Decreto RED III: il d.lgs. 5/2026 aggiorna il quadro normativo sulle FER

In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che recepisce la direttiva (UE) 2023/2413: modifiche al d.lgs. 199/2021, obblighi FER negli edifici, biocarburanti, geotermia e qualificazione degli operatori

di Redazione tecnica - 22/01/2026

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2026, n. 15, il decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III), che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva 98/70/CE, abrogando la direttiva (UE) 2015/652.

Il decreto rappresenta un intervento di riassetto organico della disciplina nazionale sulle fonti rinnovabili, andando ben oltre un recepimento formale della direttiva (UE) 2023/2413. L’atto incide in modo trasversale su definizioni, obblighi, criteri di sostenibilità, qualificazione delle competenze e settori di utilizzo finale dell’energia, rafforzando il coordinamento tra i diversi testi che compongono l’architettura regolatoria delle FER.

Il fulcro dell’intervento rimane il d.lgs. n. 199/2021, che viene aggiornato e consolidato come riferimento principale per la promozione delle energie rinnovabili, mentre il decreto legislativo n. 28/2011 è oggetto di modifiche mirate e funzionali sul piano della qualificazione professionale.

Direttiva RED III: in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che modifica la disciplina FER

Il decreto legislativo n. 5/2026 si compone di 51 articoli, organizzati prevalentemente come modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 199/2021, nonché come interventi coordinati su altri testi normativi in materia energetica e di carburanti.

Il decreto è suddiviso in diversi capi, corrispondenti ai diversi provvedimenti che vengono modificati:

  • Capo I – Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
  • Capo II Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • Capo III – Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
  • Capo IV – Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
  • Capo V – Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
  • Capo VI – Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66.

Vediamo nel dettaglio le modifiche più significative.

Decreto Rinnovabili: aggiornamento delle definizioni e ampliamento dell’ambito oggettivo

Il decreto legislativo n. 5/2026 interviene in modo strutturale sull’apparato definitorio del d.lgs. n. 199/2021, aggiornando l’art. 2 al fine di recepire integralmente le categorie introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2413 e di superare alcune ambiguità applicative emerse nella prima fase di attuazione della RED II.

In particolare:

  • viene ampliato e precisato il concetto di fonti energetiche rinnovabili, includendo esplicitamente nuove tipologie di energia emergenti, come l’energia osmotica, con l’obiettivo di rendere il quadro normativo tecnologicamente neutro e coerente con l’evoluzione delle soluzioni di generazione;
  • la definizione di accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili (Power Purchase Agreement – PPA) viene riformulata in modo più estensivo, ricomprendendo non solo l’energia elettrica ma anche l’energia termica e frigorifera rinnovabile, con un allineamento alle pratiche contrattuali già diffuse nei settori industriali e nei servizi energetici;
  • nell’ambito dei prodotti energetici da biomassa, viene chiarita l’inclusione del biometano e del bioidrogeno, rafforzando il collegamento tra il d.lgs. n. 199/2021 e le politiche di decarbonizzazione dei settori hard-to-abate, nonché la coerenza con i meccanismi di certificazione e con gli obiettivi settoriali previsti dalla RED III;
  • assume particolare rilievo l’aggiornamento della definizione di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), che diventa centrale per la disciplina dell’idrogeno rinnovabile e dei suoi derivati, anche in relazione ai criteri di addizionalità, tracciabilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

Nel complesso, l’ampliamento dell’ambito oggettivo e l’aggiornamento delle definizioni contribuiscono a rendere il d.lgs. n. 199/2021 uno strumento maggiormente coerente con l’impostazione sistemica della RED III, in cui la distinzione tra fonti, vettori e usi finali dell’energia assume un ruolo determinante ai fini della pianificazione, della regolazione e del controllo.

Regimi di sostegno e requisiti tecnici delle tecnologie FER

Il decreto rafforza in modo significativo il collegamento tra politiche di sostegno alle fonti rinnovabili, qualificazione tecnica delle tecnologie e procedure di selezione pubblica, introducendo un approccio più strutturato e preventivo rispetto al passato.

In particolare, il decreto prevede che:

  • l’accesso ai regimi di sostegno per la produzione di energia da fonti rinnovabili sia subordinato al rispetto di specifiche tecniche minime delle tecnologie impiegate, da definire a livello nazionale, con l’obiettivo di garantire prestazioni energetiche adeguate, affidabilità degli impianti e compatibilità con le esigenze di rete;
  • tali requisiti tecnici assumano rilevanza anche ai fini dell’ammissibilità delle tecnologie FER negli appalti pubblici, introducendo un coordinamento più stretto tra disciplina energetica e disciplina dei contratti pubblici, in linea con le politiche europee di green public procurement;
  • le specifiche tecniche tengano conto non solo delle prestazioni intrinseche delle tecnologie, ma anche della loro localizzazione territoriale, in relazione allo sviluppo delle infrastrutture di rete, alla disponibilità delle risorse rinnovabili e ai fabbisogni del sistema elettrico e termico;
  • il quadro regolatorio venga armonizzato con la disciplina delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, nelle quali la semplificazione procedurale si accompagna a requisiti tecnici e ambientali predefiniti, finalizzati a ridurre i tempi autorizzativi senza compromettere la qualità degli interventi.

