Interdittiva antimafia: occorre garantire il contraddittorio all'impresa
Il TAR Campania chiarisce quando il contraddittorio è obbligatorio nelle interdittive antimafia, ribadendo che va annullato il provvedimento caratterizzato da una motivazione stereotipata e generica
Di fronte a un’informazione antimafia, è ancora sostenibile un modello nel quale il provvedimento interdittivo viene adottato senza alcuna interlocuzione con l’impresa, sulla base di formule standardizzate e motivazioni “di stile”, nonostante gli effetti immediatamente espulsivi che tale misura produce sull’attività economica e sulla partecipazione alle gare pubbliche?
E, soprattutto, quale spazio resta per il contraddittorio in un sistema che, negli ultimi anni, ha visto un progressivo irrigidimento degli strumenti di prevenzione antimafia, anche in funzione della tutela degli investimenti pubblici e delle risorse del PNRR?
Il tema non è nuovo, ma è diventato sempre più centrale dopo la riforma del 2021 del Codice antimafia, che ha inciso in modo diretto sull’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011. Una modifica che ha provato a riequilibrare un rapporto tradizionalmente sbilanciato tra potere prefettizio e garanzie partecipative dell’operatore economico, trasformando il contraddittorio da eccezione tollerata a regola ordinaria del procedimento interdittivo.
Un ambito nel quale il TAR Campania, sez. Napoli, ha fornito chiarimenti particolarmente significativi con la sentenza del 2 dicembre 2025, n. 7775, intervenendo su un’interdittiva antimafia annullata non per il merito delle valutazioni indiziarie, ma per l’omessa e ingiustificata attivazione del contraddittorio procedimentale, oggi elevato dal legislatore a snodo centrale del procedimento.
Interdittiva antimafia e contraddittorio procedimentale: il chiarimento del TAR Campania dopo la riforma del 2021
La controversia prendeva avvio dall’adozione, da parte della Prefettura, di un provvedimento di informazione antimafia interdittiva nei confronti di una società operante in un settore sensibile sotto il profilo del rischio infiltrativo.
Nel provvedimento prefettizio, la presunta permeabilità mafiosa della società veniva ricostruita attraverso un quadro indiziario articolato, fondato principalmente su relazioni personali e societarie ritenute sintomatiche di un possibile condizionamento criminale.
In particolare, l’Amministrazione valorizzava:
- i legami familiari dell’amministratore con soggetti già noti alle autorità;
- i rapporti intrattenuti con un’altra società già colpita da interdittiva antimafia e riconducibile al medesimo contesto familiare;
- le interlocuzioni con imprese aggiudicatarie di una gara di appalto integrato, finanziata con fondi pubblici, nell’ambito della quale erano emerse frequentazioni ritenute anomale sul cantiere.
Secondo la ricostruzione prefettizia, tali elementi, letti in chiave complessiva e non atomistica, erano idonei a delineare un rischio attuale di infiltrazione mafiosa, tale da giustificare l’adozione immediata dell’interdittiva.
La società destinataria del provvedimento aveva, tuttavia, impugnato l’atto evidenziando come i fatti valorizzati dall’Amministrazione non riguardassero direttamente la propria attività imprenditoriale, ma fossero riferibili a soggetti terzi o a vicende estranee alla gestione aziendale. In questa prospettiva, i rapporti intercorsi con altre imprese sarebbero stati riconducibili a ordinari contratti commerciali, e non a forme di cooperazione stabile o di commistione societaria.
Soprattutto, la ricorrente contestava la totale assenza di interlocuzione procedimentale: l’interdittiva era stata adottata senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento e senza che fosse stata offerta all’impresa la possibilità di fornire chiarimenti o elementi difensivi prima dell’adozione di una misura dagli effetti immediatamente paralizzanti.
Il quadro normativo
Il cuore della decisione è nell’interpretazione dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.l. n. 152/2021.
La novella ha inciso in modo netto sull’impianto previgente, capovolgendo il principio generale che, fino ad allora, relegava il contraddittorio a ipotesi marginali o meramente eventuali.
Come ha anche spiegato il TAR nella sentenza, il legislatore ha attribuito al contraddittorio un valore sostanziale, giustificato da tre elementi:
- la natura particolarmente incisiva dell’interdittiva antimafia;
- l’ampiezza del potere valutativo rimesso al Prefetto;
- il collegamento funzionale tra contraddittorio e possibili misure di self cleaning.
Ne discende che il contraddittorio non è più un’opzione, ma la regola generale, derogabile solo in presenza di specifiche e puntuali esigenze, che devono essere adeguatamente motivate.
L’analisi del TAR
Nel caso esaminato, la Prefettura aveva giustificato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento con una formula generica, richiamando la necessità di impedire la prosecuzione dell’attività d’impresa.
Per il TAR, questa motivazione rappresenta una giustificazione stereotipata, priva di qualsiasi riferimento a esigenze concrete di celerità o di segretezza tali da rendere impossibile differire l’adozione del provvedimento per il tempo massimo (sessanta giorni) previsto dalla norma.
Sul punto, il Collegio ha spiegato che la mera esistenza di elementi indiziari non può, di per sé, integrare le “particolari esigenze di celerità” che consentono di elidere il contraddittorio. Se l’Amministrazione intende non attivarlo, deve spiegare perché non sia stato possibile attendere l’esito dell’interlocuzione procedimentale.
Se il contraddittorio fosse stato correttamente garantito, l’impresa avrebbe potuto fornire chiarimenti sugli elementi posti a fondamento dell’interdittiva, evidenziando come i fatti valorizzati riguardassero soggetti e società estranei alla propria attività e come alcune relazioni fossero riconducibili a ordinari rapporti contrattuali, quali il noleggio di macchinari.
La violazione dell’art. 92, comma 2-bis, comporta quindi l’illegittimità del provvedimento per vizio procedimentale, con assorbimento delle censure di merito relative al rischio infiltrativo.
Conclusioni
Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato l’interdittiva antimafia impugnata, precisando che in ogni caso resta impregiudicato il potere della Prefettura di provvedere nuovamente, purché nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza, e quindi garantendo il contraddittorio procedimentale nei termini delineati dalla normativa vigente.
La sentenza chiarisce, in definitiva, che il contraddittorio procedimentale nelle interdittive antimafia deve essere effettivamente garantito e che la sua omissione può essere giustificata solo da una motivazione rigorosa, concreta e circostanziata, non essendo più ammissibili formule generiche o standardizzate idonee a determinare una compressione automatica delle garanzie procedimentali.
Documenti Allegati
Sentenza