Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 ridisegna il sistema

Dal prezzario nazionale all’obbligo di motivazione degli scostamenti, come cambia il rapporto con i prezzari regionali e i prezzari speciali dopo il Codice dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 08/01/2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) è intervenuta in modo significativo sulla disciplina dei prezzari delle opere pubbliche, introducendo un nuovo assetto fondato su coordinamento, trasparenza e responsabilità tecnica.

Con l’art. 1, commi 487, 488 e 489, il legislatore ha previsto – con effetti a decorrere dal 2026 – l’istituzione di un prezzario nazionale dei lavori pubblici e di un Osservatorio permanente presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l’obiettivo dichiarato di:

  • monitorare l’andamento dei costi;
  • promuovere condizioni di equilibrio contrattuale;
  • rafforzare la sostenibilità dei quadri economici nel medio e lungo periodo.

Si tratta di un intervento che non nasce in modo isolato, ma che si innesta nel disegno già tracciato dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), e in particolare nelle disposizioni dell’art. 41, comma 13, e dell’Allegato I.14, che disciplinano la formazione e l’aggiornamento dei prezzari regionali.

Costi e prezzari nel Codice dei contratti pubblici

Il Codice dei contratti pubblici affronta il tema dei costi delle opere nel contesto più ampio della progettazione. L’art. 41, che disciplina livelli e contenuti della progettazione, dedica il comma 13 alla determinazione dei costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni.

La norma stabilisce che, per i contratti di lavori, tali costi devono essere determinati facendo riferimento ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto, desunti dai prezzari annualmente aggiornati dalle Regioni e dalle Province autonome. Solo nei casi espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è possibile ricorrere a prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti.

Lo stesso comma 13 rinvia all’Allegato I.14, che rappresenta il fulcro tecnico della disciplina dei prezzari regionali. L’Allegato definisce criteri omogenei per la redazione, l’aggiornamento e la revisione dei prezzari, nel rispetto dell’autonomia regionale, ma all’interno di un quadro metodologico condiviso. Viene richiesto l’aggiornamento con cadenza annuale e la considerazione sistematica delle principali componenti di costo, dalla manodopera ai materiali, dalle attrezzature alle condizioni di mercato.

L’Allegato I.14 svolge quindi una funzione di raccordo tra il dato normativo e l’operatività quotidiana delle stazioni appaltanti e dei progettisti, ponendo le basi per un sistema dei prezzari fondato su coerenza, comparabilità e trasparenza.

Il prezzario nazionale: uno strumento di supporto e coordinamento

È su questo impianto che interviene la Legge di Bilancio 2026. Il comma 487 prevede l’adozione di un prezzario nazionale dei lavori pubblici, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata.

La funzione del prezzario nazionale è chiaramente delineata dalla norma. Non si tratta di un listino vincolante né di uno strumento destinato a sostituire i prezzari regionali. Al contrario, il prezzario nazionale è destinato a operare quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle Regioni ai sensi dell’art. 41, comma 13, nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, previa autorizzazione del MIT.

Il legislatore chiarisce così che il prezzario nazionale è chiamato ad assumere il ruolo di riferimento strutturale comune dell’intero sistema. I prezzari regionali e quelli speciali non vengono superati, ma sono ricondotti all’interno di un quadro unitario, fondato su criteri condivisi e su dati confrontabili a livello nazionale.

Elemento centrale di questa impostazione è l’individuazione, nel prezzario nazionale, delle soglie di variazione territoriale dei prezzi. Non valori rigidi, ma un perimetro di variabilità fisiologica, costruito tenendo conto del contesto territoriale, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione.

Autonomia sì, ma motivata: il cambio di paradigma del comma 487

Il passaggio forse più innovativo del comma 487 riguarda l’obbligo di motivazione degli scostamenti. La norma stabilisce che le Regioni, le Province autonome e le stazioni appaltanti autorizzate all’adozione di prezzari speciali devono motivare, in sede di adozione, eventuali scostamenti rispetto alle stime di prezzo e alle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.

Non si tratta di una previsione meramente formale. Il legislatore introduce un vero e proprio onere motivazionale, che incide sulla natura stessa del prezzario. L’autonomia organizzativa resta, ma non è più silenziosa: ogni scelta che si collochi al di fuori delle soglie nazionali deve essere spiegata, argomentata e ricondotta a elementi oggettivi.

In questo modo il prezzario evolve da semplice strumento tecnico di supporto alla progettazione ad atto amministrativo consapevole e difendibile, destinato ad accompagnare l’intero ciclo dell’opera, dalla fase progettuale fino ai controlli successivi.

L’Osservatorio MIT e il governo del dato

Accanto al prezzario nazionale, i commi 488 e 489 prevedono l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.

All’Osservatorio sono attribuite funzioni di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni, nonché di monitoraggio dell’aggiornamento dei prezzari regionali e speciali. È inoltre previsto un controllo, a campione, sulla congruità dell’applicazione dei prezzari ai contratti di importo superiore a 100 milioni di euro.

Pur essendo istituito direttamente dalla legge, anche l’Osservatorio vedrà definite composizione, modalità operative e criteri di funzionamento attraverso il decreto attuativo previsto dalla stessa Legge di Bilancio. Su proposta delle stazioni appaltanti, potrà inoltre esprimere pareri non vincolanti di congruità dei costi sui progetti di fattibilità tecnica ed economica finanziati con risorse statali o europee, rafforzando il presidio informativo senza incidere sulle competenze decisionali.

Implicazioni operative per progettisti e stazioni appaltanti

Dal punto di vista operativo, il nuovo assetto rafforza il peso delle scelte tecniche. L’art. 41, comma 13, continua a imporre che il quadro economico dei lavori si fondi sui prezzi aggiornati alla data di approvazione del progetto, mentre il prezzario nazionale è destinato a diventare il termine di confronto per verificare la coerenza dei valori adottati.

I prezzari regionali e speciali restano strumenti pienamente legittimi, ma sono ora chiamati a misurarsi con un riferimento nazionale esplicito. Gli eventuali scostamenti non sono preclusi, ma devono essere motivati in modo puntuale, tenendo conto delle specificità territoriali e delle condizioni di esecuzione.

Ne deriva un sistema nel quale il prezzario non è più un semplice allegato al progetto, ma un elemento centrale del governo del contratto, destinato a incidere anche sulla gestione dei quadri economici e sulla fase esecutiva.

Conclusioni operative

Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore compie un passo deciso verso un sistema dei prezzari più ordinato e coordinato. Il prezzario nazionale è destinato ad assumere il ruolo di riferimento strutturale comune, a supporto dei prezzari regionali e dei prezzari speciali previsti dall’art. 41, comma 13, mentre l’obbligo di motivare gli scostamenti introduce una responsabilità tecnica esplicita nelle scelte di costo.

La piena attuazione di questo nuovo assetto richiede però un passaggio fondamentale: l’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata. Il decreto dovrà essere emanato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 e, considerato che la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2026, il termine ultimo per l’adozione è fissato al 29 giugno 2026.

Solo con questo decreto saranno definiti in modo puntuale contenuti, modalità di aggiornamento e criteri applicativi del prezzario nazionale e dell’Osservatorio.

In attesa di tale passaggio, il segnale normativo è comunque chiaro: dal 2026 il tema dei prezzi nei lavori pubblici non viene più affrontato come una variabile emergenziale, ma come una componente ordinaria del governo dei contratti, da gestire con strumenti coordinati, dati confrontabili e motivazioni tecnicamente solide, all’interno di un quadro finalmente più stabile e leggibile.

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