Conto Termico 3.0 e mandato irrevocabile all’incasso: opportunità e problemi
Il rischio economico nascosto nei contratti tra committente e fornitore quando il Conto Termico non va a buon fine
Uno degli aspetti più interessanti del Conto Termico – anche nella sua versione 3.0 entrata in vigore il 25 dicembre 2025 – è rappresentato dalla possibilità di optare per il mandato irrevocabile all’incasso in favore del fornitore.
Si tratta di un meccanismo che, per certi versi, richiama alla mente lo “sconto in fattura” previsto dall’art. 121 del D.L. 34/2020 (oggi non più vigente salvo rare eccezioni), pur restando giuridicamente distinto. In sostanza, attraverso il mandato all’incasso, il cliente può ridurre l’esborso economico diretto, limitandolo alla sola quota di prezzo non coperta dall’incentivo, poiché il fornitore anticipa il costo dell’impianto confidando nel successivo riconoscimento del contributo da parte del GSE.
Questo schema, senz’altro conveniente sotto il profilo finanziario, presenta tuttavia profili di criticità che emergono con chiarezza quando, per qualsiasi ragione, il Conto Termico non va a buon fine. È proprio ciò che è accaduto nel caso esaminato dal Tribunale di Alessandria, deciso con sentenza n. 565 dell’11 ottobre 2025.
Il caso: impianto a pellet, incentivo mancato e decreto ingiuntivo
La vicenda trae origine da un rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura e l’installazione di un impianto fotovoltaico e di una caldaia a pellet, interventi “assistiti da Conto Termico”, come si legge espressamente nella sentenza. Tra le parti era stato pattuito che l’incentivo sarebbe stato ceduto al fornitore, il quale avrebbe così recuperato una parte significativa del corrispettivo direttamente tramite il GSE. Il cliente, dal canto suo, avrebbe dovuto sostenere solo la parte residua del prezzo. Il problema nasce quando la procedura di accesso al Conto Termico non si perfeziona: secondo la ricostruzione accolta dal giudice, ciò avviene “a causa del mancato versamento da parte del cliente dell’acconto necessario per istruire la pratica”, con conseguente perdita del contributo. Il fornitore, rimasto privo dell’incentivo su cui aveva fatto affidamento, agisce quindi in via monitoria per ottenere il pagamento integrale delle fatture, per un importo complessivo di oltre 17.000 euro. Il cliente propone opposizione, sostenendo che il mancato conseguimento dell’agevolazione fosse imputabile alla ditta.
La decisione del Tribunale: il Conto Termico non riduce automaticamente il prezzo
Il Tribunale di Alessandria rigetta integralmente l’opposizione, offrendo una lettura particolarmente chiara del ruolo giuridico del Conto Termico nei rapporti tra cliente e fornitore. Il punto centrale della motivazione è che l’incentivo non costituisce di per sé una componente del sinallagma contrattuale, salvo che le parti abbiano previsto diversamente e, soprattutto, salvo che la sua mancata erogazione sia imputabile al fornitore. Nel caso di specie, il giudice accerta che non solo non vi è prova di vizi o difetti dell’impianto, ma che la perdita dell’incentivo è riconducibile al comportamento del cliente, il quale non ha adempiuto agli obblighi di cooperazione necessari per l’istruttoria della pratica. La sentenza è esplicita nel ritenere che “non è risultato provato l’inadempimento della convenuta opposta”, mentre le doglianze dell’opponente sono giudicate tardive e generiche. Ne discende che il venir meno del Conto Termico non può tradursi in una riduzione del prezzo né tantomeno nell’inesigibilità del credito. Il fornitore, dunque, resta legittimato a pretendere il pagamento integrale delle somme fatturate.
Indicazioni pratiche per committenti e fornitori
La pronuncia offre spunti di riflessione di grande interesse. In primo luogo, chiarisce che il mandato irrevocabile all’incasso del Conto Termico, pur rappresentando uno strumento finanziariamente vantaggioso, non trasferisce sul fornitore il rischio dell’incentivo. Se il contributo non viene riconosciuto per cause imputabili al cliente o al condominio, il fornitore può legittimamente chiedere il pagamento dell’intero prezzo. In secondo luogo, emerge l’importanza di disciplinare con estrema precisione, nei contratti di fornitura e installazione, le conseguenze dell’eventuale mancato accesso all’incentivo, evitando equivoci che possono sfociare in contenziosi onerosi e incerti. Infine, la sentenza ricorda implicitamente a condomìni e amministratori che la collaborazione nella fase istruttoria – versamento di acconti, produzione di documentazione, rispetto delle tempistiche – non è un aspetto meramente formale, ma una condizione essenziale per il buon esito del Conto Termico. In mancanza, l’incentivo sfuma, ma l’obbligo di pagamento resta. Ed è proprio questo il messaggio più chiaro che la decisione del Tribunale di Alessandria consegna agli operatori del settore.
A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni edilizie, contenziosi e perizie
tecniche
www.cristianangeli.it