Prevenzione incendi: la nuova Circolare dei Vigili del Fuoco per bar, ristoranti e locali di intrattenimento
La Circolare n. 674/2026 definisce criteri e indirizzi applicativi per distinguere bar e ristoranti dai locali di pubblico spettacolo ai fini della prevenzione incendi
I recenti fatti di Crans-Montana hanno riportato drammaticamente al centro dell’attenzione il tema della gestione dell’affollamento e delle condizioni di sicurezza nei locali aperti al pubblico.
È in questo contesto che si colloca la Circolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del 15 gennaio 2026, n. 674, che fornisce indirizzi operativi uniformi per l’inquadramento, ai fini della prevenzione incendi, delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, richiamando in modo sistematico il quadro normativo vigente e i chiarimenti già consolidati.
Prevenzione incendi in bar, ristoranti e locali di intrattenimento: la Circolare dei Vigili del Fuoco
La Circolare punta a garantire omogeneità applicativa delle norme sul territorio nazionale, distinguendo correttamente tra attività di bar e ristorazione e locali di pubblico spettacolo per evitare letture estensive o, al contrario, eccessivamente riduttive degli obblighi di prevenzione incendi.
Il documento si muove nel solco della normativa vigente, senza introdurre nuove categorie o adempimenti, ma chiarendo come interpretare correttamente quelli esistenti, soprattutto nei casi, sempre più frequenti, di esercizi ibridi, in cui alla somministrazione si affiancano forme di intrattenimento.
Assoggettabilità di bar e ristoranti al d.P.R. n. 151/2011
Il primo punto riguarda l’assenza di assoggettamento diretto di bar e ristoranti al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (Regolamento prevenzione incendi).
Riprendendo il chiarimento già fornito nel 2011 dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, la Circolare ribadisce che bar e ristoranti non rientrano tra le attività elencate nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011 e, pertanto, non sono soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi in quanto tali.
Restano però due precisazioni di rilievo:
- se l’attività di bar o ristorazione è inserita all’interno di un’attività soggetta (ad esempio una struttura ricettiva o un centro commerciale), essa deve rispettarne le relative regole tecniche;
- le attività a servizio, come gli impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW, continuano a essere autonomamente soggette al d.P.R. 151/2011.
La distinzione con i locali di pubblico spettacolo
La linea di confine diventa più netta quando si entra nel perimetro dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo, disciplinati dagli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S.
La Circolare richiama espressamente il quadro antincendio applicabile a queste attività, che comprende:
- il D.M. 19 agosto 1996, come regola tecnica tradizionale per i locali di pubblico spettacolo;
- la RTV V.15 del Codice di prevenzione incendi, introdotta con il D.M. 22 novembre 2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023;
- l’attività n. 65 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011, per locali con capienza superiore a 100 persone o superficie superiore a 200 m².
Discoteche e sale da ballo vengono richiamate come esempi tipici di attività in cui l’intrattenimento costituisce l’elemento prevalente, con affollamento elevato e permanenza prolungata del pubblico, e che quindi richiedono un inquadramento pieno come locali di pubblico spettacolo.
Musica dal vivo e karaoke: quando restano attività accessorie
Altro punto rilevante riguarda le c.d. attività accessorie nei bar e ristoranti come musica dal vivo e karaoke.
La Circolare ricorda che il D.M. 19 agosto 1996 esclude dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi:
- in cui sono impiegati strumenti musicali senza aspetto danzante o di spettacolo;
- in cui è presente karaoke o apparecchi analoghi, purché non collocati in sale dedicate e con capienza non superiore a 100 persone.
In queste condizioni, e finché la musica rimane accessoria e non prevalente rispetto alla somministrazione, l’attività continua a essere qualificabile come bar o ristorante.
Il cambio di scenario avviene quando l’intrattenimento:
- assume carattere prevalente;
- comporta modifiche funzionali del locale (layout, impianti, gestione dell’affollamento);
- incide in modo sostanziale sulle modalità di esercizio.
In tali casi, la Circolare invita a riesaminare complessivamente l’attività, valutando l’applicazione del T.U.L.P.S., del d.P.R. n. 151/2011 e delle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
Profili essenziali di sicurezza antincendio per bar e ristoranti
In assenza di una regola tecnica verticale dedicata, la sicurezza antincendio di bar e ristoranti è affidata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare secondo i criteri del D.M. 3 settembre 2021.
La Circolare richiama due possibili percorsi:
- applicazione del Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO), con definizione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione delle dieci misure antincendio;
- utilizzo del Minicodice (Allegato I al D.M. 3 settembre 2021), limitatamente ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, se ne ricorrono i presupposti.
Nel documento viene inoltre chiarito che questa valutazione non sostituisce la più ampia valutazione dei rischi prevista dal D.lgs. 81/2008, ma si integra con essa sul piano della sicurezza antincendio.
DVR, gestione dell’emergenza e ruolo degli “occupanti”
Particolarmente significativo è il chiarimento sul rapporto tra Documento di Valutazione dei Rischi e gestione dell’emergenza antincendio.
La Circolare distingue nettamente i due piani:
- il DVR, ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.lgs. 81/2008, resta focalizzato sulla tutela dei lavoratori, ma deve considerare, quando rilevante, l’impatto organizzativo della presenza del pubblico (affollamento, interferenze operative, layout);
- la gestione della sicurezza antincendio, disciplinata dal D.M. 2 settembre 2021 e dal D.M. 3 settembre 2021, riguarda tutte le persone presenti, a qualsiasi titolo.
Viene ribadito che il piano di emergenza è obbligatorio non solo in funzione del numero di lavoratori, ma anche quando l’attività aperta al pubblico supera le 50 persone presenti contemporaneamente, introducendo un approccio coerente con il principio di inclusività.
Il riferimento agli “occupanti”, comprensivo di clienti, visitatori e persone con esigenze speciali, diventa quindi centrale sia nella valutazione del rischio incendio sia nel dimensionamento delle misure di sicurezza.
In questo quadro si inserisce anche il ruolo degli addetti al servizio antincendio, chiamati non solo all’uso dei presidi, ma alla gestione complessiva dell’emergenza e alla prevenzione di comportamenti a rischio da parte degli avventori.
Conclusioni
La Circolare si colloca chiaramente come atto di indirizzo operativo, finalizzato a garantire una lettura uniforme e coerente della normativa di prevenzione incendi su tutto il territorio nazionale.
L’obiettivo è evitare incertezze applicative, riaffermando la distinzione tra attività soggette e non soggette al D.P.R. 151/2011, nonché tra esercizi di somministrazione e locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici, che restano assoggettati al quadro autorizzativo previsto dal T.U.L.P.S.
Resta sicuramente centrale la responsabilità dei gestori delle attività, chiamati non solo a dichiarare condizioni di sicurezza conformi, ma soprattutto a mantenerle nel tempo, adeguando le misure di prevenzione incendi e di gestione dell’emergenza all’evoluzione concreta delle modalità di esercizio.
Documenti Allegati
Circolare