Diagnosi energetica e Conto Termico 3.0: quando è obbligatoria e come incide sugli incentivi

Obblighi, requisiti tecnici, percentuali di incentivo e contributo anticipato alla luce del D.M. MASE 7 agosto 2025 e delle Regole applicative GSE

di Redazione tecnica - 20/01/2026
Aggiornato il: 28/01/2026

Con l’entrata in vigore del nuovo Conto Termico 3.0, la diagnosi energetica è tornata a occupare un ruolo centrale nel percorso di accesso agli incentivi. Non si tratta, però, di un adempimento sempre richiesto né, tantomeno, di un documento “standard” da allegare in modo indistinto.

Il Decreto MASE 7 agosto 2025 e le Regole Applicative del GSE hanno delineato un quadro molto più selettivo, che va letto con attenzione per evitare errori istruttori. In questo contesto, chiarire quando la diagnosi energetica è obbligatoria per accedere al Conto Termico 3.0, chi può redigerla, come viene incentivata e in che fase va trasmessa diventa essenziale.

In sintesi

  • La diagnosi energetica non è sempre obbligatoria nel Conto Termico 3.0
  • L’obbligo scatta per specifici interventi e, in alcuni casi, solo al ricorrere di determinate condizioni
  • Quando richiesta, la diagnosi deve essere redatta prima dell’intervento e allegata alla domanda
  • Può essere redatta solo da EGE o ESCO certificati, secondo le Regole applicative GSE
  • Le spese per la diagnosi sono incentivate al 100% o al 50%, a seconda del soggetto beneficiario
Per le amministrazioni pubbliche è previsto anche un contributo anticipato

Cos'è la diagnosi energetica nel Conto Termico 3.0

La diagnosi energetica, nel nuovo Conto Termico 3.0, non assume una funzione meramente descrittiva, ma costituisce uno strumento tecnico finalizzato a dimostrare la coerenza degli interventi proposti rispetto alle prestazioni energetiche dell’edificio e agli obiettivi di efficientamento perseguiti dal meccanismo incentivante.

Quando la diagnosi energetica è obbligatoria nel Conto Termico 3.0

L’art. 15 del D.M. 7 agosto 2025 individua con precisione i casi in cui la richiesta di incentivo deve essere corredata da diagnosi energetica ante intervento e da Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-operam.

Interventi per i quali è richiesta la diagnosi energetica

L’obbligo opera:

  • sempre, per alcuni interventi di efficienza energetica sugli edifici:
    • isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica (art. 5, comma 1, lettera a), Decreto MASE);
    • interventi finalizzati alla trasformazione in edifici a energia quasi zero, c.d. nZEB (art. 5, comma 1, lettera d), Decreto MASE);
  • solo al ricorrere di determinate condizioni, per i seguenti interventi:
    • sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato (art. 5, comma 1, lettera b), Decreto MASE);
    • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili (art. 5, comma 1, lettera c), Decreto MASE);
    • tutti quelli previsti dal Titolo III del Decreto MASE (interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da forni rinnovabili).

Tali condizioni sono espressamente previste dal Decreto MASE e riguardano gli interventi realizzati su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale maggiori o uguali a 200 kW.

La normativa esclude l’obbligo di diagnosi energetica e di attestato di prestazione energetica nei casi in cui l’intervento riguardi l’installazione di impianti abbinati a sistemi per la produzione di calore di processo, nonché di impianti funzionalmente asserviti a reti di teleriscaldamento o di teleraffrescamento.

Nei casi in cui la diagnosi energetica e l’APE sono obbligatoriamente richiesti, la relativa documentazione deve essere allegata alla domanda di accesso all’incentivo, per ciascuna tipologia di intervento, nelle specifiche sezioni dedicate alla documentazione da trasmettere.

Il rispetto dell’Allegato I e della disciplina nazionale e regionale

Un ulteriore profilo da non sottovalutare riguarda le modalità di redazione della diagnosi energetica e dell’attestato di prestazione energetica.
L’art. 15, comma 3, del decreto chiarisce infatti che entrambi i documenti devono essere predisposti nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nell’Allegato I, oltre che in conformità alla normativa nazionale e alle eventuali disposizioni regionali vigenti.

