Risarcimento per mancata aggiudicazione: limiti e prove
Il TAR Campania chiarisce perché, anche negli appalti PNRR, lucro cessante, danno curriculare e spese di gara devono essere provati e non possono mai considerarsi automatici
Quando l’aggiudicazione di una gara viene annullata dal giudice amministrativo, la prima domanda che gli operatori economici si pongono è quasi sempre la stessa: che tutela resta, se il contratto è ormai firmato e non si può subentrare?
Una situazione simile si verifica, per esempio, nel caso di appalti finanziati con risorse PNRR, nei quali il regime accelerato, i vincoli di continuità dell’esecuzione e le limitazioni al subentro fanno sì che, anche a fronte di un’aggiudicazione illegittima, la tutela in forma specifica sia spesso preclusa.
In questo scenario, il risarcimento per equivalente sembra quindi l’unica strada percorribile per il concorrente che ha subito l’illegittima pretermissione. Ma è davvero sufficiente l’annullamento dell’aggiudicazione per ottenere un ristoro economico? Oppure occorre dimostrare, voce per voce, non solo l’ingiustizia del danno, ma anche la sua concreta esistenza e la sua riconducibilità causale all’azione amministrativa?
La risposta non è affatto scontata, come dimostra la sentenza del TAR Campania, sez. Salerno, 19 dicembre 2025, n. 2157, che affronta in modo sistematico il tema del risarcimento da mancata aggiudicazione, soffermandosi su tre differenti profili in materia, ovvero lucro cessante, danno curriculare e spese di gara.
Risarcimento da mancata aggiudicazione: quando spetta?
Il caso in esame riguarda una procedura di appalto integrato finanziata con fondi PNRR, conclusa con l’aggiudicazione poi annullata in sede di appello dal Consiglio di Stato. L’annullamento, tuttavia, non aveva travolto il contratto già stipulato, proprio in ragione dello speciale regime processuale degli appalti PNRR. Da qui la scelta del secondo classificato di percorrere la strada del risarcimento per equivalente, invocando l’art. 48, comma 4, del d.l. n. 77/2021 e l’art. 124 c.p.a.
Tre le voci di danno richieste, relative a:
- lucro cessante, inteso come mancato utile derivante dall’esecuzione dell’appalto;
- danno curriculare, legato alla perdita di occasioni di qualificazione e competitività;
- spese di gara, quali costi sostenuti per la partecipazione alla procedura.
Secondo il ricorrente, l’illegittimità dell’aggiudicazione – ormai definitiva – avrebbe dovuto automaticamente tradursi in un ristoro economico, senza necessità di dimostrare la colpa della stazione appaltante.
Le amministrazioni resistenti (un Comune e la Provincia operante in qualità di SUA), hanno invece sostenuto una linea opposta: assenza di prova sul nesso causale, carenza di dimostrazione del danno e, soprattutto, mancanza di elementi concreti a sostegno delle singole voci risarcitorie.
Il TAR è entrato nel merito della questione, chiarendo in modo netto quali siano i limiti della tutela risarcitoria in questi casi.
L'analisi del TAR
Il Collegio ha anzitutto ricordato un principio fondamentale: l’annullamento dell’aggiudicazione non comporta, di per sé, un automatico diritto al risarcimento. Anche quando il subentro non è possibile – come negli appalti PNRR – il concorrente pretermesso resta onerato della prova degli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria.
In particolare, il TAR ha messo in evidenza tre profili decisivi.
In primo luogo, il nesso causale con la mancata aggiudicazione. Nel caso esaminato, l’annullamento disposto dal Consiglio di Stato era fondato su vizi procedimentali, ma non era stato accertato se, senza tali vizi, il ricorrente avrebbe certamente ottenuto l’aggiudicazione. Mancava, quindi, la prova del cosiddetto “danno da aggiudicazione”, ossia della sicura spettanza del bene della vita.
Il TAR ha sottolineato che, in assenza di tale dimostrazione, non è possibile riconoscere né il lucro cessante né il danno curriculare, salvo che la domanda sia impostata – cosa che non era avvenuta – come perdita di chance.
Quanto al lucro cessante, il giudice ha ribadito un orientamento ormai consolidato: l’utile d’impresa non si presume, ma va dimostrato in modo puntuale, anche tenendo conto della capacità dell’operatore economico di impiegare mezzi e maestranze in altre commesse.
Nel caso concreto, il ricorrente non aveva provato di non aver potuto reinvestire le proprie risorse, come maestranze e materiali, in altri lavori. Di conseguenza, ha operato la presunzione secondo cui l’impresa non resta inattiva in attesa dell’esito di una singola gara, con esclusione del ristoro del mancato utile.
Ancora più netta è la posizione del TAR sul danno curriculare. Perché sia risarcibile, non basta invocare un generico pregiudizio all’immagine o alla competitività: occorre dimostrare che la mancata aggiudicazione abbia inciso in modo concreto sulla qualificazione dell’impresa o sulla possibilità di partecipare a future gare.
Nel caso esaminato, il ricorrente risultava già in possesso di qualificazioni SOA superiori rispetto a quelle richieste dal bando. Nessuna perdita, dunque, né in termini di classifica né di mercato.
Infine, sulle spese di gara, il TAR ha richiamato un principio costante: i costi sostenuti per partecipare a una procedura sono, di regola, a carico del concorrente e non sono risarcibili nell’ambito della responsabilità da mancata aggiudicazione. Solo in presenza di una vera e propria responsabilità precontrattuale – per trattative inutili o scorrette – tali spese possono essere ristorate. Circostanza che, nel caso di specie, non è stata ravvisata.
Conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato respinto, senza il riconoscimento di alcun risarcimento nei confronti dell'OE che non aveva ottenuto l'aggiudicazione. Al di là dell’esito del singolo giudizio, è evidente come il riconoscimento dell’illegittimità dell’aggiudicazione a un altro concorrente non sia sufficiente e che il risarcimento vada provato, non presunto.
Il lucro cessante richiede, nello specifico, la dimostrazione del mancato utile effettivo e dell’impossibilità di utilizzare altrove le risorse, e altrettanto concreta deve essere la prova di un danno curriculare consistente nell’incidenza negativa sulla qualificazione o sulla competitività di un’impresa,
Infine, si riconferma un principio più che consolidato sulle spese di gara che, al di là di tutto, restano comunque fuori dal perimetro del risarcimento da mancata aggiudicazione, salvo ipotesi di responsabilità precontrattuale, non ravvisabile in questo caso in cui l’affidamento è già avvenuto.
Documenti Allegati
Sentenza