionale alla propria quota di esecuzione, il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto dalla lex specialis;
- le mandanti non avrebbero indicato correttamente le rispettive quote di esecuzione, rendendo impossibile alla stazione appaltante verificare il possesso dei requisiti in capo ai singoli operatori;
- il nuovo art. 68 del Codice dei contratti avrebbe introdotto una regola generale di corrispondenza tra qualificazione e quota di prestazione, applicabile anche agli appalti di forniture.
Argomentazioni che il TAR non aveva condiviso, ritenendo legittima l’impostazione della gara e conforme al disciplinare il possesso cumulativo dei requisiti in capo al RTI.
Da qui l’appello, che ha offerto al Consiglio di Stato l’occasione per affrontare in modo diretto un passaggio particolarmente significativo del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Il quadro normativo di riferimento: continuità e limiti dell’art. 68
Per valorizzare i passaggi logici che sorreggono la propria decisione, il Consiglio di Stato ha dedicato un passaggio significativo alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, chiarendo come l’art. 68 del d.lgs. n. 36/2023 non possa essere interpretato come una norma di discontinuità rispetto al passato.
Il punto di partenza è la distinzione strutturale
tra appalti di
lavori e appalti di servizi e
forniture.
Solo nei lavori, infatti, opera storicamente
il principio della necessaria
corrispondenza tra quota di partecipazione, quota di
esecuzione e requisiti di qualificazione, in ragione
del sistema SOA fondato su categorie e
classifiche predeterminate.
Nei servizi e nelle forniture, invece, tale principio non ha mai avuto valore generale, essendo rimessa alla lex specialis la scelta di imporre – o meno – requisiti pro quota.
In questa prospettiva si colloca la nuova formulazione dell’art. 68, comma 11. Secondo il Collegio, la disposizione non introduce una regola generale di corrispondenza anche per servizi e forniture, ma ribadisce un principio già noto, destinato a trovare applicazione piena nei lavori e solo qualitativa negli altri settori.
Determinante è, a tal fine, il rinvio all’allegato II.12, il cui art. 30 riproduce la disciplina già contenuta nel d.P.R. n. 207/2010, chiaramente riferita al sistema di qualificazione dei lavori pubblici. Questo richiamo non può essere esteso in via analogica a servizi e forniture senza alterare l’impianto complessivo della norma.
Il Consiglio di Stato richiama poi la legge delega n. 78/2022, evidenziando come i criteri direttivi non abbiano consentito delle innovazioni restrittive sul cumulo dei requisiti nei RTI per servizi e forniture, anche perché un’interpretazione diversa dell’art. 68, comma 11, avrebbe posto seri profili di incompatibilità con l’art. 76 Cost., per eccesso di delega.
Il quadro si completa con il riferimento alla disciplina unionale, in particolare all’art. 63 della direttiva 2014/24/UE, che ammette il ricorso alle capacità di altri soggetti e consente alle stazioni appaltanti di imporre vincoli solo in relazione allo svolgimento di compiti essenziali, secondo un approccio qualitativo e proporzionato.
In questo assetto, l’art. 68, comma 11, assume dunque natura suppletiva e derogabile: una regola di default, destinata a operare solo in assenza di una diversa e motivata disciplina della lex specialis, che resta il fulcro della regolazione dei requisiti nei RTI per servizi e forniture.
L’analisi del Consiglio di Stato
Sulla base di questi presupposti normativi, il Consiglio di Stato ha chiarito che, nei servizi e nelle forniture, la prestazione è normalmente unitaria e non frazionabile.
Di conseguenza, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono richiesti, come regola generale, al raggruppamento nel suo insieme, mentre al singolo esecutore è richiesto il possesso della qualificazione qualitativa necessaria per svolgere la parte di prestazione assunta.
In questa prospettiva:
- non rilevano eventuali disallineamenti minimi tra quota di esecuzione e quota di esperienza dichiarata dalla singola impresa;
- non è necessaria una corrispondenza matematica tra percentuale di prestazione ed entità del requisito posseduto;
- assume rilievo decisivo la lex specialis, che può imporre regole più rigorose o, al contrario, confermare il cumulo dei requisiti, purché in modo proporzionato e giustificato.
Nel caso esaminato, il disciplinare prevedeva espressamente che il requisito delle forniture analoghe fosse posseduto dal RTI nel complesso, e tale previsione è stata ritenuta pienamente legittima.
Allo stesso modo, non rileva nemmeno la mancata indicazione delle quote delle mandanti. Sul punto, il Collegio ha evidenziato come, trattandosi di un RTI orizzontale, la quota residua fosse logicamente ripartita in parti uguali tra le mandanti, circostanza poi confermata dal mandato collettivo.
In ogni caso, l’assenza di una previsione espressa di esclusione nel disciplinare e il divieto di automatismi espulsivi sancito dall’art. 10 del Codice impedivano di qualificare l’asserita omissione come causa di esclusione.
Conclusioni
L’appello è stato quindi respinto, confermando la decisione di primo grado e ribadendo un principio che ha un impatto operativo rilevante: l’art. 68, comma 11, del d.lgs. n. 36/2023 non ha introdotto, per i servizi e le forniture, una regola generale di necessaria corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di partecipazione o di esecuzione.
Una simile corrispondenza resta circoscritta agli appalti di lavori, dove opera il sistema strutturato delle qualificazioni SOA, mentre nei servizi e nelle forniture continua a valere la regola del cumulo dei requisiti in capo al RTI nel suo complesso, salvo diversa previsione della legge di gara.
Al netto delle novità formali del nuovo Codice, la sentenza riafferma quindi una linea di continuità sostanziale con il passato e offre un punto di riferimento operativo per stazioni appaltanti e operatori economici nella predisposizione della lex specialis e nella verifica dei requisiti negli affidamenti di servizi e forniture.
Documenti Allegati
Sentenza