Non si tratta di un richiamo formale. La conformità all’Allegato I incide direttamente sulla completezza e sulla struttura della diagnosi, mentre il rispetto della disciplina regionale rileva, in particolare, per gli aspetti legati alla certificazione energetica e alle modalità di redazione e deposito dell’APE.
In sede di istruttoria, eventuali scostamenti da questo quadro possono tradursi in richieste di integrazione o, nei casi più critici, nel rigetto della domanda di incentivo.

cUn passaggio spesso sottovalutato riguarda il rapporto tra diagnosi energetica e relazione tecnica descrittiva.

Il decreto chiarisce che:

  • nei casi in cui l’intervento non rientra tra quelli per cui la diagnosi è obbligatoria, questa deve essere sostituita da una relazione tecnica che dimostri l’ammissibilità dell’intervento al meccanismo incentivante;
  • nei casi di prenotazione dell’incentivo, la diagnosi – se richiesta – deve essere allegata già in fase di prenotazione, non successivamente.

Chi può redigere la diagnosi energetica ai fini del Conto Termico 3.0

Le Regole applicative del GSE entrano nel dettaglio dei requisiti soggettivi e tecnici della diagnosi.

In particolare:

  • la diagnosi deve essere redatta da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato UNI CEI 11339 oppure da una ESCO certificata UNI CEI 11352;
  • il documento deve essere conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e ai criteri minimi previsti dall’allegato 2 del D.Lgs. n. 102/2014;
  • l’APE, sia nella versione ante intervento sia in quella post operam, deve essere redatto in conformità al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e ai relativi decreti attuativi, nel rispetto delle eventuali disposizioni regionali vigenti.

Non si tratta, quindi, di una diagnosi “leggera” o semplificata, ma di un elaborato tecnico che deve dimostrare in modo coerente lo stato di fatto e gli effetti degli interventi proposti.

Rapporto tra diagnosi energetica e incentivo del Conto Termico 3.0

Incentivazione cdella diagnosi energetica: percentuali e limiti

Uno degli aspetti più interessanti del Conto Termico 3.0 riguarda la copertura dei costi della diagnosi energetica.

Il meccanismo è differenziato in base al soggetto beneficiario:

  • 100% della spesa per amministrazioni pubbliche, ETS non economici ed ESCO che operano per loro conto;
  • 50% della spesa per soggetti privati, cooperative di abitanti e cooperative sociali.

Per le grandi imprese – comprese le ETS che rientrano in tale dimensione aziendale – le spese sostenute per la redazione della diagnosi energetica e dell’APE post intervento non sono considerate ammissibili ai fini dell’incentivazione, in applicazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del decreto.

Un punto importante: l’incentivo per la diagnosi non concorre al raggiungimento del massimale complessivo dell’incentivo per gli interventi, quando la diagnosi è obbligatoria.
Viceversa, quando la diagnosi non è obbligatoria, le relative spese professionali possono rientrare tra le spese ammissibili dell’intervento incentivato.

Il decreto prevede inoltre valori massimi incentivabili, differenziati per destinazione d’uso e superficie dell’edificio, che fungono da tetto al contributo riconoscibile. Tale valore massimo si calcola prendendo in considerazione la Tabella 21, Allegato 2 al Decreto MASE, come di seguito riportata:

Diagnosi e Certificazione energetica: valori necessari per il calcolo dell'incentivo

Valori massimi incentivabili per diagnosi energetica
(Tabella 21 – Allegato II, D.M. 7 agosto 2025)

Il contributo anticipato per le amministrazioni pubbliche

Per le amministrazioni pubbliche, il Conto Termico 3.0 introduce uno strumento particolarmente rilevante sul piano operativo: il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica.

Il meccanismo prevede:

  • un’anticipazione pari al 50% del contributo massimo spettante, erogata dopo l’accettazione della richiesta;
  • il saldo del restante 50% a seguito della realizzazione di almeno uno degli interventi individuati in diagnosi.

Il contributo anticipato per la diagnosi energetica si articola in tre passaggi distinti:

  • una prima fase in cui viene trasmessa la richiesta di contributo anticipato, che consente l’erogazione di un acconto pari al 50% dell’importo massimo spettante;
  • l’invio della diagnosi energetica, con la relativa consuntivazione delle spese sostenute;
  • la presentazione della domanda di incentivo, in modalità di prenotazione o di accesso diretto, a seconda dei casi, che permette l’erogazione del saldo del restante 50%.

