Aree idonee, agrivoltaico e rinnovabili: come cambia il Testo Unico FER
Approvate le modifiche alle regole sull'individuazione delle aree idonee nel TU FER: novità su aree agricole, agrivoltaico, SAU, semplificazioni e procedimenti
È al rush finale l’approvazione della legge di conversione del D.L. n. 175/2025, con cui verrà consolidato nel d.lgs. n. 190/2024 (Testo Unico FER) un blocco di disposizioni che, fino a qui, ha vissuto di rinvii, coordinamenti e contenziosi.
Obiettivo è rendere il TU FER il riferimento normativo univoco per le procedure amministrative legate alle fonti rinnovabili, anche alla luce delle osservazioni della Commissione europea (REPowerEU) e delle pronunce del giudice amministrativo, in particolare la sentenza TAR Lazio n. 9155/2025, che ha annullato parzialmente il D.M. 21 giugno 2024 sulla disciplina delle aree idonee contenute nell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021.
La legge di conversione prende atto di questo scenario, determinando di fatto un’abrogazione implicita del decreto ministeriale e trasferendone i contenuti, depurati dalle parti censurate, direttamente nella legge.
Agrivoltaico, aree idonee e rinnovabili: cosa cambia con le modifiche al Testo Unico FER
La conversione in legge interviene in modo puntuale anche sulla qualificazione dell’impianto agrivoltaico, introducendo per la prima volta una definizione normativa espressa nel Testo Unico FER.
L’agrivoltaico viene definito come l’impianto fotovoltaico che:
- preserva la continuità delle attività colturali e pastorali;
- può prevedere moduli elevati da terra, anche con sistemi di rotazione;
- utilizza strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
Accanto alla definizione, arrivano però anche obblighi stringenti:
- è richiesta una asseverazione tecnica, da allegare al progetto, che attesti il mantenimento di almeno l’80% della produzione lorda vendibile (PLV);
- è previsto un sistema di controlli comunali nei cinque anni successivi all’entrata in esercizio, finalizzato a verificare la continuità dell’attività agricola.
L’agrivoltaico viene riconosciuto, ma al prezzo di verifiche sostanziali nel tempo, non solo in fase autorizzativa.
Aree idonee su terraferma
La conversione inserisce nel TU FER il nuovo art. 11-bis (aree idonee su terraferma), spostando qui la disciplina che prima stava nell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 (abrogato).
Alcune categorie che prima erano solo “da privilegiare” diventano idonee per legge, come:
- edifici e strutture edificate con superfici esterne pertinenziali;
- aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, logistica e data center;
- coperture di parcheggi.
Va sottolineato che questa “promozione” a idonee ope legis non elimina i vincoli paesaggistici e culturali, ma in pratica può incidere su due fronti:
- riduce l’incertezza localizzativa su aree già antropizzate;
- sposta il baricentro verso soluzioni territoriali più gestibili rispetto al fotovoltaico a terra in area agricola.
Aree agricole
Nel nuovo impianto resta confermato il principio chiave secondo cui, in aree agricole, la variazione dell’area non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra.
Vi è però un ulteriore profilo che, per il FV, produce effetti immediati sul piano operativo. Per alcune ipotesi di aree idonee collegate a stabilimenti o impianti industriali, la disciplina risulta più restrittiva, poiché:
- riduce il perimetro delle aree agricole agganciabili (ad esempio da 500 m a 350 m);
- introduce o esplicita il requisito dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) in determinate casistiche.
Come già evidenziato nel dossier di accompagnamento, vengono definiti puntualmente i criteri regionali per l’individuazione delle ulteriori aree idonee.
Tra questi spicca la previsione per cui le aree agricole idonee devono collocarsi tra lo 0,8% e il 3% della SAU regionale, con possibilità di definire percentuali a livello comunale e con un richiamo alla tutela delle aree agricole e forestali di pregio.
Le Regioni devono inoltre escludere divieti generali e astratti all’installazione di impianti FER, salve le eccezioni previste.
Semplificazioni se l’impianto è tutto in area idonea
Il nuovo art. 11-quater disciplina gli effetti procedurali della localizzazione in area idonea.
Per gli interventi soggetti ad autorizzazione unica (AU), il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante; in caso di mancata espressione nei termini, l’autorità procedente può comunque decidere. I termini procedimentali sono inoltre ridotti di un terzo.
Resta però una clausola decisiva: il regime semplificato opera solo se l’impianto ricade interamente all’interno di un’area idonea.
Inoltre, con il nuovo art. 11-quinquies, l’installazione di impianti FER nelle zone di protezione dei siti UNESCO viene limitata ai soli interventi in attività libera (Allegato A del TU FER).
Piattaforma digitale e monitoraggio: contatore SAU e riparto regionale (Allegato C-bis)
La conversione inserisce nel TU FER l’art. 12-bis sulla piattaforma digitale per le aree idonee, già istituita con D.M. 17 settembre 2024, demandando a un decreto del MASE la disciplina delle modalità operative.
La piattaforma sarà interoperabile con il sistema di monitoraggio PNIEC e includerà una sezione di consultazione pubblica.
È previsto anche un contatore delle superfici agricole utilizzate (SAU) per impianti FER, alimentato dai dati forniti da Regioni e Province autonome. Viene inoltre recepita, nel nuovo Allegato C-bis, la tabella di riparto regionale della potenza installata.
Procedimenti in corso e aree agricole di elevato valore
Un ulteriore chiarimento riguarda i procedimenti autorizzativi in corso: le limitazioni o i divieti connessi alle aree agricole di elevato valore non si applicano ai procedimenti già avviati, con un richiamo esplicito anche ai procedimenti ex art. 14-quinquies della legge n. 241/1990.
Si tratta di una precisazione che riduce il rischio di effetti retroattivi e di blocchi procedurali.
Conclusioni operative
Secondo quanto disposto dalle nuove previsioni, la disciplina delle aree idonee viene definitivamente ricondotta all’interno del Testo Unico FER, superando una fase di incertezza normativa che aveva inciso sulle procedure autorizzative.
Il nuovo assetto rafforza il ruolo della legge, attribuisce alle Regioni responsabilità più puntuali e introduce criteri più stringenti, soprattutto per l’agrivoltaico e per l’utilizzo delle superfici agricole.
Per tecnici e operatori, il focus si sposta ora sulla corretta qualificazione delle aree, sulla coerenza progettuale e sulla capacità di dimostrare nel tempo il rispetto delle condizioni normative.