RED III: cosa cambia con le modifiche all’Allegato IV sugli incentivi
Con il d.lgs. 5/2026 di attuazione della RED III cambiano i requisiti dell’Allegato IV del d.lgs. 199/2021 per l’accesso agli incentivi FER su pompe di calore, biomassa e solare termico
Con il d.lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva RED III, intervenendo in modo puntuale sul quadro delle fonti rinnovabili.
Tra gli aspetti più rilevanti per tecnici, progettisti e operatori rientrano le modifiche all’Allegato IV del d.lgs. n. 199/2021, operate dall’art. 30, con cui si ridefiniscono i requisiti minimi per l’accesso agli incentivi.
Si tratta di un aggiornamento che tiene conto, più che del prodotto, alle prestazioni reali, alla qualità dell’installazione e alla gestione dell’impianto nel tempo.
Le modifiche entreranno in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
RED III: le nuove regole per gli incentivi nell'Allegato IV
L’Allegato IV è articolato in due sezioni:
- Sezione A, nella quale vengono definiti i requisiti minimi per gli impianti che non accedono a incentivi, ancorati al Decreto Requisiti Minimi e, se più stringenti, alle norme europee Ecodesign;
- Sezione B, recante i requisiti specifici e più severi per gli impianti che accedono a incentivi pubblici.
Ed è su questa seconda sezione che vale la pena soffermarsi.
Pompe di calore
Per le pompe di calore, l’accesso agli incentivi è ora legato in modo esplicito a questi elementi:
- efficienza energetica stagionale (ηs%);
- SCOP per il riscaldamento (e SEER/SPER per le altre applicazioni), con valori almeno pari ai requisiti minimi Ecodesign, calcolati sulla zona climatica “average".
Si supera definitivamente la logica dei valori puntuali (COP/EER) e si impone una valutazione stagionale, più coerente con il funzionamento reale dell’impianto.
Per le pompe di calore aria/aria, inoltre, vengono distinti i requisiti in funzione del GWP del refrigerante: con refrigeranti a basso impatto ambientale (GWP < 150), i valori minimi richiesti risultano differenziati e, in alcuni casi, leggermente rivisti.
Biomassa: incentivi solo per l’eccellenza e manutenzione obbligatoria
Sul fronte biomassa, l’impostazione è ancora più selettiva. Sono ammessi agli incentivi esclusivamente i generatori certificati ai sensi del DM 186/2017 e con classe ambientale 5 stelle o superiore.
Inoltre per tutta la durata dell’incentivo è richiesta almeno una manutenzione biennale obbligatoria, da effettuare sul generatore di calore e sulla canna fumaria da parte di soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal d.lgs. n. 28/2011.
Valvole termostatiche
Per qualsiasi intervento incentivato – pompe di calore, biomassa, sistemi ibridi, solare termico – è obbligatoria l’installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o sistemi equivalenti di regolazione modulante) su tutti i corpi scaldanti.
Le deroghe sono ammesse solo in caso di:
- impossibilità tecnica dimostrata;
- presenza di centraline di termoregolazione modulanti evolute.
Sistemi ibridi
Per i sistemi ibridi factory made, si conferma il criterio secondo cui il rapporto tra potenza termica della pompa di calore e potenza della caldaia deve essere ≤ 0,5 .
Accanto a questi, vengono ora espressamente ammessi anche i sistemi “add-on”, in linea con quanto già visto nel Conto Termico 3.0, ampliando le possibilità progettuali senza abbassare l’asticella dei requisiti.
Solare termico
Per il solare termico il cambio di passo è netto. Non basta più la certificazione: sono introdotti valori minimi di producibilità specifica annua, calcolati in condizioni standardizzate e pari a:
- collettori piani: > 300 kWhₜ/m² anno (località di riferimento: Würzburg);
- collettori sottovuoto o a tubi evacuati: > 400 kWhₜ/m² anno;
- collettori a concentrazione: > 550 kWhₜ/m² anno (Atene) .
In questo modo l’attenzione si sposta dalla “presenza dell’impianto” alla sua effettiva resa energetica.
Conclusioni
Il nuovo Allegato IV non introduce solo nuovi numeri o nuove soglie. Introduce un cambio di approccio: incentivi sempre più legati a prestazioni reali, qualità dell’impianto e gestione nel tempo.
Ed è su questo terreno che, da qui in avanti, si giocherà la vera partita. Il tempo a disposizione per adeguarsi non è tantissimo: 180 giorni, imponendo a tecnici e operatori di aggiornare rapidamente criteri progettuali, capitolati e verifiche preliminari.