Errori nel progetto scoperti a lavori avviati: cosa succede davvero

Il chiarimento del MIT su verifica del progetto, responsabilità del progettista e soluzioni in fase esecutiva

di Redazione tecnica - 13/01/2026

Se un progetto è stato verificato e validato ai sensi dell’art. 42 del Codice dei contratti, cosa succede se emergono errori o omissioni progettuali in fase di esecuzione?
È possibile utilizzare le disposizioni contenute nell’art. 120, comma 15-bis del Codice dei contratti oppure la verifica e la validazione escludono a monte questo tipo di intervento?

E come si applica questa previsione quando la direzione dei lavori è affidata a un soggetto diverso dal progettista, e quest’ultimo ha ormai concluso il proprio incarico, con prestazioni già verificate, validate e regolarmente liquidate?

In altre parole, il comma 15-bis consente davvero di “riattivare” il progettista anche dopo la chiusura del suo rapporto contrattuale? E con quali limiti?

Errori nel progetto scoperti a lavori avviati: l’orientamento del MIT

Sono quesiti tutt’altro che teorici, che incidono direttamente sulla pratica professionale e sulla gestione concreta dei lavori pubblici. Proprio per questo il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere n. 3896 dell’11 dicembre 2025, è intervenuto a fornire una prima interpretazione del nuovo comma 15-bis dell’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024 (decreto correttivo).

La disposizione consente alle stazioni appaltanti, in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore, di verificare la presenza di errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione, individuando soluzioni progettuali tempestive coerenti con il principio del risultato.

Una previsione che, proprio per la sua formulazione ampia, ha sollevato dubbi interpretativi immediati, soprattutto se letta insieme al sistema – tutt’altro che marginale – della verifica e validazione del progetto.

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere correttamente la portata del parere, è utile ricollocarlo all’interno dell’architettura complessiva del Codice dei contratti.

Da un lato c’è l’art. 42 del D.Lgs. 36/2023, che costruisce un sistema rigoroso di verifica e validazione del progetto, attribuendo responsabilità precise sia al progettista sia al validatore. È qui che il legislatore colloca il controllo preventivo della qualità progettuale, prima ancora che l’opera entri nella fase esecutiva.

Dall’altro lato c’è l’art. 120, che disciplina le modifiche contrattuali in corso di esecuzione e le varianti, fissandone condizioni, limiti quantitativi e confini applicativi, proprio per evitare che l’esecuzione diventi il luogo di continue riscritture del progetto.

Il comma 15-bis si inserisce in questo equilibrio come una previsione mirata e circoscritta: non una deroga generalizzata, ma uno strumento pensato per affrontare situazioni eccezionali, nel rispetto del principio del risultato, dei limiti economici alle modifiche contrattuali e della necessaria valutazione di convenienza rispetto alle procedure ordinarie.

È questo il perimetro applicativo entro cui il MIT invita a collocare la norma.

La risposta del MIT: i chiarimenti essenziali

Il parere n. 3896/2025 affronta la questione distinguendo in modo ordinato i due profili posti nel quesito.

Sul primo punto, il MIT richiama con chiarezza la funzione dell’art. 42 del Codice, che disciplina un sistema strutturato e preventivo di verifica e validazione del progetto, finalizzato a intercettare errori e omissioni prima dell’approvazione e della messa a gara.

La verifica e la validazione restano, dunque, il presidio ordinario della qualità progettuale. Non a caso, il Codice sancisce anche la nullità di qualsiasi patto che limiti o escluda la responsabilità del progettista per errori o omissioni.

Detto questo, il MIT precisa che il comma 15-bis dell’art. 120 non entra in conflitto con tale sistema, ma va letto in modo sistematico. La norma, infatti, non è pensata per correggere superficialità o carenze ordinarie, ma per operare in uno spazio ben delimitato, quando:

  • l’errore o l’omissione non è stato intercettato in sede di verifica e validazione;
  • la criticità emerge solo nella fase esecutiva;
  • la sua mancata risoluzione tempestiva rischia di compromettere la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.

In questo senso, il comma 15-bis assume la funzione di strumento eccezionale, attivabile solo in presenza di condizioni oggettive e adeguatamente documentate.

Il secondo profilo riguarda un caso molto concreto: quello in cui il progettista abbia concluso il proprio incarico, con prestazioni già verificate, validate e liquidate, e la direzione dei lavori sia affidata a un soggetto diverso.

Su questo punto, il MIT chiarisce che l’applicazione del comma 15-bis presuppone comunque l’instaurazione di un nuovo rapporto contrattuale, di natura transattiva. Tale rapporto può essere instaurato:

  • con il progettista originario;
  • oppure con altro soggetto qualificato, qualora ciò risulti necessario.

La norma, quindi, non determina una riattivazione automatica dell’incarico già concluso, né una prosecuzione forzata del rapporto originario. Si tratta, piuttosto, di una nuova relazione contrattuale, giustificata esclusivamente da esigenze eccezionali di continuità progettuale.

Analisi tecnica del parere

Dal chiarimento ministeriale emergono alcuni punti fermi.

Il comma 15-bis non è uno strumento ordinario di correzione progettuale e non può essere utilizzato per rimediare a errori che avrebbero dovuto essere intercettati nella fase di verifica. La sua applicazione è ammessa solo in casi eccezionali e comprovati, che richiedono un’istruttoria puntuale e una solida base documentale.

La ratio della norma è individuata nella continuità dell’opera: la possibilità di individuare soluzioni progettuali rapide è giustificata solo quando l’interruzione dei lavori determinerebbe un pregiudizio rilevante per l’interesse pubblico.

Resta inoltre espressamente ferma la responsabilità del progettista e del validatore in presenza di gravi e comprovate carenze progettuali, che non vengono in alcun modo neutralizzate dall’attivazione del comma 15-bis.

Centrale, infine, il ruolo della stazione appaltante, chiamata a valutare caso per caso la legittimità dell’intervento, la sua sostenibilità economica e la coerenza complessiva con il quadro normativo.

Conclusioni operative

Il parere n. 3896/2025 aiuta a riportare l’art. 120, comma 15-bis dentro un perimetro applicativo chiaro, evitando letture estensive che rischierebbero di snaturarne la funzione.

La norma non nasce per correggere errori progettuali ordinari, né per compensare carenze che avrebbero dovuto essere intercettate in fase di verifica e validazione. Il suo spazio operativo è, piuttosto, quello delle situazioni limite, in cui un errore o un’omissione emergono solo in fase esecutiva e la loro mancata gestione immediata metterebbe a rischio la continuità dell’opera.

In questo quadro, il comma 15-bis non consente scorciatoieautomatismi: l’eventuale coinvolgimento del progettista – anche quando il suo incarico risulti formalmente concluso – passa sempre attraverso una nuova valutazione, un nuovo assetto contrattuale e una motivazione puntuale da parte della stazione appaltante. Nessuna “riattivazione” implicita, nessuna attenuazione delle responsabilità.

Il chiarimento del MIT rafforza così un messaggio di fondo già presente nel Codice: la qualità della progettazione e della verifica preventiva resta il primo vero presidio contro criticità che, una volta emerse in fase esecutiva, diventano inevitabilmente più complesse e onerose da gestire.

Il comma 15-bis può aiutare a uscire da situazioni difficili, ma solo quando è davvero necessario. Ed è proprio in questa eccezionalità che va letto, utilizzato e motivato.

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