Il mancato rispetto dei tempi comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme già erogate, un aspetto che impone una programmazione molto attenta degli interventi.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, la diagnosi energetica deve essere redatta da un EGE o da una ESCO, nel rispetto dei criteri minimi previsti dal d.lgs. 102/2014, e deve individuare almeno uno degli interventi rientranti nei Titoli II o III del decreto, per i quali sarà successivamente presentata la domanda di incentivo, in modalità di prenotazione o di accesso diretto, a seconda dei casi.

Diagnosi energetica e strategia di intervento

Al di là dell’adempimento formale, la diagnosi energetica nel Conto Termico 3.0 assume una funzione più ampia: diventa lo strumento attraverso cui strutturare una strategia di intervento coerente, soprattutto per edifici complessi o per patrimoni immobiliari pubblici.

In questo senso, non è solo un requisito per ottenere l’incentivo, ma anche una leva tecnica per:

  • selezionare gli interventi realmente efficaci;
  • pianificare interventi per fasi successive;
  • evitare investimenti non coerenti con le reali criticità energetiche dell’edificio.

Indicazioni operative per i tecnici

Il Conto Termico 3.0 restituisce alla diagnosi energetica un ruolo ben definito e tutt’altro che marginale. Il decreto ne circoscrive con precisione i casi di obbligatorietà, ne disciplina requisiti e tempistiche e ne collega l’utilizzo all’intero iter di accesso agli incentivi.

Quando richiesta, la diagnosi diventa un passaggio istruttorio centrale, incidendo sia sull’ammissibilità degli interventi sia, per le amministrazioni pubbliche, sull’accesso al contributo anticipato. Nei casi in cui non è obbligatoria, la possibilità di ricorrere a una relazione tecnica descrittiva consente invece di evitare oneri documentali non necessari.

Per tecnici, ESCO e soggetti responsabili, il punto non è quindi la mera produzione del documento, ma la corretta individuazione dei casi in cui la diagnosi è richiesta e la sua redazione conforme all’Allegato I e alla disciplina vigente. È su questo aspetto che, nella pratica, si concentra gran parte delle verifiche istruttorie del GSE.

In questo senso, la diagnosi energetica torna a essere non solo un requisito per l’incentivo, ma uno strumento di supporto alle scelte progettuali e alla programmazione degli interventi, soprattutto negli interventi più complessi e nel patrimonio pubblico.

Requisiti chiave per la diagnosi energetica nel Conto Termico 3.0

Ai fini dell’accesso agli incentivi del Conto Termico 3.0, la diagnosi energetica deve rispettare una serie di requisiti tecnici e procedurali ben definiti dal Decreto MASE e dalle Regole applicative del GSE. In particolare, quando richiesta, la diagnosi deve essere redatta prima dell’intervento, da un soggetto qualificato, e deve essere coerente con le specifiche tecniche dell’Allegato I al decreto.

È inoltre necessario che la diagnosi individui almeno uno degli interventi incentivabili previsti dal Titolo II o dal Titolo III del decreto, per i quali sarà successivamente presentata la domanda di incentivo, in modalità di prenotazione o di accesso diretto. Il rispetto della normativa nazionale e delle eventuali disposizioni regionali in materia di prestazione energetica costituisce un ulteriore presupposto essenziale ai fini dell’ammissibilità.

Checklist operativa per la diagnosi energetica ai fini del Conto Termico

Prima di trasmettere la domanda di accesso agli incentivi, è utile verificare che tutti i passaggi siano stati correttamente impostati. In particolare:

  • verificare se l’intervento rientra tra quelli per cui la diagnosi energetica è obbligatoria;
  • accertare che l’edificio e l’impianto soddisfino le condizioni previste (intero edificio, potenza ≥ 200 kW, ove richiesto);
  • incaricare un EGE certificato o una ESCO certificata;
  • redigere la diagnosi nel rispetto dell’Allegato I e del d.lgs. 102/2014;
  • predisporre APE ante e post intervento conformi alla normativa vigente;
  • verificare la corretta fase di trasmissione della diagnosi (prenotazione o accesso diretto);
  • controllare la corretta imputazione delle spese, distinguendo i casi di incentivo specifico e quelli di spesa ammissibile.

Una verifica preventiva di questi elementi consente di ridurre sensibilmente il rischio di richieste di integrazione o di esito negativo dell’istruttoria GSE.

