Appalti di forniture e prova pratica: il TAR sull'onere del concorrente

Quando la prova pratica richiede strumenti di misura, l’onere di presentare prodotti adeguati per il test ricade sul concorrente. Il TAR Sicilia chiarisce il ruolo dell’art. 108, della lex specialis e della verifica funzionale dell’offerta

di Redazione tecnica - 08/01/2026

Nelle procedure di affidamento di forniture tecnologicamente complesse, il rapporto tra lex specialis, valutazione tecnica dei prodotti e responsabilità dell’operatore economico può rappresentare un problema della presentazione dell’offerta.

Qual è, in concreto, il perimetro dell’onere che grava sul concorrente quando il disciplinare o il capitolato prevedono verifiche funzionali? Fino a dove può spingersi la stazione appaltante nel richiedere test che vadano oltre la mera verifica documentale? E in che misura la mancata disponibilità della strumentazione incide sulla valutazione di conformità dell’offerta, anche in una fase successiva all’aggiudicazione?

A offrire una risposta puntuale a questi interrogativi è la sentenza del TAR Sicilia, 29 dicembre 2025, n. 3783, intervenendo sull’estensione dell’onere che grava sull’operatore economico in sede di prova pratica e, in particolare, sulla ripartizione delle responsabilità quando la verifica tecnica richiede l’utilizzo di strumenti di misura o di simulazione.

Prova pratica nelle forniture: fino a che punto arriva l’onere del concorrente?

Il caso in esame riguarda una procedura per la fornitura di apparecchiature medicali, svolta sul MEPA ai sensi degli articoli 50 e 108 del d.lgs. n. 36/2023.

Dopo l’aggiudicazione, la commissione tecnica aveva attivato la prova pratica prevista dal capitolato, finalizzata a verificare alcuni profili funzionali delle apparecchiature offerte. La prova non era stata però eseguita perché l’operatore economico aggiudicatario non aveva messo a disposizione uno strumento ritenuto necessario dalla commissione per effettuare le misurazioni.

Da qui la decadenza dall’aggiudicazione, contestata dall’impresa sul presupposto che:

  • il simulatore non fosse stato espressamente richiesto;
  • la prova potesse essere svolta sulla base della sola documentazione tecnica;
  • l’onere di dettagliare gli strumenti necessari gravasse sull’amministrazione.

Ne era quindi scaturito il ricorso al TAR, chiamato a valutare la legittimità dell’operato della stazione appaltante.

Quadro normativo di riferimento

Nella questione rileva l’applicazione dell’art. 108 del nuovo Codice Appalti, che disciplina i criteri di aggiudicazione e, più in generale, il modo in cui la stazione appaltante è chiamata a valutare la qualità e la conformità dell’offerta. La valutazione non può infatti arrestarsi a un controllo meramente formale della documentazione prodotta, ma deve consentire un accertamento effettivo della rispondenza del bene offerto alle esigenze funzionali poste a base di gara.

È proprio in questa prospettiva che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito come la conformità del prodotto non si esaurisca nella fase di ammissione o di valutazione dell’offerta, ma possa atteggiarsi a vero e proprio requisito di esecuzione del contratto, legittimamente verificabile anche dopo l’aggiudicazione. Questo non significa che la verifica sostanziale delle prestazioni offerte costituisca una riapertura della gara, ma rappresenta una fase fisiologica del procedimento, funzionale a garantire l’effettività dell’interesse pubblico perseguito.

Nel caso in esame, ruolo decisivo ha assunto anche la lex specialis e, in particolare, la clausola del capitolato tecnico dedicata alla prova pratica, che attribuiva alla commissione la facoltà di richiedere verifiche funzionali e di eseguire misure strumentali, ponendo espressamente in capo all’operatore economico l’onere di mettere a disposizione tutti gli strumenti di controllo necessari.

Una previsione di questo tipo, secondo il TAR, non lascia margini interpretativi: se la gara contempla prove pratiche e misure strumentali, è l’offerente che deve farsi carico di predisporre quanto occorre per renderle concretamente eseguibili, senza che sia necessario un ulteriore dettaglio o un’elencazione puntuale da parte della stazione appaltante.

L'analisi del TAR

Ed è su questo punto che si innesta il ragionamento del giudice amministrativo. Secondo il Collegio, la clausola del capitolato che prevedeva la possibilità di effettuare misure strumentali e imponeva alla ditta offerente di mettere a disposizione tutti gli strumenti di controllo necessari, compresi i simulatori, era chiara e autosufficiente.

Ne consegue che:

  • la mancata disponibilità del simulatore era imputabile esclusivamente al concorrente;
  • l’impossibilità di eseguire la prova pratica legittimava l’esclusione o la decadenza dall’aggiudicazione;
  • non assumeva rilievo la circostanza che la necessità del simulatore non fosse stata ribadita nelle comunicazioni operative.

Da questo punto di vista, particolarmente significativo è il passaggio con cui il TAR afferma che, in presenza di una verifica avente ad oggetto l’utilizzo dinamico e funzionale del bene, la necessità di dotarsi di un simulatore deve considerarsi in re ipsa.

In altri termini, se la prova riguarda prestazioni che emergono solo in condizioni operative simulate e se il capitolato consente l’esecuzione di misure strumentali, l’operatore economico non può attendersi che sia la stazione appaltante a elencare analiticamente ogni singolo strumento necessario. La valutazione tecnica sulla dotazione minima per rendere possibile la prova ricade sul concorrente, che conosce – o dovrebbe conoscere – il funzionamento del bene offerto.

La conformità del prodotto non è quindi solo requisito di partecipazione, ma può atteggiarsi a condizione di eseguibilità del contratto, sempre legittimamente esigibile anche dopo l’aggiudicazione.

In questo quadro, la commissione tecnica opera come organo tecnico della stazione appaltante e la verifica si inserisce legittimamente nel procedimento di autotutela attivato dal RUP. La carenza strumentale non è quindi un vizio procedimentale, ma rappresenta un inadempimento del concorrente rispetto agli obblighi assunti con l’offerta.

Conclusioni operative

Il ricorso è stato respinto, con conferma della scelta della SA sia in relazione alla decadenza dell’aggiudicazione che in riferimento all’interpretazione della lex specialis adottata dall’amministrazione.

La prova pratica si conferma uno strumento pienamente legittimo di verifica sostanziale negli appalti di forniture, tanto più se la lex specialis prevede misure strumentali. La mancanza di simulatori o strumenti di controllo non costituisce una carenza sanabile, ma solo un fatto imputabile al concorrente, senza che la stazione appaltante sia tenuta a guidare l’operatore nella predisposizione della prova.

Considerato anche il principio di autoresponsabilità che deve guidare l’attività di presentazione delle offerte, gli operatori economici sono chiamati a una maggiore responsabilità tecnica nella fase di verifica, soprattutto quando l’oggetto della fornitura non è un bene statico, ma un sistema che deve essere dimostrato nel suo funzionamento reale.

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