Nel complesso, il rafforzamento dei requisiti tecnici all’interno dei regimi di sostegno rappresenta uno degli elementi di maggiore discontinuità introdotti dal decreto, segnando il passaggio da un sistema incentrato prevalentemente sulla quantità di energia rinnovabile prodotta a un modello che valorizza anche qualità tecnologica, integrazione di sistema e coerenza con la pianificazione energetica nazionale.

Obblighi negli edifici e ruolo della pubblica amministrazione

Il provvedimento interviene in modo significativo sulla disciplina degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, modificando l’art. 26 del d.lgs. n. 199/2021 e rafforzando il ruolo della pubblica amministrazione sia come soggetto obbligato sia come facilitatore dell’attuazione delle politiche energetiche.

L’impostazione recepisce l’approccio della RED III, che attribuisce al settore edilizio e al patrimonio pubblico una funzione strategica nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, superando una visione limitata ai soli interventi di nuova costruzione.

Tra le novità apportate:

  • l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili non più circoscritto ai soli edifici di nuova realizzazione o alle ristrutturazioni rilevanti, ma è esteso anche agli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, qualora l’integrazione risulti tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile;
  • la valutazione della fattibilità non è limitata a profili puramente tecnici, ma include esplicitamente anche la convenienza economica, riconoscendo la necessità di un bilanciamento tra obblighi normativi, sostenibilità finanziaria dell’intervento e benefici energetico-ambientali;
  • per gli edifici di proprietà o nella disponibilità della pubblica amministrazione, l’obbligo può essere assolto anche mediante impianti FER realizzati da soggetti terzi, purché destinati a coprire i fabbisogni energetici dell’edificio, secondo criteri e modalità che garantiscano il rispetto delle percentuali minime di integrazione previste dalla normativa.

Questa possibilità introduce un modello più flessibile di adempimento, idoneo a favorire l’utilizzo di strumenti contrattuali evoluti (ad esempio concessioni energetiche, partenariati o accordi di fornitura a lungo termine), pur restando ferma la necessità di un adeguato presidio pubblico in termini di controllo e verifica.

Il decreto rafforza inoltre il coordinamento tra la disciplina FER e quella dell’efficienza energetica degli edifici, richiamando il ruolo centrale della documentazione tecnica quale strumento di dimostrazione dell’adempimento o dell’eventuale impossibilità di integrazione. In tale contesto, assume rilievo la relazione tecnica redatta ai sensi del d.lgs. n. 192/2005, che diventa il principale supporto tecnico-amministrativo per motivare scelte progettuali, deroghe e valutazioni di non fattibilità.

Aggiornamento degli allegati tecnici e casi di impossibilità

Altro intervento importante del decreto è quello sugli allegati tecnici del d.lgs. n. 199/2021, in particolare sugli Allegati II, III e IV, con l’obiettivo di rafforzare la coerenza applicativa degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili e di ridurre le incertezze interpretative emerse nella prassi.

In particolare, il decreto:

  • aggiorna e precisa i criteri tecnici per la valutazione dell’impossibilità di integrazione delle fonti rinnovabili, distinguendo in modo più chiaro tra impossibilità tecnica, impossibilità funzionale e non convenienza economica, ciascuna delle quali deve essere adeguatamente motivata e documentata;
  • rafforza il ruolo della documentazione progettuale come elemento centrale del procedimento, individuando nella relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192/2005 lo strumento principale per dimostrare le condizioni che giustificano il mancato rispetto degli obblighi di integrazione;
  • chiarisce che la valutazione della non convenienza economica non può essere formulata in modo generico o astratto, ma deve basarsi su analisi tecniche ed economiche coerenti, riferite allo specifico intervento edilizio o impiantistico e alle condizioni reali di contesto;
  • introduce un maggiore allineamento tra gli allegati tecnici del d.lgs. n. 199/2021 e le disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici, favorendo una lettura integrata tra disciplina FER e normativa sull’efficienza energetica.

L’aggiornamento degli allegati mira inoltre a rendere più omogenea l’applicazione delle deroghe sul territorio nazionale, riducendo il rischio di valutazioni discrezionali non supportate da evidenze tecniche e rafforzando la tracciabilità delle decisioni assunte in sede progettuale e amministrativa.

Geotermia e prescrizioni tecniche di posa

Il decreto interviene anche sulla disciplina della geotermia, modificando l’art. 25 del d.lgs. n. 199/2021 e rafforzando il quadro regolatorio di una tecnologia rinnovabile che, pur presentando elevate potenzialità in termini di continuità di esercizio ed efficienza energetica, risulta tuttora caratterizzata da una forte eterogeneità applicativa sul territorio nazionale.

L’intervento normativo prevede l’adozione di uno o più provvedimenti attuativi volti a definire prescrizioni tecniche uniformi per la posa in opera degli impianti di produzione di energia termica da risorsa geotermica, con riferimento sia agli impianti a circuito chiuso sia a quelli a circuito aperto, nonché alle opere funzionali al geoscambio.