FAQ – Diagnosi energetica nel Conto Termico 3.0: risposte alle domande più comuni

La diagnosi energetica è sempre obbligatoria per accedere al Conto Termico 3.0?

No. La diagnosi energetica non è sempre obbligatoria. L’obbligo sussiste solo per specifiche tipologie di intervento individuate dal D.M. MASE 7 agosto 2025 e, in alcuni casi, solo al ricorrere di determinate condizioni, come la realizzazione dell’intervento su un intero edificio e la presenza di impianti di riscaldamento con potenza nominale totale pari o superiore a 200 kW.

Per quali interventi è richiesta la diagnosi energetica nel Conto Termico 3.0?

La diagnosi energetica è sempre richiesta per alcuni interventi di efficienza energetica sugli edifici, come l’isolamento delle superfici opache delimitanti il volume climatizzato e gli interventi finalizzati alla trasformazione in edifici a energia quasi zero (nZEB).

Per altri interventi, come la sostituzione di infissi o l’installazione di schermature solari, l’obbligo scatta solo al ricorrere delle condizioni previste dal decreto. Gli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili rientranti nel Titolo III del decreto sono anch’essi soggetti alla disciplina specifica prevista.

In quale fase deve essere trasmessa la diagnosi energetica?

Nei casi in cui la diagnosi energetica è obbligatoria, la documentazione deve essere allegata alla domanda di accesso all’incentivo, nelle sezioni dedicate alla documentazione tecnica.

Nel caso di prenotazione dell’incentivo, la diagnosi deve essere trasmessa già in fase di prenotazione e non può essere inviata successivamente.

La diagnosi energetica può essere sostituita da una relazione tecnica?

Sì, ma solo nei casi in cui il decreto non prevede espressamente l’obbligo della diagnosi energetica. In tali ipotesi, la diagnosi può essere sostituita da una relazione tecnica descrittiva che dimostri l’ammissibilità dell’intervento al meccanismo incentivante.

Chi può redigere la diagnosi energetica ai fini del Conto Termico 3.0?

La diagnosi energetica deve essere redatta da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato secondo la UNI CEI 11339 oppure da una ESCO certificata UNI CEI 11352.

Il documento deve inoltre essere conforme alle norme UNI CEI EN 16247 e ai criteri minimi previsti dall’allegato 2 del d.lgs. n. 102/2014.

Quali requisiti tecnici deve rispettare la diagnosi energetica?

La diagnosi energetica deve essere predisposta nel rispetto delle specifiche tecniche contenute nell’Allegato I al D.M. MASE 7 agosto 2025, nonché in conformità alla normativa nazionale e alle eventuali disposizioni regionali vigenti.

Deve inoltre individuare almeno uno degli interventi incentivabili previsti dal Titolo II o dal Titolo III del decreto, per i quali sarà successivamente presentata la domanda di incentivo.

Le spese per la diagnosi energetica sono sempre incentivabili?

No. Le spese per la diagnosi energetica sono incentivate al 100% per le amministrazioni pubbliche, gli enti del Terzo settore non economici e le ESCO che operano per loro conto, e al 50% per i soggetti privati, le cooperative di abitanti e le cooperative sociali.

Per le grandi imprese, comprese le ETS che rientrano in tale dimensione aziendale, le spese per la diagnosi energetica e per l’APE post intervento non sono considerate ammissibili ai fini dell’incentivazione.

L’incentivo per la diagnosi concorre al massimale complessivo dell’incentivo?

Quando la diagnosi energetica è obbligatoria, l’incentivo riconosciuto per la sua redazione non concorre al raggiungimento del massimale complessivo dell’incentivo per gli interventi.

Quando invece la diagnosi non è obbligatoria, le relative spese professionali possono rientrare tra le spese ammissibili dell’intervento incentivato.

È previsto un contributo anticipato per la diagnosi energetica?

Sì, per le amministrazioni pubbliche è previsto un contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica. Il meccanismo prevede l’erogazione di un’anticipazione pari al 50% del contributo massimo spettante, seguita dal saldo del restante 50% dopo la realizzazione di almeno uno degli interventi individuati in diagnosi, nel rispetto delle tempistiche previste dal decreto.

Cosa succede se la diagnosi energetica non viene trasmessa nei termini?

Nel caso di contributo anticipato, il mancato rispetto dei termini di trasmissione della diagnosi energetica comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme già erogate.

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