Le prescrizioni tecniche sono chiamate a disciplinare, in modo coordinato:

  • le modalità di realizzazione delle opere di captazione e restituzione, incluse le perforazioni e le opere accessorie;
  • i criteri di progettazione e posa dei sistemi di scambio termico con il sottosuolo, con particolare attenzione agli effetti cumulativi in aree ad elevata densità impiantistica;
  • le condizioni di esercizio degli impianti, anche in relazione alla prevenzione di interferenze con altri usi del sottosuolo e con le risorse idriche;
  • l’inquadramento degli impianti geotermici nell’ambito delle diverse destinazioni d’uso, quali la climatizzazione degli edifici, i processi produttivi e, ove previsto, la produzione di energia elettrica.

Biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa

Altro intervento particolarmente corposo è quello in modo articolato sulla disciplina dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, riorganizzando il Capo II del d.lgs. n. 199/2021 e riallineandone contenuti e rubriche ai criteri introdotti dalla direttiva (UE) 2023/2413.

In particolare, il decreto:

  • ridefinisce e chiarisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni GHG applicabili ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa, assicurando coerenza con i metodi di calcolo e le soglie previste dalla RED III;
  • introduce una rimodulazione delle soglie dimensionali rilevanti ai fini dell’applicazione degli obblighi di sostenibilità, con una riduzione significativa di alcune soglie (ad esempio da 20 MW a 7,5 MW), ampliando il perimetro degli impianti soggetti a verifica e rendicontazione;
  • aggiorna le traiettorie temporali e percentuali degli obblighi settoriali fino al 2030, con effetti diretti sulla pianificazione degli approvvigionamenti, sulla scelta delle filiere di produzione e sulla strutturazione dei sistemi di certificazione.

L’intervento normativo rafforza inoltre il coordinamento tra la disciplina delle biomasse e i sistemi di tracciabilità e certificazione, rendendo più stringenti i requisiti di dimostrazione dell’origine delle materie prime e delle prestazioni ambientali lungo l’intera filiera.

Qualificazione e certificazione degli operatori FER

Il Capo IV del decreto legislativo n. 5/2026 interviene in modo mirato sul decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, aggiornando l’articolo che rafforzando in modo significativo la disciplina relativa alla qualificazione e certificazione degli installatori e dei progettisti di impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili.

In particolare, l’introduzione dei nuovi commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies prevede:

  • l’adozione, con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di sistemi di certificazione applicabili agli installatori e ai progettisti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili nei settori edilizio, industriale e agricolo, nonché agli installatori di impianti solari fotovoltaici, inclusi i sistemi di accumulo, e di infrastrutture di ricarica idonee alla gestione della domanda;
  • l’attribuzione alla Federazione Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia (FIRE) del compito di pubblicare e aggiornare con cadenza annuale l’elenco dei soggetti certificati e di predisporre una relazione periodica sull’adeguatezza del numero di operatori qualificati rispetto agli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili fissati dal PNIEC
  • il rafforzamento del programma nazionale di informazione e formazione di cui al d.lgs. n. 102/2014, esteso esplicitamente alle certificazioni e qualificazioni relative alle principali tecnologie FER, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai liberi professionisti.

Contestualmente, il decreto modifica in modo sostanziale l’Allegato 4 del d.lgs. n. 28/2011, che viene ridenominato e ampliato, passando dalla sola certificazione degli installatori a una disciplina più articolata della formazione e certificazione di installatori e progettisti. L’allegato aggiornato definisce requisiti procedurali più stringenti, contenuti formativi minimi e competenze tecniche specifiche, includendo, tra l’altro, la comprensione degli studi di fattibilità, delle attività di progettazione e, per alcune tecnologie, delle operazioni di trivellazione e integrazione con sistemi di accumulo e ricarica.

Conclusioni

Il decreto legislativo n. 5/2026 non si limita a un recepimento formale della RED III, ma realizza un riallineamento strutturale del d.lgs. n. 199/2021, con effetti diretti su progettazione, autorizzazione, incentivazione e gestione degli impianti FER.

Nel complesso, il decreto rafforza il ruolo della dimensione tecnica e documentale quale elemento centrale per l’attuazione delle politiche energetiche, dalla progettazione degli impianti agli obblighi negli edifici, dai criteri di sostenibilità delle biomasse alla certificazione degli operatori, fino ai sistemi di tracciabilità e controllo.

Ne deriva un quadro normativo più strutturato, che riduce gli spazi di incertezza applicativa ma richiede, al contempo, un elevato livello di competenza tecnica e di attenzione alla conformità regolatoria. Proprio per questo, per gli operatori del settore, il provvedimento segna un passaggio rilevante verso un modello di sviluppo delle fonti rinnovabili fondato non solo sull’incremento quantitativo delle installazioni, ma anche sulla qualità delle tecnologie, delle filiere e delle competenze, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e di integrazione di sistema fissati a livello europeo.

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